Art. 11. Commissione centrale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12. La commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed e' composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonche' da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
2. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.