CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
MI US, AT
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU00084-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00672-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00071-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU0004-2025 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da ricorrente_2 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00078-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da nom_4 Nominativo_4 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00077-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da ricorrente_3 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00095-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_5 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00075-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_6 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00131-2025 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da
Nominativo_7 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00098-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_8 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00336-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_9 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00334-2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_10, Nominativo_4, ricorrente_3, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9 (in prosieguo solo Ricorrenti) ricorrono avverso l'Agenzia delle Entrate contro gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi all'anno d'imposta 2019 loro notificati.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, il ricorso viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
E' costituita Agenzia delle Entrate.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate espone che:
la RD di ZA ha eseguito indagini di polizia giudiziaria riguardanti, tra gli altri, gli amministratori di diverse società che eseguivano, negli anni 2017-2018-2019, lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti di luogo_1 di società_1;
le indagini hanno riguardato, tra le altre cose, il sistematico ricorso a condotte di sfruttamento della manodopera, consistente nel pagamento delle retribuzioni con il sistema della c.d. “paga globale”, vale a dire il riconoscimento ai lavoratori dipendenti di una paga oraria forfetizzata in ragione esclusiva del numero di ore lavorato, con esclusione di taluni diritti inderogabili dei lavoratori quali ferie, permessi retribuiti, compensi per lavoro straordinario, etc.;
sono emersi tre aspetti illeciti diversi:
- un primo, prettamente penale, relativo alla retribuzione di dipendenti con paga globale oraria inferiore ai 7,00 euro, in relazione al quale sarebbe stato ravvisto il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- un secondo, fiscale, in capo alle società alle cui dipendenze erano gli operai retribuiti con paga globale;
- un terzo, anch'esso fiscale che rileva nel caso di specie, relativo a quella parte dei dipendenti che è risultato aver lavorato più ore di quelle indicate nei ruolini paga ovvero aver percepito una paga globale relativamente alta. In tali casi, al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale, i relativi compensi venivano corrisposti:
o in parte in busta paga mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili,
o in parte mediante erogazioni in contanti,
in entrambi i casi, senza alcuna tassazione Irpef in capo al percipiente per cui l'Agenzia procedeva ad emettere e notificare gli avvisi di accertamento, qui impugnati, recuperando a tassazione le maggiori imposte non dichiarate, oltre a interessi e sanzioni.
Con unico ricorso i dodici ricorrenti deducono i seguenti vizi degli atti impugnati:
1) Illegittimità per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa;
2) Illegittimità per insussistenza del relativo presupposto impositivo.
3) Illegittimità per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
4) Illegittimità per manifesta illogicità e contrarietà al sistema della c.d. “paga globale”.
5) Illegittimità per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.
Ciò premesso la Corte, pur rilevando diversi motivi di doglianza sollevati dal patrocinio ricorrente, ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere inutile l'analisi di tutte le altre questioni (Cass.
n. 9309/2020 e Cass.n. 20555/2020). Il principio della ragione più liquida ha il suo fondamento nel principio di economia processuale.
Orbene il patrocinio resistente - con riguardo alla motivazione degli avvisi - evidenzia che ciascuno di essi, seppur sommariamente, riporta le risultanze emerse dalle attività di indagine compiute dai finanzieri e rinvia ad una tabella riepilogativa in cui vengono riportate, distintamente per ciascun lavoratore, le risultanze contabili delle indagini compiute dalla RD di ZA (importi corrisposti in contanti “fuori busta”, indennità fittizia indicate in busta paga, computo ritenute non effettuate, etc.).
Precisa l'Agenzia di non aver ritenuto necessario allegare l'intero processo verbale riguardante le società datrici di lavoro e non i lavoratori direttamente in quanto risulta irrilevante che al singolo lavoratore fosse portato a conoscenza tutto il procedimento di indagine che ha riguardato esclusivamente soggetti terzi.
Recentemente è stato affermato in caso analogo a quello che qui interessa:
“ (…) l'avviso di accertamento impugnato contiene unicamente la esposizione delle somme richieste a ciascun ricorrente, senza specificare eventuali elementi contabili ed extra-contabili alla stregua dei quali ritenere provata, anche in via indiziaria, la presunta corresponsione di retribuzioni in nero o l'inserimento di voci retributive fittizie. Invero, ai fini dell'assolvimento del proprio onere probatorio, l'Ufficio avrebbe dovuto offrire maggiori circostanze spazio-temporali attestanti la percezione di compensi lavorativi “fuori busta”, né ha prodotto documentazione attestante la asserita divergenza tra le ore effettivamente lavorate e quelle fittizie indicate nei ruolini paga.
Oltre tutto, giova evidenziare che il processo verbale di constatazione redatto dalla RD di ZA è stato solo richiamato ma non anche allegato all'avviso, così ostacolando, se non proprio inibendo, l'esercizio del diritto di difesa“ (CGT primo grado Ancona sent. 52/2025).
Questa Corte, peraltro, si è già soffermata sull'obbligo motivazionale, alla luce del quadro normativo recentemente novellato, per cui richiama - di seguito - quanto esposto sul punto.
“ (…) L'annullabilità di un avviso di accertamento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 novellato dal D.Lgs. 219/2023, che testualmente prevede:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisprudenza tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.
Con il nuovo comma 1, dell'art. 7, oltre all'obbligo di enucleare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base della pretesa fiscale, è stato previsto il dovere per l'Ufficio di indicare altresì i mezzi di prova su cui si fonda la pretesa impositiva e, siffatto obbligo è presidiato dalla sanzione della annullabilità, qualora il provvedimento impositivo sia adottato in violazione della nuova norma e sia quindi privo di uno degli elementi ivi menzionati.
Con la riscrittura del citato art. 7 della legge 212/2000, il legislatore ha dato dimostrazione di tenere conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza che da diverso tempo invocavano un rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi al fine di garantire una maggiore tutela del contribuente nei rapporti con il fisco, orientati in chiave collaborativa e non più soltanto autoritativa, nonché permettere al contribuente di conoscere l'an il quantum e il quomodo della pretesa impositiva” (CGT primo grado Venezia sent. n.
140/2025).
L'insanabile violazione eccepita dalla parte ricorrente con riguardo alla carenza motivazionale degli atti impugnati, che richiamano “sinteticamente” elementi e risultanze desunte da istruttorie a carico di soggetti esterni non note ai ricorrenti, conduce all'annullamento degli atti impugnati, con accoglimento del ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate che è condannata al ristoro delle spese di lite che si liquidano, anche con riguardo alla fase cautelare, - come da dispositivo - prendendo atto la Corte che il legale dei ricorrenti si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite nei confronti dei ricorrenti e per essi, all'Avv. Difensore_1 qualificatosi antistatario, che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00 per onorari oltre accessori di legge e CUT.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
MI US, AT
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU00084-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00672-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00071-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU0004-2025 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da ricorrente_2 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00078-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da nom_4 Nominativo_4 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00077-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da ricorrente_3 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00095-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_5 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00075-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_6 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00131-2025 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da
Nominativo_7 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00098-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_8 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00336-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_9 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00334-2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_10, Nominativo_4, ricorrente_3, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9 (in prosieguo solo Ricorrenti) ricorrono avverso l'Agenzia delle Entrate contro gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi all'anno d'imposta 2019 loro notificati.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, il ricorso viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
E' costituita Agenzia delle Entrate.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate espone che:
la RD di ZA ha eseguito indagini di polizia giudiziaria riguardanti, tra gli altri, gli amministratori di diverse società che eseguivano, negli anni 2017-2018-2019, lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti di luogo_1 di società_1;
le indagini hanno riguardato, tra le altre cose, il sistematico ricorso a condotte di sfruttamento della manodopera, consistente nel pagamento delle retribuzioni con il sistema della c.d. “paga globale”, vale a dire il riconoscimento ai lavoratori dipendenti di una paga oraria forfetizzata in ragione esclusiva del numero di ore lavorato, con esclusione di taluni diritti inderogabili dei lavoratori quali ferie, permessi retribuiti, compensi per lavoro straordinario, etc.;
sono emersi tre aspetti illeciti diversi:
- un primo, prettamente penale, relativo alla retribuzione di dipendenti con paga globale oraria inferiore ai 7,00 euro, in relazione al quale sarebbe stato ravvisto il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- un secondo, fiscale, in capo alle società alle cui dipendenze erano gli operai retribuiti con paga globale;
- un terzo, anch'esso fiscale che rileva nel caso di specie, relativo a quella parte dei dipendenti che è risultato aver lavorato più ore di quelle indicate nei ruolini paga ovvero aver percepito una paga globale relativamente alta. In tali casi, al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale, i relativi compensi venivano corrisposti:
o in parte in busta paga mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili,
o in parte mediante erogazioni in contanti,
in entrambi i casi, senza alcuna tassazione Irpef in capo al percipiente per cui l'Agenzia procedeva ad emettere e notificare gli avvisi di accertamento, qui impugnati, recuperando a tassazione le maggiori imposte non dichiarate, oltre a interessi e sanzioni.
Con unico ricorso i dodici ricorrenti deducono i seguenti vizi degli atti impugnati:
1) Illegittimità per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa;
2) Illegittimità per insussistenza del relativo presupposto impositivo.
3) Illegittimità per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
4) Illegittimità per manifesta illogicità e contrarietà al sistema della c.d. “paga globale”.
5) Illegittimità per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.
Ciò premesso la Corte, pur rilevando diversi motivi di doglianza sollevati dal patrocinio ricorrente, ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere inutile l'analisi di tutte le altre questioni (Cass.
n. 9309/2020 e Cass.n. 20555/2020). Il principio della ragione più liquida ha il suo fondamento nel principio di economia processuale.
Orbene il patrocinio resistente - con riguardo alla motivazione degli avvisi - evidenzia che ciascuno di essi, seppur sommariamente, riporta le risultanze emerse dalle attività di indagine compiute dai finanzieri e rinvia ad una tabella riepilogativa in cui vengono riportate, distintamente per ciascun lavoratore, le risultanze contabili delle indagini compiute dalla RD di ZA (importi corrisposti in contanti “fuori busta”, indennità fittizia indicate in busta paga, computo ritenute non effettuate, etc.).
Precisa l'Agenzia di non aver ritenuto necessario allegare l'intero processo verbale riguardante le società datrici di lavoro e non i lavoratori direttamente in quanto risulta irrilevante che al singolo lavoratore fosse portato a conoscenza tutto il procedimento di indagine che ha riguardato esclusivamente soggetti terzi.
Recentemente è stato affermato in caso analogo a quello che qui interessa:
“ (…) l'avviso di accertamento impugnato contiene unicamente la esposizione delle somme richieste a ciascun ricorrente, senza specificare eventuali elementi contabili ed extra-contabili alla stregua dei quali ritenere provata, anche in via indiziaria, la presunta corresponsione di retribuzioni in nero o l'inserimento di voci retributive fittizie. Invero, ai fini dell'assolvimento del proprio onere probatorio, l'Ufficio avrebbe dovuto offrire maggiori circostanze spazio-temporali attestanti la percezione di compensi lavorativi “fuori busta”, né ha prodotto documentazione attestante la asserita divergenza tra le ore effettivamente lavorate e quelle fittizie indicate nei ruolini paga.
Oltre tutto, giova evidenziare che il processo verbale di constatazione redatto dalla RD di ZA è stato solo richiamato ma non anche allegato all'avviso, così ostacolando, se non proprio inibendo, l'esercizio del diritto di difesa“ (CGT primo grado Ancona sent. 52/2025).
Questa Corte, peraltro, si è già soffermata sull'obbligo motivazionale, alla luce del quadro normativo recentemente novellato, per cui richiama - di seguito - quanto esposto sul punto.
“ (…) L'annullabilità di un avviso di accertamento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 novellato dal D.Lgs. 219/2023, che testualmente prevede:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisprudenza tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.
Con il nuovo comma 1, dell'art. 7, oltre all'obbligo di enucleare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base della pretesa fiscale, è stato previsto il dovere per l'Ufficio di indicare altresì i mezzi di prova su cui si fonda la pretesa impositiva e, siffatto obbligo è presidiato dalla sanzione della annullabilità, qualora il provvedimento impositivo sia adottato in violazione della nuova norma e sia quindi privo di uno degli elementi ivi menzionati.
Con la riscrittura del citato art. 7 della legge 212/2000, il legislatore ha dato dimostrazione di tenere conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza che da diverso tempo invocavano un rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi al fine di garantire una maggiore tutela del contribuente nei rapporti con il fisco, orientati in chiave collaborativa e non più soltanto autoritativa, nonché permettere al contribuente di conoscere l'an il quantum e il quomodo della pretesa impositiva” (CGT primo grado Venezia sent. n.
140/2025).
L'insanabile violazione eccepita dalla parte ricorrente con riguardo alla carenza motivazionale degli atti impugnati, che richiamano “sinteticamente” elementi e risultanze desunte da istruttorie a carico di soggetti esterni non note ai ricorrenti, conduce all'annullamento degli atti impugnati, con accoglimento del ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate che è condannata al ristoro delle spese di lite che si liquidano, anche con riguardo alla fase cautelare, - come da dispositivo - prendendo atto la Corte che il legale dei ricorrenti si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite nei confronti dei ricorrenti e per essi, all'Avv. Difensore_1 qualificatosi antistatario, che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00 per onorari oltre accessori di legge e CUT.