Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Palazzo Pisapia 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del parere contrario MIC_SABAP-SA_UO12|15/05/2024|0012166-P del 15 maggio 2024, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento di “trasformazione di copertura piana a copertura a tetto” del fabbricato condominiale;
2. ove adottato, del provvedimento del Comune di Cava de’ Tirreni di diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
3. di ogni altro presupposto e consequenziale, ivi incluse la comunicazione dei motivi ostativi MIC_SABAP-SA_UO12|02/05/2024 0010860-P del 2 maggio 2024 nonché la comunicazione di avvio del procedimento di riesame datata 22 marzo 2024;
nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’art. 146 del Codice del paesaggio, in data 23 ottobre 2023, nonché, per il risarcimento, dei danni patiti e patiendi in ragione dell’illegittimo operato dell’intimata Soprintendenza A.BB.AA.P.;
nonché, in seguito alla proposizione dei motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari,
1. del parere contrario, datato 18 agosto 2025, MIC|MIC_SABAPSA_ UO12|18/08/2025|0020054-P, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per l’intervento di “trasformazione dell’attuale copertura piana in copertura a tetto” del fabbricato condominiale;
2. ove adottato, del provvedimento del Comune di Cava de’ Tirreni di diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi MIC|MIC_SABAPSA_ UO12|04/08/2025|0018670-P del 4 agosto 2025, nonché, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Condominio ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di Comune di Cava de' Tirreni e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. NI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA
Con il ricorso principale, notificato al Comune di Cava de’ Tirreni e alla Soprintendenza al paesaggio il 2 luglio 2024 e depositato il 4 luglio 2024, il condominio ricorrente impugna il parere contrario reso dalla Soprintendenza al paesaggio il 15 maggio 2024 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’intervento di trasformazione del fabbricato condominiale da copertura piana a copertura a tetto.
Chiede inoltre l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla istanza di parere, ai sensi dell’articolo 146 del codice del paesaggio.
Chiede infine il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima attività della Soprintendenza al paesaggio.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio il 31 luglio 2024, per resistere al ricorso.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si costituisce in giudizio il 31 luglio 2024 e, con memoria depositata il 2 settembre 2025, eccepisce la estraneità del Comune alla controversia.
Nelle more della trattazione del ricorso, parte ricorrente presenta, in data 31 marzo 2025, una nuova segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire per un nuovo progetto edilizio di copertura del fabbricato condominiale mediante un tetto di altezza inferiore rispetto a quello precedentemente proposto.
Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 4 settembre 2025 e depositato l’8 settembre 2025, parte ricorrente impugna il parere contrario reso dalla Soprintendenza al paesaggio sul progetto da ultimo presentato.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare presentata con il ricorso principale, tenuto conto della proposizione dei motivi aggiunti, si rinvia la decisione cautelare alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
In esito alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, con ordinanza n. 409 dell’8 ottobre 2025, il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare della ricorrente, non ravvisando il pericolo di danno grave e irreparabile.
Il contraddittorio scritto per la trattazione di merito si svolge ritualmente e la causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 29 aprile 2026, venendo in decisione.
IT
La controversia trae origine da una segnalazione certificata di inizio attività presentata dal condominio ricorrente il 14 luglio 2023 per la realizzazione di un intervento edilizio consistente nella sostituzione della copertura piana del fabbricato condominiale con tetto di copertura.
La Soprintendenza al paesaggio aveva opposto il parere contrario in data 22 dicembre 2023.
Il parere negativo era stato impugnato dal condominio ricorrente con un ricorso al Tar di Salerno, accolto con la sentenza n. 654 del 15 marzo 2024, per violazione della norma sul preavviso di rigetto.
In seguito alla sentenza, la Soprintendenza al paesaggio, in data 22 marzo 2024, ha avviato un procedimento di riesame dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della stessa il 2 maggio 2024, ricevendo le osservazioni della parte interessata il 12 maggio 2024 e concludendo il procedimento di riesame con il parere contrario del 15 maggio 2024.
Con il ricorso principale il condominio ricorrente impugna il parere contrario, reso dalla Soprintendenza al paesaggio il 15 maggio 2024, al rilascio della autorizzazione paesaggistica per l’intervento di trasformazione della copertura piana del fabbricato condominiale con copertura a tetto.
Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cava de’ Tirreni, estraneo alla controversia, non essendo stato impugnato alcun atto dell’Amministrazione comunale.
Al fine della decisione di merito, deve essere preventivamente esaminato il parere impugnato, recante la seguente motivazione:
Si premette che la località interessata dalle opere, al contrario di quanto sostenuto dal condominio, sarebbe ubicata nel centro storico e sarebbe sottoposta al regime di tutela paesaggistica in quanto ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 12 giugno 1967. Il notevole interesse pubblico sarebbe riferito alle disposizioni di cui all’articolo 136, C, del codice del paesaggio, con riferimento ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici e i nuclei storici, nonché alle previsioni di cui all’art. 136, D, bellezze panoramiche, punti di vista o di belvedere.
L’area sarebbe disciplinata dal Piano urbanistico territoriale della Costiera sorrentino-amalfitana e ricompresa nella Zona territoriale 2, a tutela degli insediamenti antichi accentrati, nonché nel vigente Piano urbanistico comunale di Cava de’ Tirreni nella zona Borgo Grande e Pianesi, La Città Storica. Sarebbe inoltre ricompresa nella categoria di intervento D2, ristrutturazione integrale, del Piano di recupero Borgo e aree annesse.
Si prende atto del parere espresso dalla commissione locale per il paesaggio e si esaminano e si confutano tutte le osservazioni presentate dalla parte privata in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi.
Innanzitutto il condominio ha osservato che le ragioni ostative sarebbero le stesse dedotte nel precedente parere e sarebbero di carattere urbanistico, quindi sottratte alla valutazione dell’ente di tutela.
La Soprintendenza replica rinnovando le proprie considerazioni sulla incompatibilità delle opere con la disciplina paesaggistica vigente nell’area storica.
Il condominio, quindi, ha osservato che l’intervento non sarebbe qualificabile come nuova costruzione, trattandosi di sottotetto non abitabile, con altezza media inferiore a 1,50 m.
La Soprintendenza replica che l’istante, anziché fare riferimento alla disciplina paesaggistica e quindi al piano di recupero vigente, ripropone le norme generali contenute nel regolamento urbanistico comunale, peraltro attinenti a profili edilizi. Le previsioni dei piani paesaggistici sarebbero prevalenti sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici. L’intervento, presentando variazioni di sagoma, prospetti, caratteristiche volumetriche e tipologiche, sarebbe un intervento di nuova costruzione. Il Piano di recupero Borgo e aree annesse, in conformità alle disposizioni del Piano urbanistico territoriale per la tutela degli insediamenti storici, escluderebbe variazioni di sagoma e incrementi di volume e di superficie.
Il condominio ha osservato che il Piano di recupero Borgo e aree annesse consentirebbe la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto con i limiti dell’incremento di altezza massima al muro perimetrale di 0,50 m e l’incremento di altezza massima al colmo di 2,50 m.
La Soprintendenza replica che il Piano di recupero Borgo ed aree annesse, all’articolo 6, disciplina, in via generale, le modalità di modifica delle coperture e consente, genericamente, la trasformazione di copertura piana in copertura a tetto entro determinati limiti. Tuttavia il Piano di recupero inserisce alcune precisazioni nella nota denominata “riferimenti all’articolo 1” secondo cui tutti gli interventi su immobili soggetti a ristrutturazione integrale D2 devono avvenire nel rispetto di sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni per l’adeguamento alla normativa antisismica, all’adeguamento dei prospetti e senza incremento della superficie utile residenziale e senza incremento della superficie non residenziale.
Il condominio ha osservato che la nuova copertura sarebbe inferiore all’altezza massima del torrino già esistente.
La Soprintendenza replica che l’osservazione avrebbe valore paradossale, trattandosi di un imponente fabbricato realizzato nel 1967, costituito da 6 piani fuori terra da cui emerge il torrino per le scale e l’ascensore. La nuova copertura proposta si innalzerebbe dal piano di calpestio modificando il disegno architettonico e accrescendo le proporzioni di un fabbricato già di per sé di scarsa qualità architettonica e di sovrabbondanti dimensioni in un contesto storico e paesaggistico di notevole pregio. La sopraelevazione altimetrica del fabbricato attraverso la costruzione di un tetto avente altezza al colmo pari a 2,20 m e alle gronde pari a 0,50 m non solo sarebbe inorganica rispetto ai fabbricati circostanti, ma introdurrebbe una irragionevole e sproporzionata alterazione prospettica e di sagoma, con aggravamento del degrado del tessuto storico in cui esso si inserisce, in rapporto di intervisibilità con l’antico convento di San Francesco a Sant’NI.
Il condominio ha osservato che l’intervento non si inserirebbe in un contesto degradato, anzi il fabbricato condominiale sarebbe l’unico sprovvisto del tetto e coperto con bitume nero, tra l’altro vietato dal Piano urbanistico territoriale, per cui l’intervento comporterebbe un miglioramento dell’ambiente circostante.
La Soprintendenza replica di non aver mai definito il contesto paesaggistico di riferimento quale contesto degradato. Anzi il fabbricato in esame sarebbe sproporzionato e stonato rispetto all’antica tessitura del Borgo. La sopraelevazione del fabbricato non potrebbe essere giustificata dalla mancanza di conformità del bitume nero rispetto ai materiali ammessi dal Piano urbanistico territoriale, potendo essere sostituito il bitume senza una sproporzionata e ingiustificata sopraelevazione del fabbricato.
Il condominio ha osservato che l’intervento non inciderebbe sulla visibilità dell’antico convento di San Francesco a Sant’NI, essendo inserito il fabbricato in un contesto urbano distante dal complesso monastico di cui sarebbe visibile solo la parte alta del campanile.
La Soprintendenza replica ribadendo il rapporto di intervisibilità con l’antico convento.
Il condominio ha osservato che erroneamente la relazione paesaggistica sarebbe stata ritenuta redatta in forma semplificata anzi che seguendo la procedura ordinaria.
La Soprintendenza replica che la relazione paesaggistica sarebbe priva degli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento, essendo addirittura negato che il fabbricato sia situato nel centro storico.
Il condominio ha osservato che i lavori di trasformazione della copertura risolverebbero i problemi di infiltrazione e di dispersioni termiche che affliggono il condominio da oltre un ventennio.
La Soprintendenza replica che per la risoluzione dei problemi di infiltrazione si dovrebbe predisporre un intervento conforme alla disciplina paesaggistica, senza modificare sagoma, tipologia, prospetti e volume.
Con il ricorso principale, il condominio ricorrente impugna il parere della Soprintendenza per sette motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 146 del codice del paesaggio in quanto le ragioni ostative opposte dalla Soprintendenza sarebbero attinenti a profili urbanistico-edilizi, sui quali l’ufficio statale sarebbe incompetente.
Il motivo è infondato.
L’articolo 146, comma 8, del codice del paesaggio prevede che la Soprintendenza renda il parere sull’autorizzazione paesaggistica limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico.
Nel parere impugnato la Soprintendenza si sofferma sulla qualificazione del progetto come intervento edilizio di nuova costruzione, richiamando le norme del Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana.
In base all’articolo 3 della legge regionale numero 35 del 1987, recante, appunto, il Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, lo strumento urbanistico in esame si configura come piano territoriale di coordinamento, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a normativa d’uso il territorio dell’area sorrentino-amalfitana.
Si ritiene, dunque, non solo che il Piano urbanistico territoriale prevalga sulla regolamentazione adottata dall’amministrazione comunale, in quanto il richiamato articolo 3, al comma 2, prevede che i comuni debbano uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici alle norme generali di uso del territorio dell’area dettate dal Piano urbanistico territoriale, ma soprattutto che tale Piano urbanistico territoriale, prendendo in considerazione i valori paesistici e ambientali, costituisca il parametro di legittimità per l’esercizio delle valutazioni paesaggistiche della Soprintendenza al paesaggio.
Di conseguenza si ritiene rientrante nella competenza della Soprintendenza al paesaggio la valutazione del progetto in base alle categorie e alle norme dettate dal Piano urbanistico territoriale.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e, del testo unico dell’edilizia e dell’articolo 6 delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico comunale. Ad avviso di parte ricorrente non si tratterebbe di una nuova costruzione, perché l’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia considera come interventi di nuova costruzione solo gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. L’intervento proposto non potrebbe essere qualificato come nuova costruzione non superando la percentuale del 20% e consistendo in un sottotetto non abitabile e non calpestabile di altezza media pari a metri 1,35.
Il secondo motivo è infondato.
L’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’edilizia, d.p.r. n. 380 del 2001, definisce interventi di nuova costruzione, tra gli altri, al paragrafo e.6, gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Per escludere che l’intervento sia qualificabile come nuova costruzione, quindi, non è sufficiente che esso comporti la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, ma è necessario accertare se le norme tecniche degli strumenti urbanistici, tenuto conto del pregio ambientale e paesaggistico dell’area, qualificano come intervento di nuova costruzione anche un intervento apparentemente e astrattamente pertinenziale.
Nel caso di specie risulta che l’area oggetto di intervento è ricompresa dal Piano urbanistico comunale nella zona denominata Borgo Grande e Pianesi, La Città Storica. In tale area il Piano urbanistico comunale prevede, per gli interventi di recupero edilizio, come altezza massima quella esistente e prescrive la relazione obbligatoria di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo.
Il piano particolareggiato di restauro e risanamento conservativo applicabile è il Piano di recupero Borgo e aree annesse, che ha ricompreso il fabbricato in esame nella categoria di intervento D2-ristrutturazione integrale. In tale categoria è vietata la realizzazione di opere che comportano variazioni di sagoma, incrementi di volume e superficie utile e modifiche all’impianto planimetrico e tipologico.
Pertanto, trattandosi di intervento incidente su area di pregio ambientale e paesaggistico, si deve fare riferimento al Piano di recupero Borgo e aree annesse, che esclude dalla categoria della ristrutturazione edilizia la realizzazione di opere che comportano variazioni di sagoma e incrementi di volume, tra le quali potrebbe essere compreso l’intervento di sostituzione del terrazzo di copertura con un tetto sopraelevato.
Con il terzo motivo di ricorso, peraltro, parte ricorrente deduce che l’intervento proposto sarebbe assentibile anche ai sensi del Piano di recupero Borgo e aree annesse, perché l’articolo 6.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano consente la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto con i limiti dell’incremento di altezza massima al colmo di 2,50 m e altri limiti, tutti rispettati. La nota al riguardo richiamata nel parere farebbe riferimento soltanto alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza aumenti di volume e di superficie, non attinente al caso.
Il motivo è fondato.
Per quanto, come si è già osservato, non sia possibile escludere dalla categoria della nuova costruzione un intervento edilizio determinante aumenti di volume e variazioni di sagoma, in base a quanto previsto dal Piano di recupero Borgo e aree annesse, si deve rilevare che lo stesso Piano di recupero prevede una deroga alla classificazione generale.
Infatti, in base all’articolo 6.1 delle norme tecniche di attuazione del suddetto Piano, è consentita la trasformazione di copertura piana in copertura a tetto con determinati limiti, tra cui l’incremento di altezza massima al muro perimetrale di 0,50 m lineari, l’incremento di altezza massima al colmo di 2,50 m lineari, una determinata pendenza massima e il divieto di creazione di nuovi ambienti o porzioni di ambienti abitabili o suscettibili di utilizzazione abitativa.
Il progetto di sostituzione della copertura con un tetto sopraelevato risulta rispettare tutti i predetti limiti, per cui si ritiene compatibile con il Piano di recupero.
Erroneamente la Soprintendenza al paesaggio ne ha escluso la compatibilità richiamando la nota denominata “riferimenti all’articolo 1” secondo cui tutti gli interventi su immobili soggetti a ristrutturazione integrale D2, anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato, devono avvenire nel rispetto della sagoma e dei volumi.
La nota, di natura esplicativa, non può avere valore normativo fino al punto di contraddire il contenuto dispositivo dal richiamato articolo 6.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero. Essa deve essere interpretata, piuttosto, come un mero richiamo alla necessità di rispettare i parametri preesistenti soprattutto nei casi di ristrutturazione consistente nella demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato.
Pertanto, diversamente da quanto considerato dalla Soprintendenza al paesaggio, il progetto deve ritenersi compatibile con il Piano di recupero e, di conseguenza, con il sovraordinato Piano urbanistico territoriale.
Ne deriva la illegittimità del parere impugnato, in quanto fondato su un presupposto erroneo.
Il motivo è assorbente perché il parere della Soprintendenza, seppure assistito da ulteriori considerazioni paesaggistiche, tra le quali le dimensioni ingombranti del fabbricato e la visibilità dello stesso da punti di osservazione rilevanti, tra i quali l’antico convento di San Francesco, è retto fondamentalmente dalla considerazione della incompatibilità del progetto di trasformazione della copertura con lo strumento urbanistico avente rilevanza paesaggistica.
Sono pertanto assorbiti il quarto motivo, riferito, appunto, alle valutazioni sulle dimensioni, sull’altezza e sulla intervisibilità del fabbricato, il quinto motivo, avente ad oggetto la leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il sesto motivo, relativo al contraddittorio interno al procedimento.
Deve invece essere esaminato il settimo motivo, con cui è stata dedotta la formazione del silenzio assenso, per scadenza del termine di 45 giorni per l’espressione del parere.
Il motivo è infondato perché, come più volte ritenuto da questo Tribunale, aderendo a un costante orientamento giurisprudenziale, il procedimento di autorizzazione paesaggistica non è soggetto agli effetti del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche previsti dall'art. 17-bis della L. n. 241 del 1990, a causa dell'incompatibilità dell’istituto rispetto all'effetto devolutivo stabilito dall'art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio per il parere tardivo della Soprintendenza (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza 08/11/2025, n. 1822).
Il ricorso principale, in conclusione, deve essere accolto, con l’annullamento del parere negativo impugnato, mentre devono essere respinte la domanda di accertamento del silenzio assenso e la domanda risarcitoria contestualmente presentata, in quanto del tutto generica.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto per l’annullamento del parere contrario, reso dalla Soprintendenza al paesaggio il 18 agosto 2025, sul progetto riformulato dal condominio ricorrente senza prestare acquiescenza al parere negativo impugnato con il ricorso principale.
L’ultimo progetto presentato si differenzia dal precedente per l’altezza inferiore, trattandosi di un tetto articolato in vari terrazzamenti di differente altezza, nessuna delle quali superiore a metri 1,50 ai colmi, con volumetria complessiva pari al 4% del volume del fabbricato.
Il parere impugnato con i motivi aggiunti, seppure motivato con varie considerazioni paesaggistiche, insiste sulla considerazione che si tratterebbe di un intervento non consentito dal Piano di recupero Borgo e aree annesse, in quanto l’articolo 6.1 delle norme tecniche di attuazione al Piano di recupero consentirebbe la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto esclusivamente sugli edifici per i quali sarebbe consentita la nuova costruzione, ma, ricadendo l’immobile nella categoria di intervento D2, ristrutturazione integrale, sarebbero ammissibili esclusivamente opere di demolizione e successiva ricostruzione delle strutture senza incremento di volume e nell’ambito dell’impianto planimetrico e tipologico.
Avverso il parere, parte ricorrente deduce sei motivi aggiunti, dei quali è fondato e assorbente il quarto.
Infatti, come si è già ritenuto a proposito del ricorso principale, l’articolo 6.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero Borgo e aree annesse consente la trasformazione della copertura piana in copertura a tetto, nel rispetto di determinati limiti, tutti puntualmente rispettati dal progetto oggetto di valutazione.
Di conseguenza anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con l’annullamento del sopravvenuto parere negativo e, per l’effetto, la Soprintendenza al paesaggio, tenuta a riesaminare, in astratto, entrambi i progetti presentati dal condominio ricorrente, dovrà, in concreto, esercitare il potere di riesame su quello dei due progetti che il condominio avrà cura di individuare come progetto di prevalente interesse.
In conclusione, estromessa dal processo l’Amministrazione comunale intimata, devono essere accolte le impugnazioni proposte con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, mentre devono essere respinte le domande di accertamento e di condanna connesse al ricorso principale.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda e della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cava dei Tirreni.
Accoglie, in parte, il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il parere impugnato.
Respinge la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso.
Respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il parere impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT AC, Presidente
NI OL, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NI OL | AT AC |
IL SEGRETARIO