CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1310/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5717/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2524/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3279 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3279 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2524/1/2025, del 19/5/2025 depositata in data 28/5/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 3279 del 9/12/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada
(CE), notificato a mezzo servizio postale Sailpost SRL, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2019 e 2020, per un totale complessivo di € 523,00.
A fondamento del ricorso il contribuente eccepiva:
1) la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa;
2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per relationem;
3) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per eccesso di potere, per difetto di attività istruttoria, per la mancata chiarezza dei calcoli eseguiti
4) il difetto di riscontro probatorio, la carenza di legittimazione passiva, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore, la necessità di un prodromico avviso di accertamento;
5) la nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza, nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo preventivo tra ufficio impositore e contribuente;
6) l'indebita richiesta per assenza di violazioni addebitate al ricorrente, per mancanza del titolo costitutivo della pretesa in capo all'ente;
7) l'indebita applicazione delle spese di notifica.
Si costituiva il Comune sostenendo la fondatezza del proprio operato.
Il primo giudice rigettava il ricorso.
Con riguardo all' eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del responsabile del procedimento, rilevava che la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, come nel caso di specie, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
Con riferimento all'eccepita alla omessa notifica di atti prodromici evidenziava che l'avviso di accertamento (con cui l'ente procede alla rilevazione dell'omesso versamento ed alla liquidazione del tributo) rappresenta il primo atto della sequenza legale attraverso cui l'ente manifesta la propria volontà impositiva, di tal che nessun atto in precedenza andava notificato.
Aggiungeva, altresì che l'avviso di accertamento risultava notificato, tenuto conto dell'anno di riferimento del tributo (2019-2020), nel rispetto del termine decadenziale.
Con riguardo al difetto di motivazione, osservava come l'avviso di accertamento contenesse la puntuale indicazione degli immobili gravati da tassazione, la loro estensione e la tariffa applicata.
Relativamente all'eccepito mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore del proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione al presupposto impositivo, evidenziava che il Comune aveva provato come il contribuente fosse residente anagraficamente nel comune di San Nicola La Strada, con conseguente presunzione della detenzione in capo allo stesso di immobili nel territorio comunale e quindi della effettiva sussistenza del presupposto impositivo, presunzione non superata dal mero generico disconoscimento, operato in ricorso, del possesso di immobili.
Proponeva appello la contribuente, censurando la sentenza impugnata per non essersi espressa su alcune questioni ed eccezioni proposte dall'odierna appellante e per la sua motivazione solo apparente.
Con riguardo alla nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa, avendo la contribuente contestato che l'avviso impugnato doveva essere sottoscritto in modo autografo, in quanto la firma a stampa sull'atto impugnato era stata apposta in assenza delle condizioni previste dalla legge, volta che l'avviso di accertamento non riportava alcuna attestazione che lo stesso era stato prodotto da sistemi informatici automatizzati.
Censurava altresì la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'atto adeguatamente motivato, avendo il contribuente censurato la motivazione per relationem senza che gli atti ai quali lo stesso faceva riferimento fossero conoscibili o previamente notificati.
In sede di ricorso introduttivo, l'odierno appellante, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la presenza di diverse lacune in termini di motivazione e chiarezza degli atti, in quanto, in esso, non si rilevava: a) per quanto riguarda i presupposti di fatto: se è stata applicata la tariffa domestica o non domestica;
gli importi della tariffa variabile e fissa;
il titolo di possesso/detenzione dell'immobile (diritto reale, locazione, comodato, affitto d'azienda, altro); la descrizione puntuale della destinazione d'uso dell'immobile; i dati catastali;
l'aliquota applicata per il calcolo della TEFA;
il calcolo eseguito per determinare il quantum debeatur.
Censurava poi la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore e per la necessità di una prodromica dichiarazione di occupazione TARI e/o di un avviso di accertamento definitivo per gli anni precedenti.
Censurava, inoltre la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di riscontro probatorio, per carenza di legittimazione passiva, avendo il ricorrente eccepito di non aver posseduto, né detenuto nell'anno in esame alcun immobile nel Comune di San Nicola La Strada e di non aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini del tributo accertato.
Si costituiva il Comune evidenziando, in relazione alla omessa declaratoria di nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa o digitale, l'infondatezza di tale doglianza, volta che proprio in calce all'atto impugnato viene riportato il
“Nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2023”, nonché la “Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 30 co. 2 D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995 e della
Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023”.
Nel caso di specie si tratta di un atto prodotto da sistemi informativi automatizzati, ed il nominativo del
Funzionario emerge da apposita Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023.
Con riguardo all'omessa notifica di atti presupposti, evidenziava che l'atto impugnato era un avviso di accertamento esecutivo e come tale costituiva il primo ed unico atto con cui l'ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente obbligato. I “documenti di origine” menzionati nel dettaglio dell'accertamento impugnato erano meri avvisi di pagamento del tributo riferiti all'annualità oggetto di imposizione, senza funzione accertativa, essendo finalizzati a richiedere il versamento dell'importo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, così facilitando il contribuente rispetto all'autoliquidazione.
Con riguardo alla motivazione dell'atto, evidenziava che lo stesso conteneva la denominazione ed identificazione immobile, la tariffa al mq, l'annualità, la quota fissa/variabile, il calcolo degli interessi, i componenti nucleo familiare, gli estremi delle delibere da cui è possibile determinare in modo anche il piano tariffario ed economico-finanziario TARI.
Aggiungeva che, per la Tari a differenza dall'Imu non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
Con riguardo alla contestazione di parte appellante circa la detenzione o il possesso dell'immobile occupato, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, evidenziava che il generico disconoscimento non era sufficiente e che l'eccezione secondo la quale la “Scheda contratto idrico” era una semplice videata priva di alcun valore probatorio in quanto manca il soggetto gestore, i dati catastali, il numero del contatore, i consumi per gli anni 2019/2020, segnalando che l'indi l'indirizzo di fornitura (via appia) era diverso da quello dell'immobile oggetto di tassazione e la videata era intestata a soggetto diverso dal ricorrente)” fosse un'eccezione tardiva e, pertanto inammissibile. Tale eccezione era, altresì infondata, volta che all'interno della Scheda Idrico contratto depositata dall'ente locale in primo grado,
l'indirizzo dell'utenza idrica era quello della contribuente, alla quale in ogni caso competeva dimostrare l'estraneità del soggetto intestatario del contratto idrico al proprio nucleo familiare.
Con riguardo alla decadenza, volta che la dichiarazione non era stata presentata, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato reca una pretesa TARI relativa agli anni 2019 e 2020 ed essendo l'avviso in parola emesso il 09/12/2024 e notificato il 7/1/2025, alcuna decadenza si era verificata.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la contestazione relativa all'asserita illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile mediante apposizione del nominativo a stampa, anziché con firma autografa.
In materia, va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Quanto alle modalità della sottoscrizione, l'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede espressamente che la firma autografa, richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento, sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione costituisce norma speciale, non abrogata né superata dalle successive previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), e che essa conserva pertanto piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n.
20362/2017). A garanzia del contribuente e in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, la Suprema Corte ha altresì precisato che il nominativo del funzionario responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 15447/2010; Cass. n. 20628/2017).
Ne consegue che deve attribuirsi prevalenza alla previsione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che consente la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere, in ragione della sua specialità, anche su eventuali disposizioni difformi contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.
Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la piena legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo (Cass. n. 29820/2021; Cass. n. 6142/2024). In particolare, la Corte ha chiarito che, nel caso di avvisi di accertamento cartacei – normalmente ancora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale – la sottoscrizione può avvenire sia in forma autografa sia mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa speciale di settore.
Tali condizioni consistono:
– nella produzione dell'atto mediante sistemi informatici automatizzati;
– nella preventiva individuazione del funzionario responsabile mediante provvedimento di livello dirigenziale;
– nell'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, degli estremi del provvedimento di nomina, della dicitura relativa alla firma a stampa e della fonte normativa che ne legittima l'utilizzo (cfr. Cass. n.
20628/2017; Cass. n. 12756/2019; Cass. n. 31707/2018).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento reca, nella pagina contenente la firma a stampa del funzionario incaricato, sia l'indicazione delle modalità di formazione dell'atto, con espresso richiamo al sistema informatico utilizzato, sia il riferimento al provvedimento di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato, la cui esistenza non è contestata dalla parte appellata.
Deve pertanto ritenersi che risultino pienamente soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge per la legittima sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla parte contribuente siano infondate.
L'avviso di accertamento, infatti, reca un'adeguata descrizione degli immobili interessati e degli importi dovuti. Sotto il profilo del calcolo dell'imposta, va evidenziato che la determinazione del tributo avviene mediante operazioni meramente matematiche, fondate sull'applicazione di criteri astratti previamente individuati dalla normativa di riferimento. Ne consegue che gravava sulla parte contribuente l'onere di indicare specificamente sotto quale profilo il calcolo sarebbe risultato erroneo, nonché di prospettare quale sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell'imposta, non potendo ritenersi condivisibili doglianze formulate in termini generici.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti in esso richiamati. Non sussiste, infatti, un obbligo generalizzato di allegazione di tutti gli atti menzionati, specie laddove si tratti di atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente;
tanto meno tale obbligo può ritenersi esistente con riferimento alle delibere dei consigli comunali. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo – o di riproduzione del contenuto degli atti richiamati – previsto dall'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), è funzionale a rendere intelligibili le ragioni della pretesa tributaria e riguarda esclusivamente gli atti necessari a tal fine, intesi in senso ampio e comprensivi dei presupposti di fatto. Ne restano pertanto esclusi sia gli atti irrilevanti rispetto a tale funzione, sia quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali regolamenti e delibere comunali, che devono considerarsi giuridicamente noti in virtù dell'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (Cass. 25371/2008; Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944).
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, ove si è precisato che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica deve essere condotta alla luce dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. In tale prospettiva, qualora la rettifica sia fondata sulla variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria applicata, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata ovvero della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili. Tali elementi, integrati dagli atti generali dell'ente (regolamenti o delibere comunali), risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie o le indagini svolte, potendo tali profili emergere nella successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019; Cass. n. 22470/2019).
Analoghe conclusioni sono state raggiunte anche in materia di TARI, avendo la Suprema Corte affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica risulta sufficientemente integrata mediante l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori specificazioni
(Cass., sez. V, 29 luglio 2025, n. 21872).
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali debba considerarsi adempiuto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, dunque, di contestarne tanto l'an quanto il quantum. In tale prospettiva, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntuale indicazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, la sola esposizione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni invocabili dall'ente impositore nella eventuale successiva fase contenziosa, restando invece demandata al giudizio di impugnazione la verifica dell'effettivo verificarsi di tali fatti e della loro concreta idoneità a sorreggere la pretesa impositiva (tra le molte: Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021,
n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n.
23386; Cass. 18 novembre 2022, n. 34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n. 121).
Ne consegue che l'indicazione, mediante un prospetto analitico e riepilogativo – come avvenuto nel caso di specie – degli elementi identificativi dell'immobile, della superficie imponibile, del periodo d'imposta, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata risulta pienamente sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in conformità ai parametri fissati dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Quanto alle censure relative alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, risultano fondate le osservazioni formulate dal Comune, il quale ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e, in quanto tale, costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente obbligato, rectius, al pagamento della tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è priva di fondamento, poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è rappresentato proprio dall'avviso di accertamento, che coincide con l'atto oggetto di impugnazione. Quanto alla contestazione concernente la prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, va rilevato che la stessa difesa non contesta in modo specifico la titolarità, in capo alla parte appellata, di un immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada. Essa, peraltro, non tiene conto della documentazione già prodotta in atti dall'ente locale nel giudizio di primo grado la quale fornisce puntuale dimostrazione sia della titolarità dell'immobile sia della sussistenza dei presupposti impositivi del tributo oggetto di causa.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla dedotta decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo, volta che, alla data della notifica dell'avviso di accertamento, il termine decadenziale non risultava ancora spirato.
Parimenti infondata è la deduzione circa la pretesa incomprensibilità del calcolo di sanzioni e interessi, atteso che l'avviso impugnato contiene un prospetto analitico dal quale risultano agevolmente evincibili i criteri seguiti e le ragioni giustificative delle singole voci richieste.
Del tutto pretestuose appaiono, altresì, le contestazioni concernenti la legittimità delle delibere comunali con le quali sono state fissate le scadenze per il pagamento delle rate del tributo per le annualità oggetto di causa. Il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze non incide, infatti, sulla loro efficacia, attenendo esclusivamente a una forma di pubblicità che non è idonea a incidere sulla portata precettiva degli atti medesimi.
Né assume rilievo la deduzione secondo cui il Comune avrebbe dovuto fissare specifiche scadenze di pagamento, posto che, nella fattispecie, al contribuente è contestato l'omesso versamento del tributo per annualità ormai pregresse, rispetto alle quali i termini ordinari di adempimento risultano ampiamente decorsi.
Risulta, infine, fondata soltanto in parte l'ultima censura sollevata dalla parte contribuente, limitatamente alle spese richieste per la notifica degli atti antecedenti all'avviso di accertamento (avvisi bonari e solleciti). Alla luce della disciplina di cui al decreto del Ministero delle finanze 14 aprile 2023, risulta dovuta esclusivamente la somma di euro 7,83 per la notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi invece escludere la ripetibilità delle ulteriori somme di euro 2,00 ed euro 1,90, riferibili alla spedizione di atti per i quali la normativa invocata non consente il recupero nei confronti del contribuente. Tali importi restano, pertanto, a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis.
Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma complessiva di euro 3,90.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
riserva la decisione oggi 19 gennaio 2026, sciogliendo la riserrva del 13 gennaio 2026, così decide: accoglie in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi Euro 280,00 per il giudizio di primo grado, ed Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5717/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2524/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3279 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3279 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2524/1/2025, del 19/5/2025 depositata in data 28/5/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 3279 del 9/12/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada
(CE), notificato a mezzo servizio postale Sailpost SRL, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2019 e 2020, per un totale complessivo di € 523,00.
A fondamento del ricorso il contribuente eccepiva:
1) la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa;
2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per relationem;
3) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per eccesso di potere, per difetto di attività istruttoria, per la mancata chiarezza dei calcoli eseguiti
4) il difetto di riscontro probatorio, la carenza di legittimazione passiva, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore, la necessità di un prodromico avviso di accertamento;
5) la nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza, nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo preventivo tra ufficio impositore e contribuente;
6) l'indebita richiesta per assenza di violazioni addebitate al ricorrente, per mancanza del titolo costitutivo della pretesa in capo all'ente;
7) l'indebita applicazione delle spese di notifica.
Si costituiva il Comune sostenendo la fondatezza del proprio operato.
Il primo giudice rigettava il ricorso.
Con riguardo all' eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del responsabile del procedimento, rilevava che la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, come nel caso di specie, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
Con riferimento all'eccepita alla omessa notifica di atti prodromici evidenziava che l'avviso di accertamento (con cui l'ente procede alla rilevazione dell'omesso versamento ed alla liquidazione del tributo) rappresenta il primo atto della sequenza legale attraverso cui l'ente manifesta la propria volontà impositiva, di tal che nessun atto in precedenza andava notificato.
Aggiungeva, altresì che l'avviso di accertamento risultava notificato, tenuto conto dell'anno di riferimento del tributo (2019-2020), nel rispetto del termine decadenziale.
Con riguardo al difetto di motivazione, osservava come l'avviso di accertamento contenesse la puntuale indicazione degli immobili gravati da tassazione, la loro estensione e la tariffa applicata.
Relativamente all'eccepito mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore del proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione al presupposto impositivo, evidenziava che il Comune aveva provato come il contribuente fosse residente anagraficamente nel comune di San Nicola La Strada, con conseguente presunzione della detenzione in capo allo stesso di immobili nel territorio comunale e quindi della effettiva sussistenza del presupposto impositivo, presunzione non superata dal mero generico disconoscimento, operato in ricorso, del possesso di immobili.
Proponeva appello la contribuente, censurando la sentenza impugnata per non essersi espressa su alcune questioni ed eccezioni proposte dall'odierna appellante e per la sua motivazione solo apparente.
Con riguardo alla nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa, avendo la contribuente contestato che l'avviso impugnato doveva essere sottoscritto in modo autografo, in quanto la firma a stampa sull'atto impugnato era stata apposta in assenza delle condizioni previste dalla legge, volta che l'avviso di accertamento non riportava alcuna attestazione che lo stesso era stato prodotto da sistemi informatici automatizzati.
Censurava altresì la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'atto adeguatamente motivato, avendo il contribuente censurato la motivazione per relationem senza che gli atti ai quali lo stesso faceva riferimento fossero conoscibili o previamente notificati.
In sede di ricorso introduttivo, l'odierno appellante, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la presenza di diverse lacune in termini di motivazione e chiarezza degli atti, in quanto, in esso, non si rilevava: a) per quanto riguarda i presupposti di fatto: se è stata applicata la tariffa domestica o non domestica;
gli importi della tariffa variabile e fissa;
il titolo di possesso/detenzione dell'immobile (diritto reale, locazione, comodato, affitto d'azienda, altro); la descrizione puntuale della destinazione d'uso dell'immobile; i dati catastali;
l'aliquota applicata per il calcolo della TEFA;
il calcolo eseguito per determinare il quantum debeatur.
Censurava poi la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore e per la necessità di una prodromica dichiarazione di occupazione TARI e/o di un avviso di accertamento definitivo per gli anni precedenti.
Censurava, inoltre la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di riscontro probatorio, per carenza di legittimazione passiva, avendo il ricorrente eccepito di non aver posseduto, né detenuto nell'anno in esame alcun immobile nel Comune di San Nicola La Strada e di non aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini del tributo accertato.
Si costituiva il Comune evidenziando, in relazione alla omessa declaratoria di nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione a mezzo di firma a stampa per la necessità di una sottoscrizione autografa o digitale, l'infondatezza di tale doglianza, volta che proprio in calce all'atto impugnato viene riportato il
“Nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2023”, nonché la “Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 30 co. 2 D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995 e della
Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023”.
Nel caso di specie si tratta di un atto prodotto da sistemi informativi automatizzati, ed il nominativo del
Funzionario emerge da apposita Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023.
Con riguardo all'omessa notifica di atti presupposti, evidenziava che l'atto impugnato era un avviso di accertamento esecutivo e come tale costituiva il primo ed unico atto con cui l'ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente obbligato. I “documenti di origine” menzionati nel dettaglio dell'accertamento impugnato erano meri avvisi di pagamento del tributo riferiti all'annualità oggetto di imposizione, senza funzione accertativa, essendo finalizzati a richiedere il versamento dell'importo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, così facilitando il contribuente rispetto all'autoliquidazione.
Con riguardo alla motivazione dell'atto, evidenziava che lo stesso conteneva la denominazione ed identificazione immobile, la tariffa al mq, l'annualità, la quota fissa/variabile, il calcolo degli interessi, i componenti nucleo familiare, gli estremi delle delibere da cui è possibile determinare in modo anche il piano tariffario ed economico-finanziario TARI.
Aggiungeva che, per la Tari a differenza dall'Imu non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
Con riguardo alla contestazione di parte appellante circa la detenzione o il possesso dell'immobile occupato, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, evidenziava che il generico disconoscimento non era sufficiente e che l'eccezione secondo la quale la “Scheda contratto idrico” era una semplice videata priva di alcun valore probatorio in quanto manca il soggetto gestore, i dati catastali, il numero del contatore, i consumi per gli anni 2019/2020, segnalando che l'indi l'indirizzo di fornitura (via appia) era diverso da quello dell'immobile oggetto di tassazione e la videata era intestata a soggetto diverso dal ricorrente)” fosse un'eccezione tardiva e, pertanto inammissibile. Tale eccezione era, altresì infondata, volta che all'interno della Scheda Idrico contratto depositata dall'ente locale in primo grado,
l'indirizzo dell'utenza idrica era quello della contribuente, alla quale in ogni caso competeva dimostrare l'estraneità del soggetto intestatario del contratto idrico al proprio nucleo familiare.
Con riguardo alla decadenza, volta che la dichiarazione non era stata presentata, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato reca una pretesa TARI relativa agli anni 2019 e 2020 ed essendo l'avviso in parola emesso il 09/12/2024 e notificato il 7/1/2025, alcuna decadenza si era verificata.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la contestazione relativa all'asserita illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile mediante apposizione del nominativo a stampa, anziché con firma autografa.
In materia, va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Quanto alle modalità della sottoscrizione, l'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede espressamente che la firma autografa, richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento, sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione costituisce norma speciale, non abrogata né superata dalle successive previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), e che essa conserva pertanto piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n.
20362/2017). A garanzia del contribuente e in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, la Suprema Corte ha altresì precisato che il nominativo del funzionario responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 15447/2010; Cass. n. 20628/2017).
Ne consegue che deve attribuirsi prevalenza alla previsione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che consente la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere, in ragione della sua specialità, anche su eventuali disposizioni difformi contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.
Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la piena legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo (Cass. n. 29820/2021; Cass. n. 6142/2024). In particolare, la Corte ha chiarito che, nel caso di avvisi di accertamento cartacei – normalmente ancora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale – la sottoscrizione può avvenire sia in forma autografa sia mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa speciale di settore.
Tali condizioni consistono:
– nella produzione dell'atto mediante sistemi informatici automatizzati;
– nella preventiva individuazione del funzionario responsabile mediante provvedimento di livello dirigenziale;
– nell'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, degli estremi del provvedimento di nomina, della dicitura relativa alla firma a stampa e della fonte normativa che ne legittima l'utilizzo (cfr. Cass. n.
20628/2017; Cass. n. 12756/2019; Cass. n. 31707/2018).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento reca, nella pagina contenente la firma a stampa del funzionario incaricato, sia l'indicazione delle modalità di formazione dell'atto, con espresso richiamo al sistema informatico utilizzato, sia il riferimento al provvedimento di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato, la cui esistenza non è contestata dalla parte appellata.
Deve pertanto ritenersi che risultino pienamente soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge per la legittima sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla parte contribuente siano infondate.
L'avviso di accertamento, infatti, reca un'adeguata descrizione degli immobili interessati e degli importi dovuti. Sotto il profilo del calcolo dell'imposta, va evidenziato che la determinazione del tributo avviene mediante operazioni meramente matematiche, fondate sull'applicazione di criteri astratti previamente individuati dalla normativa di riferimento. Ne consegue che gravava sulla parte contribuente l'onere di indicare specificamente sotto quale profilo il calcolo sarebbe risultato erroneo, nonché di prospettare quale sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell'imposta, non potendo ritenersi condivisibili doglianze formulate in termini generici.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti in esso richiamati. Non sussiste, infatti, un obbligo generalizzato di allegazione di tutti gli atti menzionati, specie laddove si tratti di atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente;
tanto meno tale obbligo può ritenersi esistente con riferimento alle delibere dei consigli comunali. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo – o di riproduzione del contenuto degli atti richiamati – previsto dall'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), è funzionale a rendere intelligibili le ragioni della pretesa tributaria e riguarda esclusivamente gli atti necessari a tal fine, intesi in senso ampio e comprensivi dei presupposti di fatto. Ne restano pertanto esclusi sia gli atti irrilevanti rispetto a tale funzione, sia quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali regolamenti e delibere comunali, che devono considerarsi giuridicamente noti in virtù dell'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (Cass. 25371/2008; Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944).
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, ove si è precisato che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica deve essere condotta alla luce dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. In tale prospettiva, qualora la rettifica sia fondata sulla variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria applicata, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata ovvero della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili. Tali elementi, integrati dagli atti generali dell'ente (regolamenti o delibere comunali), risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie o le indagini svolte, potendo tali profili emergere nella successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019; Cass. n. 22470/2019).
Analoghe conclusioni sono state raggiunte anche in materia di TARI, avendo la Suprema Corte affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica risulta sufficientemente integrata mediante l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori specificazioni
(Cass., sez. V, 29 luglio 2025, n. 21872).
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali debba considerarsi adempiuto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, dunque, di contestarne tanto l'an quanto il quantum. In tale prospettiva, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntuale indicazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, la sola esposizione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni invocabili dall'ente impositore nella eventuale successiva fase contenziosa, restando invece demandata al giudizio di impugnazione la verifica dell'effettivo verificarsi di tali fatti e della loro concreta idoneità a sorreggere la pretesa impositiva (tra le molte: Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021,
n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n.
23386; Cass. 18 novembre 2022, n. 34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n. 121).
Ne consegue che l'indicazione, mediante un prospetto analitico e riepilogativo – come avvenuto nel caso di specie – degli elementi identificativi dell'immobile, della superficie imponibile, del periodo d'imposta, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata risulta pienamente sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in conformità ai parametri fissati dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Quanto alle censure relative alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, risultano fondate le osservazioni formulate dal Comune, il quale ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e, in quanto tale, costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente obbligato, rectius, al pagamento della tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è priva di fondamento, poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è rappresentato proprio dall'avviso di accertamento, che coincide con l'atto oggetto di impugnazione. Quanto alla contestazione concernente la prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, va rilevato che la stessa difesa non contesta in modo specifico la titolarità, in capo alla parte appellata, di un immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada. Essa, peraltro, non tiene conto della documentazione già prodotta in atti dall'ente locale nel giudizio di primo grado la quale fornisce puntuale dimostrazione sia della titolarità dell'immobile sia della sussistenza dei presupposti impositivi del tributo oggetto di causa.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla dedotta decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo, volta che, alla data della notifica dell'avviso di accertamento, il termine decadenziale non risultava ancora spirato.
Parimenti infondata è la deduzione circa la pretesa incomprensibilità del calcolo di sanzioni e interessi, atteso che l'avviso impugnato contiene un prospetto analitico dal quale risultano agevolmente evincibili i criteri seguiti e le ragioni giustificative delle singole voci richieste.
Del tutto pretestuose appaiono, altresì, le contestazioni concernenti la legittimità delle delibere comunali con le quali sono state fissate le scadenze per il pagamento delle rate del tributo per le annualità oggetto di causa. Il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze non incide, infatti, sulla loro efficacia, attenendo esclusivamente a una forma di pubblicità che non è idonea a incidere sulla portata precettiva degli atti medesimi.
Né assume rilievo la deduzione secondo cui il Comune avrebbe dovuto fissare specifiche scadenze di pagamento, posto che, nella fattispecie, al contribuente è contestato l'omesso versamento del tributo per annualità ormai pregresse, rispetto alle quali i termini ordinari di adempimento risultano ampiamente decorsi.
Risulta, infine, fondata soltanto in parte l'ultima censura sollevata dalla parte contribuente, limitatamente alle spese richieste per la notifica degli atti antecedenti all'avviso di accertamento (avvisi bonari e solleciti). Alla luce della disciplina di cui al decreto del Ministero delle finanze 14 aprile 2023, risulta dovuta esclusivamente la somma di euro 7,83 per la notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi invece escludere la ripetibilità delle ulteriori somme di euro 2,00 ed euro 1,90, riferibili alla spedizione di atti per i quali la normativa invocata non consente il recupero nei confronti del contribuente. Tali importi restano, pertanto, a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis.
Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma complessiva di euro 3,90.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
riserva la decisione oggi 19 gennaio 2026, sciogliendo la riserrva del 13 gennaio 2026, così decide: accoglie in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi Euro 280,00 per il giudizio di primo grado, ed Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori