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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10956 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 54461/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. CASELLA MAURO, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
, cittadina dello Sri Lanka, regolarmente soggiornante in Parte_1
Italia con permesso di lungo periodo, avendo richiesto ed ottenuto i relativi nulla osta, chiese il visto per ricongiungimento familiare in favore dei genitori, entrambi infrasessantacinquenni.
Previo preavviso di rigetto, l'Ambasciata d'Italia a Colombo rigettò le domande con le seguenti motivazioni (identiche a quelle dei preavvisi): per il padre, «La S.V. non ha presentato nessun atto di stato civile. la S.V. non ha dimostrato di essere a carico della propria figlia e che non ha altri figli nel paese»; per la madre, «La S.V. non ha fornito prove che dimostrino che non ha altri figli nel Paese».
Avverso tale provvedimento propone ricorso ex artt. 20 d.lgs. n° 150/2011 e 281 decies e sgg.
c.p.c., chiedendone la revoca ed insistendo per il rilascio del visto. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Si è costituita l'amministrazione resistente instando per il rigetto dell'impugnazione. Ha sostenuto, richiamando il contenuto della relazione inviata dall , la Controparte_2 piena legittimità del rifiuto in quanto, in punto di fatto, i richiedenti visto non avrebbero prodotto nel corso del procedimento amministrativo la prova della vivenza a carico della figlia e dell'assenza di altri figli nel Paese di provenienza.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Tribunale che uno degli argomenti che avevano determinato il rigetto della domanda di visto del padre della ricorrente (l'assenza di certificazione anagrafica, e quindi di prova del rapporto di parentela) non è stato ripreso in sede difensiva. Deve ritenersi, perciò, che questo aspetto sia in realtà superato dal fatto – riportato nella relazione dell'Ambasciata – che la madre della ricorrente, invece, aveva prodotto tale documentazione, depositata oggi in giudizio, dalla quale risultava anche il nome del padre, e che tale documentazione non fu oggetto di contestazione in ordine alla sua autenticità e genuinità. Si può dunque prescindere dal fatto che il documento originale non è legalizzato e che la traduzione (peraltro solo in inglese, e non in italiano) non è neppure certificata conforme.
Ciò non di meno, la lettura del ricorso rende evidente la necessità di rammentare ancora una volta che il procedimento di ricongiungimento familiare è un procedimento bifasico: alla prima fase, di competenza della Prefettura (S.U.I.) e destinato alla mera verifica dei requisiti oggettivi, inerenti la condizione del familiare invitante in Italia, per il ricongiungimento (idoneità alloggiativa e reddituale, assicurazione, ecc.), ne segue una seconda, affidata, invece, alle autorità diplomatico-consolari italiane nel Paese di provenienza dei familiari da ricongiungere, le quali hanno il còmpito di accertare i requisiti soggettivi del ricongiungimento ai fini del rilascio del visto. Esse devono, quindi, verificare, ad esempio, il rapporto di coniugio ed il carattere effettivo e non meramente formale-fittizio del matrimonio, quando si tratti di ricongiungimento della moglie o del marito;
oppure il rapporto di filiazione, quando si tratti del ricongiungimento di figli, oppure di genitori;
e, in quest'ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, cioè – nella specie – l'assenza di altri figli nel Paese
e la vivenza a carico del figlio invitante.
Pertanto, deve radicalmente escludersi che il rilascio del nulla osta costituisca “accoglimento” dell'istanza di ricongiungimento, come sembra credere il difensore di parte ricorrente, stando alle sue conclusioni.
Occorre a questo punto esaminare la legittimità dei rigetti alla luce dei requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese.
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 2 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Dispone infatti l'art. 29, c. 1, lett. d), d.lgs. n° 286/1998 che «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: […] d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
Il ricongiungimento dei genitori è pertanto possibile: a) se sono infrasessantacinquenni, soltanto in assenza di altri figli nel Paese di provenienza, oppure, b) se sono ultrasessantacinquenni, anche in presenza di altri figli, se costoro non sono in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere al loro sostentamento.
Nel caso di specie, i genitori della ricorrente erano entrambi – e sono tutt'ora – infrasessantacinquenni. Il requisito dell'assenza di altri figli nel Paese non è quindi attenuato dall'ipotesi di una loro impossibilità di sostentare i genitori. Sussiste inoltre sempre il requisito della vivenza a carico della figlia soggiornante in Italia, e cioè dell'assenza di redditi proprî sufficienti dei genitori da ricongiungere e della loro totale dipendenza economica da costei.
Ora, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva prodotto in fase amministrativa, e produce oggi in giudizio, un documento denominato «Certificate of Residence and Character issued by the Grama
Niladhari». Trattasi di un certificato ufficiale dal quale è di solito possibile trarre le informazioni rilevanti ai fini di cui sopra;
ed in effetti, senza invero menzionare l'esistenza o meno di altri figli in
Sri Lanka, il certificato riferisce, nello spazio riservato alle “Osservazioni” (Remarks), che la coppia
è «Totalmente Dipendente da che attualmente vive all'estero». Parte_1
Senonché, anche tale documento (tradotto solo in inglese e non in italiano, senza alcuna certificazione di conformità della traduzione all'originale) è privo di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatico-consolare: esso è quindi destituito di valore probatorio in Italia e nel presente giudizio.
La ricorrente ha anche prodotto un Affidavit redatto dalla sorella, residente in [...], la quale dichiara, dinanzi ad un funzionario dell'Ambasciata dello Sri Lanka ivi accreditato, di essere l'unica altra figlia della coppia di richiedenti visto e di vivere in Giappone, essendo sposata, con prole, ad un cittadino giapponese. Anche tale documento è privo di valore probatorio. In quanto redatto all'estero, davanti ad un agente diplomatico ivi accreditato, avrebbe dovuto recare, innanzitutto, la firma di un funzionario del Ministero degli esteri giapponese che certificasse l'autenticità della sottoscrizione del diplomatico;
di poi, anche la firma del funzionario giapponese avrebbe dovuto, a sua volta, essere legalizzata dall'Ambasciata d'Italia in Giappone. D'altro canto, per quanto riguarda il contenuto del documento, osserva il Tribunale che esso attesta – per quanto ciò possa valere, non
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 3 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile trattandosi di un documento ufficiale – che non vi sarebbero altri figli oltre alla dichiarante (che vive in Giappone) e la ricorrente. Nulla però vi si dice in ordine alla condizione economica dei genitori: se essi dispongano di redditi propri, ed in che misura, se la figlia dal Giappone contribuisca al loro sostentamento o se questo gravi, invece, soltanto sulle spalle della figlia che vive in Italia (e perché
l'altra figlia non vi contribuisca). In buona sostanza, il documento – ferma restando la sua inidoneità probatoria – nulla dimostra in ordine al requisito della vivenza a carico.
Prive, infine, di alcun valore probatorio sono le autodichiarazioni redatte e firmate dagli stessi interessati, non essendo ad essi applicabile la normativa sull'autocertificazione e non potendosi trarre argomento di prova da una dichiarazione di colui al quale essa giova.
In definitiva, è corretta la motivazione dei rigetti in ordine alla mancanza di valida prova della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese.
Per quanto riguarda il primo di tali due aspetti, va però dato atto delle numerose ed abbastanza regolari rimesse di denaro prodotta in giudizio, provenienti in piccola parte dalla ricorrente ed in misura maggiore dal marito. Tuttavia, tali rimesse, di importo estremamente variabile (si va da poco più di 50 euro a poco meno di mille), certamente dimostrano che la ricorrente si fa carico di aiutare i genitori economicamente, ma non bastano ad affermare che costoro sono – e sono interamente – a suo carico, senza che vi sia l'apporto di un loro reddito personale ed anche di un contributo dell'altra figlia.
In definitiva, il Tribunale non ritiene raggiunta prova sufficiente della sussistenza dei requisiti soggettivi reddituali dei genitori della ricorrente, necessari per legittimarne il ricongiungimento alla figlia.
Del resto, nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria sostitutiva dell'udienza non si rinviene alcun elemento di specifica contestazione di quanto dedotto da parte resistente, né si argomenta in alcun modo sulla sussistenza dei requisiti la cui mancanza fu ritenuta ostativa all'accoglimento dell'istanza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 4 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95
P.Q.M.
il Tribunale
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, addì 20/07/2025.
Il giudice
CO SA
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 5 di 5
N° 54461/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. CASELLA MAURO, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
, cittadina dello Sri Lanka, regolarmente soggiornante in Parte_1
Italia con permesso di lungo periodo, avendo richiesto ed ottenuto i relativi nulla osta, chiese il visto per ricongiungimento familiare in favore dei genitori, entrambi infrasessantacinquenni.
Previo preavviso di rigetto, l'Ambasciata d'Italia a Colombo rigettò le domande con le seguenti motivazioni (identiche a quelle dei preavvisi): per il padre, «La S.V. non ha presentato nessun atto di stato civile. la S.V. non ha dimostrato di essere a carico della propria figlia e che non ha altri figli nel paese»; per la madre, «La S.V. non ha fornito prove che dimostrino che non ha altri figli nel Paese».
Avverso tale provvedimento propone ricorso ex artt. 20 d.lgs. n° 150/2011 e 281 decies e sgg.
c.p.c., chiedendone la revoca ed insistendo per il rilascio del visto. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Si è costituita l'amministrazione resistente instando per il rigetto dell'impugnazione. Ha sostenuto, richiamando il contenuto della relazione inviata dall , la Controparte_2 piena legittimità del rifiuto in quanto, in punto di fatto, i richiedenti visto non avrebbero prodotto nel corso del procedimento amministrativo la prova della vivenza a carico della figlia e dell'assenza di altri figli nel Paese di provenienza.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Tribunale che uno degli argomenti che avevano determinato il rigetto della domanda di visto del padre della ricorrente (l'assenza di certificazione anagrafica, e quindi di prova del rapporto di parentela) non è stato ripreso in sede difensiva. Deve ritenersi, perciò, che questo aspetto sia in realtà superato dal fatto – riportato nella relazione dell'Ambasciata – che la madre della ricorrente, invece, aveva prodotto tale documentazione, depositata oggi in giudizio, dalla quale risultava anche il nome del padre, e che tale documentazione non fu oggetto di contestazione in ordine alla sua autenticità e genuinità. Si può dunque prescindere dal fatto che il documento originale non è legalizzato e che la traduzione (peraltro solo in inglese, e non in italiano) non è neppure certificata conforme.
Ciò non di meno, la lettura del ricorso rende evidente la necessità di rammentare ancora una volta che il procedimento di ricongiungimento familiare è un procedimento bifasico: alla prima fase, di competenza della Prefettura (S.U.I.) e destinato alla mera verifica dei requisiti oggettivi, inerenti la condizione del familiare invitante in Italia, per il ricongiungimento (idoneità alloggiativa e reddituale, assicurazione, ecc.), ne segue una seconda, affidata, invece, alle autorità diplomatico-consolari italiane nel Paese di provenienza dei familiari da ricongiungere, le quali hanno il còmpito di accertare i requisiti soggettivi del ricongiungimento ai fini del rilascio del visto. Esse devono, quindi, verificare, ad esempio, il rapporto di coniugio ed il carattere effettivo e non meramente formale-fittizio del matrimonio, quando si tratti di ricongiungimento della moglie o del marito;
oppure il rapporto di filiazione, quando si tratti del ricongiungimento di figli, oppure di genitori;
e, in quest'ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, cioè – nella specie – l'assenza di altri figli nel Paese
e la vivenza a carico del figlio invitante.
Pertanto, deve radicalmente escludersi che il rilascio del nulla osta costituisca “accoglimento” dell'istanza di ricongiungimento, come sembra credere il difensore di parte ricorrente, stando alle sue conclusioni.
Occorre a questo punto esaminare la legittimità dei rigetti alla luce dei requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese.
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 2 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Dispone infatti l'art. 29, c. 1, lett. d), d.lgs. n° 286/1998 che «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: […] d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
Il ricongiungimento dei genitori è pertanto possibile: a) se sono infrasessantacinquenni, soltanto in assenza di altri figli nel Paese di provenienza, oppure, b) se sono ultrasessantacinquenni, anche in presenza di altri figli, se costoro non sono in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere al loro sostentamento.
Nel caso di specie, i genitori della ricorrente erano entrambi – e sono tutt'ora – infrasessantacinquenni. Il requisito dell'assenza di altri figli nel Paese non è quindi attenuato dall'ipotesi di una loro impossibilità di sostentare i genitori. Sussiste inoltre sempre il requisito della vivenza a carico della figlia soggiornante in Italia, e cioè dell'assenza di redditi proprî sufficienti dei genitori da ricongiungere e della loro totale dipendenza economica da costei.
Ora, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva prodotto in fase amministrativa, e produce oggi in giudizio, un documento denominato «Certificate of Residence and Character issued by the Grama
Niladhari». Trattasi di un certificato ufficiale dal quale è di solito possibile trarre le informazioni rilevanti ai fini di cui sopra;
ed in effetti, senza invero menzionare l'esistenza o meno di altri figli in
Sri Lanka, il certificato riferisce, nello spazio riservato alle “Osservazioni” (Remarks), che la coppia
è «Totalmente Dipendente da che attualmente vive all'estero». Parte_1
Senonché, anche tale documento (tradotto solo in inglese e non in italiano, senza alcuna certificazione di conformità della traduzione all'originale) è privo di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatico-consolare: esso è quindi destituito di valore probatorio in Italia e nel presente giudizio.
La ricorrente ha anche prodotto un Affidavit redatto dalla sorella, residente in [...], la quale dichiara, dinanzi ad un funzionario dell'Ambasciata dello Sri Lanka ivi accreditato, di essere l'unica altra figlia della coppia di richiedenti visto e di vivere in Giappone, essendo sposata, con prole, ad un cittadino giapponese. Anche tale documento è privo di valore probatorio. In quanto redatto all'estero, davanti ad un agente diplomatico ivi accreditato, avrebbe dovuto recare, innanzitutto, la firma di un funzionario del Ministero degli esteri giapponese che certificasse l'autenticità della sottoscrizione del diplomatico;
di poi, anche la firma del funzionario giapponese avrebbe dovuto, a sua volta, essere legalizzata dall'Ambasciata d'Italia in Giappone. D'altro canto, per quanto riguarda il contenuto del documento, osserva il Tribunale che esso attesta – per quanto ciò possa valere, non
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 3 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile trattandosi di un documento ufficiale – che non vi sarebbero altri figli oltre alla dichiarante (che vive in Giappone) e la ricorrente. Nulla però vi si dice in ordine alla condizione economica dei genitori: se essi dispongano di redditi propri, ed in che misura, se la figlia dal Giappone contribuisca al loro sostentamento o se questo gravi, invece, soltanto sulle spalle della figlia che vive in Italia (e perché
l'altra figlia non vi contribuisca). In buona sostanza, il documento – ferma restando la sua inidoneità probatoria – nulla dimostra in ordine al requisito della vivenza a carico.
Prive, infine, di alcun valore probatorio sono le autodichiarazioni redatte e firmate dagli stessi interessati, non essendo ad essi applicabile la normativa sull'autocertificazione e non potendosi trarre argomento di prova da una dichiarazione di colui al quale essa giova.
In definitiva, è corretta la motivazione dei rigetti in ordine alla mancanza di valida prova della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese.
Per quanto riguarda il primo di tali due aspetti, va però dato atto delle numerose ed abbastanza regolari rimesse di denaro prodotta in giudizio, provenienti in piccola parte dalla ricorrente ed in misura maggiore dal marito. Tuttavia, tali rimesse, di importo estremamente variabile (si va da poco più di 50 euro a poco meno di mille), certamente dimostrano che la ricorrente si fa carico di aiutare i genitori economicamente, ma non bastano ad affermare che costoro sono – e sono interamente – a suo carico, senza che vi sia l'apporto di un loro reddito personale ed anche di un contributo dell'altra figlia.
In definitiva, il Tribunale non ritiene raggiunta prova sufficiente della sussistenza dei requisiti soggettivi reddituali dei genitori della ricorrente, necessari per legittimarne il ricongiungimento alla figlia.
Del resto, nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria sostitutiva dell'udienza non si rinviene alcun elemento di specifica contestazione di quanto dedotto da parte resistente, né si argomenta in alcun modo sulla sussistenza dei requisiti la cui mancanza fu ritenuta ostativa all'accoglimento dell'istanza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 4 di 5 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95
P.Q.M.
il Tribunale
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, addì 20/07/2025.
Il giudice
CO SA
Ordinanza n° 54461/2024 r.g. p. 5 di 5