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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. , in Roma elettivamente domiciliato, via Parte_1 C.F._1
dei Savorelli n.4, presso lo studio dell'avv. Marco Turchi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., e depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Antonio Pasquino del Foro di Vicenza,
presso cui è elettivamente domiciliata,
Appellata-appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, in Controparte_2 P.IVA_2
Roma elettivamente domiciliata via Vittorio Veneto n.7 presso lo studio dell'avv.
prof. Paolo Tartaglia che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del
18/12/2014 in autentica del notaio di Treviso (rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367, doc. 1)
- appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 18488/2018 del Tribunale di Roma,
pubblicata il 1.10.2018.
FATTO
Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di aveva condannato la convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1
in favore di esso attore, quantificati in €. 2.077,16 oltre interessi e spese del giudizio,
(riconoscendo al danneggiato un'invalidità permanente di 2 punti percentuali) e rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_3
Con l'impugnazione, l'appellante censurava la sentenza sul quantum, rilevando la incompletezza della CTU – sulla quale la sentenza si era basata- in quanto non
2 avrebbe esaminato le immagini radiologiche contenute in un CD che non era stato rinvenuto negli atti del giudizio – sebbene, a detta dell'appellante, depositato- e per il quale il primo giudice ne aveva negato il rinnovo del deposito. Rilevava, inoltre la incongruenza della sentenza nella parte in cui si era discostata dalle conclusioni della
CTU relativamente alla percentuale di danno riconosciuta, senza alcuna motivazione pur ritenendo detta ctu corretta ed esente da vizi.
Concludeva per l'accertamento della responsabilità in capo alla CP_1
convenuta e la condanna della stessa al pagamento in favore di esso Parte_1
della somma di € 43.436,15, ovvero in quella somma maggiore o minore che
[...]
verrà determinata in corso di causa, previo rinnovo di CTU. Con onere di spese a carico della da versarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
Con atto del 18.7.19, si costituiva la la quale rilevava Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto. Proponeva al contempo appello incidentale: sul capo relativo all'accoglimento, seppur parziale, della domanda -
ritenendo l'insussistenza dei presupposti dell'azione risarcitoria sia a volerla qualificare ex art. 2051 cc sia ex art. 2043 cc-; sul capo relativo alla condanna alle spese di lite e di ctu;
sul rigetto della domanda di manleva, rilevando l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto operante la clausola di esclusione della garanzia.
Infine, faceva presente di aver corrisposto all'attore le somme dovute, in esecuzione alla sentenza di primo grado, che richiedeva in ripetizione.
Con atto del 18.7.19, si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello, ribadendo in ogni caso l'esclusione della garanzia.
All'udienza cartolare del 3.4.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in appresso indicati.
Al contrario va rigettato in toto l'appello incidentale proposto da che, CP_1
riguardando in parte l'an della pretesa, verrà prioritariamente trattato.
In limine e considerata la censura formulata dall'appellante incidentale in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie in esame, pare opportuno evidenziare come sia oramai pacifico, secondo l'evoluzione giurisprudenziale sin qui formatasi, che nella specie, trattandosi di caduta avvenuta in uno spazio privato di proprietà della convenuta, si verta in ipotesi di responsabilità di cose in custodia CP_1
disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in
quanto si fonda sul mero rapporto di custodia ,cioè sulla relazione intercorrente fra
la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il
possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo
alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato,
che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per
l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni,
e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella
specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta
ghiacciata),costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve
offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè
dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto
deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di
causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del
custode Cass. (12629/24, 25243/06)
4 Nel caso concreto non v'è dubbio che l'evento dannoso si sia verificato all'interno dell'immobile di proprietà della a causa del pavimento bagnato e non CP_1
segnalato. La circostanza è stata suffragata dalle testimonianze le Tes_1 Tes_2
quali hanno pure confermato la poca visibilità ed imprevedibilità del pavimento bagnato, considerate le caratteristiche dello stesso (marmo bianco lucido) e la giornata soleggiata che non poteva fare neppure sospettare la presenza di acqua sul pavimento. Mentre nulla ha chiarito sul punto la testimonianza del portiere dello stabile- figura preposta evidentemente alla custodia dell'immobile- non presente al momento del sinistro.
Ciò detto in punto di an (e con ciò rigettando il primo motivo dell'appello incidentale formulato da , l'appellante principale censura la prima decisione in CP_1
ordine al quantum, poiché sarebbe fondata su una CTU incompleta, priva dell'esame delle immagini radiografiche contenute in un CD, a detta dell'appellante depositato,
ma non rinvenuto in atti;
e, con i primi due motivi di appello, lamenta sostanzialmente come il giudice di primo grado, in sede di esperimento della consulenza medica d'ufficio, non abbia autorizzato il CTU a visionare detto CD di RMN
eseguita dal il 9.2.2009, sostenendo contro ogni evidenza che tale CD era Pt_1
parte integrante della documentazione medica già depositata.
In realtà negli atti di causa non si rinviene alcun accenno al deposito del CD, nè
nell'atto di citazione -con il quale sono stati prodotti la cartella clinica n. 2008031817
del 13/11/2008, la copia di referti di esami radiologici, una relazione medico legale,
ma non il CD-, né nelle memorie istruttorie.
Difatti in primo grado, non risultando in atti l'indicato CD, parte attrice aveva chiesto termine per la sua produzione;
ma sull'impugnativa del procuratore della convenuta
(essendo spirati i termini istruttori) il Giudice di primo grado, ha CP_1
correttamente così provveduto: “rilevato che dall'esame degli atti non emerge alcun
elemento utile a ritenere che il CD degli esami radiologici fosse stato allegato alla
cartella clinica;
rilevato che in ogni caso anche la richiesta del CD tempestivamente
5 presentata non costituisce prova del deposito;
ritenuta la causa matura per la
decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.5.2018 h. 9.30”.
Sicchè, deve constatarsi l'esistenza della motivazione da parte del primo giudice sul punto, ancorchè contenuta nell'ordinanza di rigetto dell'istanza.
Non sussistendo la prova di un avvenuto tempestivo deposito del CD, né risultando formulata alcuna istanza di parte attrice tesa alla ricostituzione del proprio fascicolo,
assumendo lo smarrimento di detto CD, il primo giudice, in conformità con le emergenze processuali, ha correttamente ritenuto che nel caso in questione si trattasse di un mancato deposito entro i termini fisasti ex lege per l'attività istruttoria ed ha, conseguentemente, rigettato l'istanza avanzata dal CTU, di dare ingresso nel giudizio a documenti che non risultavano depositati nei termini.
Su tali basi, che non possono che condividersi, attesa la perentorietà dei termini previsti per il deposito di istanze e documenti istruttori, la causa è stata istruita sui documenti dalle parti tempestivamente depositati. Ciò ha comportato che il ctu non potesse accertare il nesso causale tra la caduta per cui è causa e “la frattura a cuneo anteriore del soma D9” riscontrata successivamente sul paziente;
dovendosi limitare a determinare il danno biologico subito dal per come riveniente dagli atti, Pt_1
indicato nel 5%.
In merito alla quantificazione del danno biologico, va osservato che in effetti il CTU
aveva determinato in 5 punti percentuali il danno biologico patito dal Pt_1
percentuale che il primo giudice ha ridotto nella sentenza al 2%, senza alcuna motivazione.
E' evidente che, in mancanza della indicazione del percorso logico seguito dal
Tribunale al fine di operare la riduzione del danno biologico patito dal danneggiato rispetto a quella indicata dal CTU -peraltro ritenuta dallo stesso primo giudice nel complesso condivisibile- il danno biologico da riconoscersi al danneggiato debba
6 essere quantificato in quel 5% motivatamente indicato dal ctu;
non intravedendosi alcun elemento per doversene discostare.
Si aggiunga che va confermata l'invalidità temporanea, riconosciuta dalla sentenza
(ed oggetto di appello incidentale), poiché ben motivata e non adeguatamente contestata dall'appello incidentale sul punto.
Pertanto considerata l'età del (44) lla data del sinistro (13.11.2008), il danno Pt_1
biologico 5% subito, la ITT 3 gg e ITP al 50% 20 gg. Il danno risarcibile, secondo le tabelle di Roma, è ad oggi pari ad €. 8.836,00.
Su tale somma, costituendo debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale e la rivalutazione, previa devalutazione alla data dell'illecito e con computo degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente via via rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi compensativi al tasso legale. Poi, considerato il già intervenuto pagamento della somma innanzi indicata, va operato lo scomputo fra i due importi secondo il calcolo indicato dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio
scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per
anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi
sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per
il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., per tutte,
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n.
23927 del 07/08/2023)
Quanto all'appello incidentale.
In ordine al primo motivo relativo all'an del risarcimento si è dinnanzi motivato. La
censura in ordine alla debenza del detto risarcimento va, pertanto rigettata per le motivazioni sopra indicate.
7 Del pari infondato è il secondo motivo che censura il capo di sentenza che ha condannato alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di CTU, CP_1
in favore del Pt_1
Il capo è stato deciso in applicazione del principio della soccombenza, sicchè,
correttamente, le spese sono state poste a carico della proprietaria CP_1
dell'immobile e obbligata a risarcire il danno.
Quanto al capo relativo al rigetto della domanda di manleva e condanna, formulata da nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_1 Controparte_2
, si deve osservare la puntuale motivazione del primo giudice. La clausola (R052)
[...]
prevista nel contratto di assicurazione allegato è chiara nell'escludere la garanzia nell'ipotesi spargimento di acqua sul pavimento. Per contro il motivo di appello è
generico e riproduce argomentazioni svolte in primo grado e superate dalla motivazione della sentenza.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza va riformata nei limiti indicati e,
confermata la responsabilità di nell'occorso, va riconosciuta CP_1
all'appellante la percentuale di danno biologico pari al 5% come riportato in CTU e conseguentemente condannata essa al pagamento della ulteriore CP_1
somma innanzi determinata.
Le spese di entrambi i gradi, stante l'esito finale della lite e la parziale reciproca soccombenza, sono compensate per 2/3 tra il la , con l'ulteriore Pt_1 CP_1
terzo a carico di restano tutte a carico della le spese CP_1 CP_1
legali dovute a e tutte sono liquidate come da dispositivo. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Roma n. 18488/2018, in parziale riforma della stessa così provvede:
8 - accerta il danno biologico subito dal per i fatti per cui è causa nel 5% e per Pt_1
l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della maggior somma di €. 8.836,00, oltre interessi e rivalutazione e con Parte_2
detrazione di quanto già corrisposto dall'appellata, secondo il calcolo di cui in parte motiva;
-rigetta l'appello incidentale;
- compensa per 2/3 le spese del giudizio tra e e Parte_1 CP_1
condanna quest'ultima al pagamento del restante terzo quantificato, per il primo grado, in €. 1200 e per il secondo grado in €. 1000, per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dell'avv. Marco
Turchi quale procuratore antistatario.
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento, in favore di delle spese e competenze del Controparte_2
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €. 2.540,00 e quanto al secondo grado in
€. 2.000, oltre accessori di legge.
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellata stante il rigetto dell'appello incidentale.
Roma, 29.11.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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