Articolo 229 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 228Articolo 230
Versione
6 maggio 1952
Art. 229.
(Rubrica degli iscritti)


Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti distinta per categorie.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952