Art. 1.
Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, e' fissato, a decorrere dal 1 luglio 1949, ai sensi delle disposizioni contenute nell' art. 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , in misura, pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.
Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, e' fissato, a decorrere dal 1 luglio 1949, ai sensi delle disposizioni contenute nell' art. 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , in misura, pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.