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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2024, n. 40186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40186 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI QU RD, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pmcuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Gianluca Loconsole, il quale si riporta ai motivi di ricorsc. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in parziale acco)limento dell'istanza di riesame presentata dall'indagato avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari, disponeva l'annullamento di quest'ultima limitatamente al capo 21), essendosi il reato estinto per priescri :ione, e Penale Sent. Sez. 6 Num. 40186 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 08/10/2024 confermava la custodia cautelare dell'indagato quanto all'ipotesi associativa di., cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 4 cod. pen. (capo 1), nonché a tre episodi di cessioni di cui all'art. '73 c..P.R. n. 309/1990 cit., relativi all'acquisto o detenzione di sostanza stupefacent ai fini della successiva rivendita (capi 25, 28 e 33). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocato Gianluca Lo:onsole, deducendo, nell'interesse dell'indagato, due motivi. 2.1. Errata valutazione degli indizi cautelari. Dinanzi al Tribunale erano già stata eccepita l'incerta identi cazione dell'imputato, posto che negli atti di indagine compare un altro so 'Oetto con il medesimo nome di battesimo e che l'indicazione del collaboratore éra :riva dei connotati dell'autoevidenza, non avendo questi nulla riferito della ree di spaccio usata dal ricorrente per la distribuzione dello stupefacente prelevato nelle quattro presunte occasioni. Il Tribunale ha replicato che, sebbene l'indagato sia normalmente appellato "QU", nulla esclude che venga chiamato anche con il diminutivo ("Lo") del suo nome di battesimo. Per tal via, però, ha invertito l'onere Proli: tori° e onerato il ricorrente di una prova impossibile, consistente nel dimostrare di essere chiamato con un nome diverso dal proprio, come invece norrn: lmente accade. Nei motivi nuovi si era inoltre eccepito come l'indagato nernrinenO fos: e stato sottoposto ad attività di intercettazione. A tale deduzione il Tribunale del riesame ha risposto osservahdo itie ciò poteva essere dipeso dal fatto che i contatti con gli altri sodali erano limitati alle sole occasioni in cui RI effettuava tali periodici acquisti, nonostante sia irragionevole assumere la mancanza di qualsivoglia attività prelim nare in cui trattare la richiesta di quantitativo, il prezzo e le modalità di pagamento. Inoltre, la motivazione è insufficiente quanto alla prova del cofficiente di stabilità del rapporto fra fornitore acquirente. Ai fini della responsabilità, occorre che tutti i soggeÚl zobiano consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione nella qual le iittività dei singoli si integrano strumentalmente in vista della finalità perse4uita, e che l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile a ricevere l so3tanze stupefacenti con continuità tale da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, rappresentandolo quale elemento di una comOlessi la ed articolata struttura organizzativa. 2 La piattaforma indiziaria, tuttavia, non consente di accertare a co:;cienza e volontà di fare parte dell'associazione, di contribuire al suo mant nimEnto e di favorire la realizzazione del fine comune. I Giudici del riesame valorizzano, a tal fine, l'episodio del 4 aPrile 021, nel corso del quale l'indagato fu arrestato unitamente ad altre persor senza considerare che in sede di giudizio abbreviato gli imputati furono tutti assolti, con formula "perché il fatto non sussiste", come già dimostrato mediante allegazione della sentenza emessa dal giudice monocratico. Infine, la qualifica di acquirente costante del gruppo in capo a TI a mal si concilia con gli esiti di successiva indagine, ancora in corso nell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla poliz ma esitata a gil diziaria, la quale ha dimostrato che il RI - nel medesimo periodo di ternpo faceva parte dello stesso gruppo come semplice partecipe, occupandosi delle singole cessioni al minuto. Delle due, infatti, l'una: RI o era uno dei tanti spacciatori ch, cosi ituivano la fitta rete dell'associazione oppure acquistava la sostanza per poi rhenderla autonomamente, non essendo verosimile che - nel medesimo periodo tempo - avesse scalato le posizioni passando da semplice spacciatore ad ac: luirente stabile. 2.2. Errata applicazione della legge penale con riferimento 311e E sigenze cautelari. La motivazione del Tribunale è illogica poiché richiama la presuftione di pericolosità sociale e di adeguatezza in relazione all'art. 74 d.P.R. in. 3(19/1990 cit., e lo fa per la totalità degli indagati, senza individualizzare il giudizi:, senza dare effettivamente conto del requisito dell'attualità del pericdlo (E senza considerare che la motivazione deve essere più stringente via che ci si allontani dal momento della commissione del fatto, dovendosi consiPerar , anche comportamenti ed eventi successivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il provvedimento impugnato si colloca nell'arnbitc , di un procedimento per traffico di sostanze stupefacenti (in prevalenza ce caina), gestito da esponenti di spicco del gruppo Palermiti-Parisi, condotto prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari, da soggetti appartenenti al :lan, in un arco temporale di quattro anni, il ricorso è per parte fondato e va, dunque, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito espresse. 2. Fondato è, per parte, il primo motivo. 3 2.1. La deduzione sull'identificazione dell'indagato sfiora l' amr - issibilità, sollecitando una valutazione di fatto preclusa a questa Corte, ch è C iudice di legittimità, e comunque non si confronta con la motivazione, co ple:a e non manifestamente illogica, dell'ordinanza impugnata. Da essa si evinci, infatti, come all'attuale indagato si sia pervenuti attraverso il sequestro presso l'abitazione di un sodale (Diomede), di un libro mastro contenerte sgecifiche indicazioni sui quantitativi di droga acquistati, in plurime occasioni, Ja tale "Leo", che corrisponde a "RD", uno dei nomi di battesimo di Thtta, e come l'individuazione di "Leo" nel RI sia stata compiuta dal collaboratore di giustizia IL, intraneo al gruppo e ritenuto attendibile, avendo egli forn to n _l merose altre de-codificazioni dell'identità di soggetti parimenti menzionati nel duddetto libro mastro, risultate tutte corrette e non smentite da elemehti ci segno contrario. Peraltro, a riscontro delle dichiarazioni di IL, sono indicati: la so:E tanziale sovrapponibilità delle sue dichiarazioni con quelle di altri collaborato i di )iustizia che ne resero di analoghe in epoca successiva;
la circostanza c e, in epoca successiva ai fatti (04/04/2021), RI sia stato sorpreso dalle fo ze ci polizia probabilmente nell'intento di disfarsi della sostanza stupefacente buttandola nel water, mentre era in compagnia degli stessi sodali del clan Parisi initere:Esati dal presente procedimento;
il fatto che, sempre in epoca success va i fatti, l'indagato sia stato più volte oggetto di controllo da parte delle forze del 'ordine mentre si accompagnava ad altri appartenenti del sodalizio in contestazione;
l'essere stato RI già stato ritenuto membro di analogo sodalizio finali2zato al traffico di stupefacenti nell'ambito di un precedente procedimento peiliale. 2.2. Gli elementi indicati appaiono sufficienti all'identificazione dell'indagato, ma non a gravemente indiziarne l'appartenenza all'associazione finaliz.ata al narcotraffico. La motivazione del provvedimento impugnato è, infatti, apodittica ov E! nega l'incompatibilità «tra il ruolo marginale che, nella precedente ordipanzu, si è ritenuto [l'indagato] avesse all'epoca all'interno di quell'organizzazione r spetto al ruolo di maggiore autonomia da egli rivestito invece nell'ambito del sccializio oggetto della presente procedimento». Ed appare congetturale nella parte in cui replica alle deduziorii di'ansive come l'assenza di intercettazioni che coinvolgano l'indagato si spieghi per I fatto che, all'epoca, il sodalizio non svolgeva direttamente attività di spaczio al minuto, ma procedeva solo ad effettuare acquisti di importanti f rniture di stupefacente, che poi venivano suddivise e cedute a vari soggetti, co e Ti .itta, i quali erano stabilmente a disposizione del sodalizio per effettuare gli acquisti e rifornirsi della droga, che avrebbero poi spacciato in autonomia. ] che 4 spiegherebbe perché i contatti dell'indagato con gli altri sodali si larebbero limitati alle sole occasioni in cui aveva effettuato tali periodici acquiSti. Soprattutto, i Giudici del riesame trascurano di considerare corna questa Corte ammetta, certo, che lo "stabile acquirente" può rispor dere di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, ma, a ta fine impone di dimostrare che ricorrano alcune condizioni fortemente evocative lIella messa a disposizione del singolo e della sua adesione al "programma sociale", così da concretare, rispettivamente, l'elemento oggettivo e quello soglgett m della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cit.: trascendendo, pe • contro, l'occasionalità tipica del mero rapporto di tipo contrattuale. Più precisamente, si è affermato che integra la condotta di partecipa ?Lione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità i all'i?cquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che super la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e 'si tr3sforma nell'adesione dell'acquirente al programma c'iminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450, in caso i cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associaz one, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal , jrruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economicD delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). E, ancora, che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la sa;
lia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'a,: esione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle mpdalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dall contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente rive:te per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 27 -)719). 2.3. L'inveramento di tali condizioni nel caso di specie non risulta adeguatamente dimostrato. Anzi, in un passaggio motivazionale si riconosce che l'appartenenza di RI all'associazione è stata desunta (soltanto) dalla commissione dei reati fine, e cioè dai quattro episodi (quello relativo al reato prescritto e gli altri tre provvisoriamente contestati in questa sede) di acquisto dello stuperacer te ad opera dell'indagato. 5 Così deciso il 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Si tratta di un dato che, già sul piano numerico-quantitativo no , denota alcun inserimento organico dell'indagato nella consorteria e, tartomeno, un'adesione al programma criminoso: senza che tale vuoto motivazionale possa colmarsi valorizzando il riferimento - in sé neutro e, peraltro, corni: luto dai Giudici ad altri fini - alle frequentazioni dell'indagato con sodali del gruppo necessariamente sono sintoma:iche di criminoso: frequentazioni che non cointeressenze affaristico-criminali. 2.4. In definitiva, non ravvisandosi spazi per un'integrazio - e della motivazione quanto all'ipotesi di associazione finalizzata al narcutraffico, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al capo 1), senza rinvio. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, venuta meno l'ipotesi asscdativa, i Giudici del rinvio sono chiamati a nuovamente valutare la permaner za delle esigenze cautelari in relazione ai tre reati fine contestati (capi 25, 28 e 1'3).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata quanto al reato di cui a l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dispone la formale scarcerazione in relazior e a tale imputazione. Rinvia per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari quanto agli altri reati al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Prcouratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. pri: c. pen.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pmcuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Gianluca Loconsole, il quale si riporta ai motivi di ricorsc. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in parziale acco)limento dell'istanza di riesame presentata dall'indagato avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari, disponeva l'annullamento di quest'ultima limitatamente al capo 21), essendosi il reato estinto per priescri :ione, e Penale Sent. Sez. 6 Num. 40186 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 08/10/2024 confermava la custodia cautelare dell'indagato quanto all'ipotesi associativa di., cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 4 cod. pen. (capo 1), nonché a tre episodi di cessioni di cui all'art. '73 c..P.R. n. 309/1990 cit., relativi all'acquisto o detenzione di sostanza stupefacent ai fini della successiva rivendita (capi 25, 28 e 33). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocato Gianluca Lo:onsole, deducendo, nell'interesse dell'indagato, due motivi. 2.1. Errata valutazione degli indizi cautelari. Dinanzi al Tribunale erano già stata eccepita l'incerta identi cazione dell'imputato, posto che negli atti di indagine compare un altro so 'Oetto con il medesimo nome di battesimo e che l'indicazione del collaboratore éra :riva dei connotati dell'autoevidenza, non avendo questi nulla riferito della ree di spaccio usata dal ricorrente per la distribuzione dello stupefacente prelevato nelle quattro presunte occasioni. Il Tribunale ha replicato che, sebbene l'indagato sia normalmente appellato "QU", nulla esclude che venga chiamato anche con il diminutivo ("Lo") del suo nome di battesimo. Per tal via, però, ha invertito l'onere Proli: tori° e onerato il ricorrente di una prova impossibile, consistente nel dimostrare di essere chiamato con un nome diverso dal proprio, come invece norrn: lmente accade. Nei motivi nuovi si era inoltre eccepito come l'indagato nernrinenO fos: e stato sottoposto ad attività di intercettazione. A tale deduzione il Tribunale del riesame ha risposto osservahdo itie ciò poteva essere dipeso dal fatto che i contatti con gli altri sodali erano limitati alle sole occasioni in cui RI effettuava tali periodici acquisti, nonostante sia irragionevole assumere la mancanza di qualsivoglia attività prelim nare in cui trattare la richiesta di quantitativo, il prezzo e le modalità di pagamento. Inoltre, la motivazione è insufficiente quanto alla prova del cofficiente di stabilità del rapporto fra fornitore acquirente. Ai fini della responsabilità, occorre che tutti i soggeÚl zobiano consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione nella qual le iittività dei singoli si integrano strumentalmente in vista della finalità perse4uita, e che l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile a ricevere l so3tanze stupefacenti con continuità tale da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, rappresentandolo quale elemento di una comOlessi la ed articolata struttura organizzativa. 2 La piattaforma indiziaria, tuttavia, non consente di accertare a co:;cienza e volontà di fare parte dell'associazione, di contribuire al suo mant nimEnto e di favorire la realizzazione del fine comune. I Giudici del riesame valorizzano, a tal fine, l'episodio del 4 aPrile 021, nel corso del quale l'indagato fu arrestato unitamente ad altre persor senza considerare che in sede di giudizio abbreviato gli imputati furono tutti assolti, con formula "perché il fatto non sussiste", come già dimostrato mediante allegazione della sentenza emessa dal giudice monocratico. Infine, la qualifica di acquirente costante del gruppo in capo a TI a mal si concilia con gli esiti di successiva indagine, ancora in corso nell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla poliz ma esitata a gil diziaria, la quale ha dimostrato che il RI - nel medesimo periodo di ternpo faceva parte dello stesso gruppo come semplice partecipe, occupandosi delle singole cessioni al minuto. Delle due, infatti, l'una: RI o era uno dei tanti spacciatori ch, cosi ituivano la fitta rete dell'associazione oppure acquistava la sostanza per poi rhenderla autonomamente, non essendo verosimile che - nel medesimo periodo tempo - avesse scalato le posizioni passando da semplice spacciatore ad ac: luirente stabile. 2.2. Errata applicazione della legge penale con riferimento 311e E sigenze cautelari. La motivazione del Tribunale è illogica poiché richiama la presuftione di pericolosità sociale e di adeguatezza in relazione all'art. 74 d.P.R. in. 3(19/1990 cit., e lo fa per la totalità degli indagati, senza individualizzare il giudizi:, senza dare effettivamente conto del requisito dell'attualità del pericdlo (E senza considerare che la motivazione deve essere più stringente via che ci si allontani dal momento della commissione del fatto, dovendosi consiPerar , anche comportamenti ed eventi successivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il provvedimento impugnato si colloca nell'arnbitc , di un procedimento per traffico di sostanze stupefacenti (in prevalenza ce caina), gestito da esponenti di spicco del gruppo Palermiti-Parisi, condotto prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari, da soggetti appartenenti al :lan, in un arco temporale di quattro anni, il ricorso è per parte fondato e va, dunque, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito espresse. 2. Fondato è, per parte, il primo motivo. 3 2.1. La deduzione sull'identificazione dell'indagato sfiora l' amr - issibilità, sollecitando una valutazione di fatto preclusa a questa Corte, ch è C iudice di legittimità, e comunque non si confronta con la motivazione, co ple:a e non manifestamente illogica, dell'ordinanza impugnata. Da essa si evinci, infatti, come all'attuale indagato si sia pervenuti attraverso il sequestro presso l'abitazione di un sodale (Diomede), di un libro mastro contenerte sgecifiche indicazioni sui quantitativi di droga acquistati, in plurime occasioni, Ja tale "Leo", che corrisponde a "RD", uno dei nomi di battesimo di Thtta, e come l'individuazione di "Leo" nel RI sia stata compiuta dal collaboratore di giustizia IL, intraneo al gruppo e ritenuto attendibile, avendo egli forn to n _l merose altre de-codificazioni dell'identità di soggetti parimenti menzionati nel duddetto libro mastro, risultate tutte corrette e non smentite da elemehti ci segno contrario. Peraltro, a riscontro delle dichiarazioni di IL, sono indicati: la so:E tanziale sovrapponibilità delle sue dichiarazioni con quelle di altri collaborato i di )iustizia che ne resero di analoghe in epoca successiva;
la circostanza c e, in epoca successiva ai fatti (04/04/2021), RI sia stato sorpreso dalle fo ze ci polizia probabilmente nell'intento di disfarsi della sostanza stupefacente buttandola nel water, mentre era in compagnia degli stessi sodali del clan Parisi initere:Esati dal presente procedimento;
il fatto che, sempre in epoca success va i fatti, l'indagato sia stato più volte oggetto di controllo da parte delle forze del 'ordine mentre si accompagnava ad altri appartenenti del sodalizio in contestazione;
l'essere stato RI già stato ritenuto membro di analogo sodalizio finali2zato al traffico di stupefacenti nell'ambito di un precedente procedimento peiliale. 2.2. Gli elementi indicati appaiono sufficienti all'identificazione dell'indagato, ma non a gravemente indiziarne l'appartenenza all'associazione finaliz.ata al narcotraffico. La motivazione del provvedimento impugnato è, infatti, apodittica ov E! nega l'incompatibilità «tra il ruolo marginale che, nella precedente ordipanzu, si è ritenuto [l'indagato] avesse all'epoca all'interno di quell'organizzazione r spetto al ruolo di maggiore autonomia da egli rivestito invece nell'ambito del sccializio oggetto della presente procedimento». Ed appare congetturale nella parte in cui replica alle deduziorii di'ansive come l'assenza di intercettazioni che coinvolgano l'indagato si spieghi per I fatto che, all'epoca, il sodalizio non svolgeva direttamente attività di spaczio al minuto, ma procedeva solo ad effettuare acquisti di importanti f rniture di stupefacente, che poi venivano suddivise e cedute a vari soggetti, co e Ti .itta, i quali erano stabilmente a disposizione del sodalizio per effettuare gli acquisti e rifornirsi della droga, che avrebbero poi spacciato in autonomia. ] che 4 spiegherebbe perché i contatti dell'indagato con gli altri sodali si larebbero limitati alle sole occasioni in cui aveva effettuato tali periodici acquiSti. Soprattutto, i Giudici del riesame trascurano di considerare corna questa Corte ammetta, certo, che lo "stabile acquirente" può rispor dere di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, ma, a ta fine impone di dimostrare che ricorrano alcune condizioni fortemente evocative lIella messa a disposizione del singolo e della sua adesione al "programma sociale", così da concretare, rispettivamente, l'elemento oggettivo e quello soglgett m della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cit.: trascendendo, pe • contro, l'occasionalità tipica del mero rapporto di tipo contrattuale. Più precisamente, si è affermato che integra la condotta di partecipa ?Lione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità i all'i?cquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che super la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e 'si tr3sforma nell'adesione dell'acquirente al programma c'iminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450, in caso i cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associaz one, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal , jrruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economicD delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). E, ancora, che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la sa;
lia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'a,: esione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle mpdalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dall contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente rive:te per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 27 -)719). 2.3. L'inveramento di tali condizioni nel caso di specie non risulta adeguatamente dimostrato. Anzi, in un passaggio motivazionale si riconosce che l'appartenenza di RI all'associazione è stata desunta (soltanto) dalla commissione dei reati fine, e cioè dai quattro episodi (quello relativo al reato prescritto e gli altri tre provvisoriamente contestati in questa sede) di acquisto dello stuperacer te ad opera dell'indagato. 5 Così deciso il 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Si tratta di un dato che, già sul piano numerico-quantitativo no , denota alcun inserimento organico dell'indagato nella consorteria e, tartomeno, un'adesione al programma criminoso: senza che tale vuoto motivazionale possa colmarsi valorizzando il riferimento - in sé neutro e, peraltro, corni: luto dai Giudici ad altri fini - alle frequentazioni dell'indagato con sodali del gruppo necessariamente sono sintoma:iche di criminoso: frequentazioni che non cointeressenze affaristico-criminali. 2.4. In definitiva, non ravvisandosi spazi per un'integrazio - e della motivazione quanto all'ipotesi di associazione finalizzata al narcutraffico, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al capo 1), senza rinvio. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, venuta meno l'ipotesi asscdativa, i Giudici del rinvio sono chiamati a nuovamente valutare la permaner za delle esigenze cautelari in relazione ai tre reati fine contestati (capi 25, 28 e 1'3).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata quanto al reato di cui a l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dispone la formale scarcerazione in relazior e a tale imputazione. Rinvia per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari quanto agli altri reati al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Prcouratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. pri: c. pen.