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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
ZI DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3526/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00913204 82 000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 296 2020
00913204 82 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione - Ufficio di
Palermo relativa a 1) Motoveicolo Targa_1 - 2) Autoveicolo Targa_2 - 3) Motoveicolo Targa_3 - 4) Autoveicolo Targa_4, per Tassa Automobilistica, sanzioni ed interessi, con riferimento all'anno 2017 nonché oneri di riscossione e diritti di notifica- recante un importo complessivo richiesto di
€ 575,23notificata in data 12 ottobre 2022.
Invero il ricorrente adduceva che la cartella non era stata preceduta da notifica dell'accertamento e che in ogni caso non era dovuta la tassa intimata sostenendo il decorso del termine prescrizionale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla doglianza inerente la mancata ricezione da parte del ricorrente di atti prodromici interruttivi della pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa si rileva che la legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti consente al Soggetto impositore Regione Sicilia a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Invero l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015 sancendo che ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico
Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)."
Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto è prevista una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento. Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018 ha sancito la legittimità della legge regionale affermando che "l'autonomia legislativa, riconosciuta in forza dello statuto speciale della Regione resistente in materia di imposizione fiscale appare, infatti più ampia rispetto a quella garantita alle regioni ordinarie (sentenza n. 102 del 2008, relativa ad una analoga previsione statutaria della regione autonoma Sardegna;
ordinanza n. 250 del 2007 relativa allo statuto siciliano); e ciò trova conferma, per quel che qui immediatamente interessa, nella facoltà attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle regioni ordinarie in forza di quanto esplicitatodall'art.7,comma 1, lettera b),n.3 della L.n. 42 del 2009".
Detto motivo è dunque infondato.
Ugualmente si ritiene non sussistere la lamentata prescrizione della cartella di pagamento impugnata atteso che, come noto la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni.
Tuttavia nel caso di specie si ricorda che a seguito della emergenza epidemiologica COVID 19 sono state apportate sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 200 a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II - rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 200 oltre oneri ed accessori se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
ZI DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3526/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00913204 82 000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 296 2020
00913204 82 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione - Ufficio di
Palermo relativa a 1) Motoveicolo Targa_1 - 2) Autoveicolo Targa_2 - 3) Motoveicolo Targa_3 - 4) Autoveicolo Targa_4, per Tassa Automobilistica, sanzioni ed interessi, con riferimento all'anno 2017 nonché oneri di riscossione e diritti di notifica- recante un importo complessivo richiesto di
€ 575,23notificata in data 12 ottobre 2022.
Invero il ricorrente adduceva che la cartella non era stata preceduta da notifica dell'accertamento e che in ogni caso non era dovuta la tassa intimata sostenendo il decorso del termine prescrizionale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla doglianza inerente la mancata ricezione da parte del ricorrente di atti prodromici interruttivi della pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa si rileva che la legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti consente al Soggetto impositore Regione Sicilia a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
Invero l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015 sancendo che ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico
Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
La procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)."
Pertanto, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto è prevista una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento. Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018 ha sancito la legittimità della legge regionale affermando che "l'autonomia legislativa, riconosciuta in forza dello statuto speciale della Regione resistente in materia di imposizione fiscale appare, infatti più ampia rispetto a quella garantita alle regioni ordinarie (sentenza n. 102 del 2008, relativa ad una analoga previsione statutaria della regione autonoma Sardegna;
ordinanza n. 250 del 2007 relativa allo statuto siciliano); e ciò trova conferma, per quel che qui immediatamente interessa, nella facoltà attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle regioni ordinarie in forza di quanto esplicitatodall'art.7,comma 1, lettera b),n.3 della L.n. 42 del 2009".
Detto motivo è dunque infondato.
Ugualmente si ritiene non sussistere la lamentata prescrizione della cartella di pagamento impugnata atteso che, come noto la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni.
Tuttavia nel caso di specie si ricorda che a seguito della emergenza epidemiologica COVID 19 sono state apportate sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 200 a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II - rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 200 oltre oneri ed accessori se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.