Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza motivazionale degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo motivazionale, come previsto dall'art. 7 della legge 212/2000, sussiste quando gli atti impositivi richiamano informazioni da indagini su terzi senza allegare la documentazione essenziale o riprodurne il contenuto, ostacolando così il diritto di difesa del contribuente. Tale carenza rende gli atti annullabili.

  • Accolto
    Carenza motivazionale degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo motivazionale, come previsto dall'art. 7 della legge 212/2000, sussiste quando gli atti impositivi richiamano informazioni da indagini su terzi senza allegare la documentazione essenziale o riprodurne il contenuto, ostacolando così il diritto di difesa del contribuente. Tale carenza rende gli atti annullabili.

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    Carenza motivazionale degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo motivazionale, come previsto dall'art. 7 della legge 212/2000, sussiste quando gli atti impositivi richiamano informazioni da indagini su terzi senza allegare la documentazione essenziale o riprodurne il contenuto, ostacolando così il diritto di difesa del contribuente. Tale carenza rende gli atti annullabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 34
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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