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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2417/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa DA
con il patrocinio dell'Avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Sardo, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Controparte_1 C.F._2
Arnaudo, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via preliminare:
1) confermare la competenza del territoriale del giudice adito;
2) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui all'atto di precetto ex adverso notificato, atteso il fumus boni iuris ed il periculum;
3) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in Parte_1 quanto mera socia accomandante e non accomandataria dello Controparte_2 nel merito, in accoglimento della proposta opposizione a precetto:
4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per tutti motivi suesposti ed in particolare per l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo all'odierna opponente;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, incluso rimborso forfettario spese generali del 15%, contributo unificato di € 168,00, marca da bollo da € 27,00, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con istanza di aumento nella misura del
1 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 così come modificata dal D.M. 37/2018.
PARTE CONVENUTA Contrariis rejectis IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO Dichiarare l' incompetenza territoriale del Giudice adito dalla controparte in favore del Tribunale di Torino IN VIA SUBORDINATA Accogliere l' eccezione e dichiarare l' inammissibilità della presente opposizione ex art. 617 c.p.c.. Conseguentemente non sospendere il titolo e respingere ogni avversaria domanda. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nel caso in cui non venga dichiarata l' incompetenza territoriale e non venga accolta l' eccezione di inammissibilità Respingere in ogni caso ogni avversaria domanda per i motivi di cui alla memoria di costituzione perché inveritiera in fatto ed infondata in diritto e rigettarsi pertanto sia le domande di sospensione che l' ulteriore domanda di dichiarazione di nullità dell' atto di precetto. IN OGNI CASO Rigettare l' istanza di sospensione perché assolutamente immotivata e dilatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al precetto notificato dalla Parte_1 convenuta in data 16 ottobre 2024, per l'importo di euro 33.304,46. Il Controparte_1 credito si fonda sulla sentenza n. 345/2023 resa dalla Corte d'Appello di Torino il 6 luglio 2023 e pubblicata il successivo 31 luglio 2023, con cui lo Controparte_3
in persona del socio accomandatario, era stata condannata al
[...] pagamento, in favore della alla somma di euro 4.705,47 a titolo di differenze CP_1 retributive dirette, indirette e differite per il periodo 2009-2016, nonché euro 2.500,00 netti per il periodo di attività lavorativa prestata nel mese di febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione, condannando altresì la società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 9.257,00 per il primo grado ed euro 9.911,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.
1.1. Con l'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e 615 c.p.c., l'attrice contesta di aver mai ricevuto notifica dell'atto di precetto, così come della sentenza, con conseguente nullità dell'atto di precetto, eccependo, in secondo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della propria qualità di socia accomandante della società sin dal 30 marzo 2019, chiedendo pertanto dichiararsi la Controparte_2 nullità dell'atto di precetto, previa sospensione dell'esecutività dell'atto, sussistendo gravi
2 ragioni sia in ordine al fumus, per quanto eccepito e sia in ordine al periculum, paventando il grave pericolo di una esecuzione fondata su titolo nullo.
2. La convenuta si è costituita in primo luogo eccependo l'inammissibilità della opposizione, proposta con citazione in luogo del ricorso ed essendo radicata dinanzi al Tribunale ordinario e non presso il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di crediti derivanti da sentenza resa in giudizio lavoristico. Quanto al difetto di legittimazione passiva, rileva che l'opponente è stata socia accomandataria per il periodo in cui sono sorti i crediti oggetto della pronuncia giudiziale, compreso tra il 2009 e il 2018. Del pari, ha contestato il rilievo di nullità del precetto, risultando la notifica della sentenza allo Studio effettuata a mezzo pec in data 1 agosto 2023, ed essendo CP_2 la socia accomandante della predetta società e, come tale, a conoscenza della Pt_1 notifica. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
3. Con decreto reso il 17 gennaio 2025, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, aveva sollevato d'ufficio questione di competenza per territorio, rilevando non essere competente il Tribunale di Cuneo, in applicazione dell'art. 480, nella formulazione previgente rispetto alle modifiche introdotte con il c.d. IV , decorrenti Per_1 dal 26 novembre 2024, essendo il precetto notificato in data anteriore ed essendo competente il Tribunale di Torino quale giudice del luogo in cui la parte istante ha dichiarato la propria residenza o ha eletto domicilio. Fissata udienza di comparizione con assegnazione di termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata riassegnata. All'udienza fissata per la trattazione parte attrice ha chiesto termine per contraddire sulla preliminare questione di competenza. La richiesta è stata rigettata dal Tribunale, essendo stati già assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. La causa è stata quindi rinviata per discussione con assegnazione di termini per note conclusive e trattenuta in decisione all'esito.
4. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevata d'ufficio dal Tribunale con provvedimento del 17 gennaio 2025. Nel dettaglio, l'opposizione è stata proposta dinanzi al Tribunale di Cuneo, pur risultando l'elezione di domicilio della creditrice procedente in Torino;
il Tribunale ha pertanto rilevato che
“…la parte istante è tenuta a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ed in base a tale dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio si identifica il giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto, valendo, solo in mancanza di tale indicazione, il criterio sussidiario del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato anche se diverso dal luogo dell'esecuzione”; per l'effetto, assumendo la natura inderogabile della competenza territoriale in materia di opposizione a precetto, il Tribunale ha rilevato la propria incompetenza. 5. Nel contraddire in ordine a tale eccezione, ritiene l'attrice in opposizione che tale criterio operi a condizione che nel luogo di elezione del domicilio del creditore si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità. Poiché, secondo la prospettazione attorea, in Torino si trova soltanto un immobile di proprietà dell'attrice, peraltro per la quota di 1/20, mentre tutti gli immobili si trovano nella Provincia di Cuneo, conseguentemente l'elezione di domicilio della
3 creditrice in Torino sarebbe priva di effetti. La convenuta opposta ritiene invece sussistente la competenza del Tribunale di Torino, poiché l'elezione di domicilio in Torino era finalizzata a introdurre l'esecuzione presso tale circondario, in cui sono presenti immobili di proprietà della debitrice. 6. Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Torino. Come rilevato dal precedente assegnatario del procedimento, ai fini della individuazione della competenza per territorio, l'art. 615 co. 1 c.p.c. rinvia all'art. 27 c.p.c. che, in generale, prevede la competenza del giudice dell'esecuzione a conoscere delle opposizioni all'esecuzione, fatta salva, per quanto concerne il precetto, l'applicabilità dell'art. 480 co. 3 c.p.c., a mente del quale il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di tale dichiarazione o elezione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto;
conseguentemente, competente sulle opposizioni a precetto è il giudizio del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio.
6.1. Sotto tale profilo, parte attrice contesta l'eccezione, ritenendo che tale criterio operi a condizione che nel luogo di elezione di domicilio del creditore si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, giova rilevare che se l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480 co. 3 c.p.c., in forza della sentenza n. 480/2005, richiede che l'opposizione a precetto sia notificata presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore e solo in mancanza, nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nondimeno, “…alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata sono attribuiti una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma nel contempo, pure l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione; pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, o in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resa priva di effetti ed il debitore può proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel Comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o cediti del debitore” (C. Civ. n. 19876/2013).
6.2. In altri termini, il rilievo attoreo richiama la questione della c.d. elezione di domicilio “anomala”, in quanto priva di collegamenti con il luogo della possibile esecuzione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì - salve sanatorie – l'opposizione ex art. 615 comma 1, durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque
4 consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti” (C. Civ. n. 39572/2021; in tal senso anche C. Ci. N. 16649/2016; C. Civ. n. 30141/2017).
6.3. Si deve tuttavia osservare che l'impostazione di parte opponente è corretta nei limiti in cui l'elezione di domicilio venga effettuata in un luogo in cui non vi sia alcun bene di proprietà del debitore;
nel caso di specie, parte convenuta opposta ha documentato l'esistenza di due immobili di proprietà dell'attrice in Torino, dichiarando espressamente di aver colà eletto domicilio, al fine di avviare l'esecuzione presso detto Tribunale. A ciò consegue che, pertanto, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, l'elezione di domicilio effettuata dalla convenuta opposta non può ritenersi “anomala”, come tale priva di effetti e con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Cuneo;
la richiamata e documentata presenza di immobili di proprietà dell'attrice in Torino, come già rilevato, induce pertanto a ritenere infondata la contestazione di parte opponente. Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente, per tutto quanto fin qui osservato, il Tribunale di Torino.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo competente il Tribunale di Torino;
assegna alle parti termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale individuato come competente;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 17 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2417/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa DA
con il patrocinio dell'Avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Sardo, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Controparte_1 C.F._2
Arnaudo, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via preliminare:
1) confermare la competenza del territoriale del giudice adito;
2) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui all'atto di precetto ex adverso notificato, atteso il fumus boni iuris ed il periculum;
3) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in Parte_1 quanto mera socia accomandante e non accomandataria dello Controparte_2 nel merito, in accoglimento della proposta opposizione a precetto:
4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per tutti motivi suesposti ed in particolare per l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo all'odierna opponente;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, incluso rimborso forfettario spese generali del 15%, contributo unificato di € 168,00, marca da bollo da € 27,00, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con istanza di aumento nella misura del
1 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 così come modificata dal D.M. 37/2018.
PARTE CONVENUTA Contrariis rejectis IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO Dichiarare l' incompetenza territoriale del Giudice adito dalla controparte in favore del Tribunale di Torino IN VIA SUBORDINATA Accogliere l' eccezione e dichiarare l' inammissibilità della presente opposizione ex art. 617 c.p.c.. Conseguentemente non sospendere il titolo e respingere ogni avversaria domanda. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nel caso in cui non venga dichiarata l' incompetenza territoriale e non venga accolta l' eccezione di inammissibilità Respingere in ogni caso ogni avversaria domanda per i motivi di cui alla memoria di costituzione perché inveritiera in fatto ed infondata in diritto e rigettarsi pertanto sia le domande di sospensione che l' ulteriore domanda di dichiarazione di nullità dell' atto di precetto. IN OGNI CASO Rigettare l' istanza di sospensione perché assolutamente immotivata e dilatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al precetto notificato dalla Parte_1 convenuta in data 16 ottobre 2024, per l'importo di euro 33.304,46. Il Controparte_1 credito si fonda sulla sentenza n. 345/2023 resa dalla Corte d'Appello di Torino il 6 luglio 2023 e pubblicata il successivo 31 luglio 2023, con cui lo Controparte_3
in persona del socio accomandatario, era stata condannata al
[...] pagamento, in favore della alla somma di euro 4.705,47 a titolo di differenze CP_1 retributive dirette, indirette e differite per il periodo 2009-2016, nonché euro 2.500,00 netti per il periodo di attività lavorativa prestata nel mese di febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione, condannando altresì la società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 9.257,00 per il primo grado ed euro 9.911,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.
1.1. Con l'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e 615 c.p.c., l'attrice contesta di aver mai ricevuto notifica dell'atto di precetto, così come della sentenza, con conseguente nullità dell'atto di precetto, eccependo, in secondo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della propria qualità di socia accomandante della società sin dal 30 marzo 2019, chiedendo pertanto dichiararsi la Controparte_2 nullità dell'atto di precetto, previa sospensione dell'esecutività dell'atto, sussistendo gravi
2 ragioni sia in ordine al fumus, per quanto eccepito e sia in ordine al periculum, paventando il grave pericolo di una esecuzione fondata su titolo nullo.
2. La convenuta si è costituita in primo luogo eccependo l'inammissibilità della opposizione, proposta con citazione in luogo del ricorso ed essendo radicata dinanzi al Tribunale ordinario e non presso il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di crediti derivanti da sentenza resa in giudizio lavoristico. Quanto al difetto di legittimazione passiva, rileva che l'opponente è stata socia accomandataria per il periodo in cui sono sorti i crediti oggetto della pronuncia giudiziale, compreso tra il 2009 e il 2018. Del pari, ha contestato il rilievo di nullità del precetto, risultando la notifica della sentenza allo Studio effettuata a mezzo pec in data 1 agosto 2023, ed essendo CP_2 la socia accomandante della predetta società e, come tale, a conoscenza della Pt_1 notifica. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
3. Con decreto reso il 17 gennaio 2025, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, aveva sollevato d'ufficio questione di competenza per territorio, rilevando non essere competente il Tribunale di Cuneo, in applicazione dell'art. 480, nella formulazione previgente rispetto alle modifiche introdotte con il c.d. IV , decorrenti Per_1 dal 26 novembre 2024, essendo il precetto notificato in data anteriore ed essendo competente il Tribunale di Torino quale giudice del luogo in cui la parte istante ha dichiarato la propria residenza o ha eletto domicilio. Fissata udienza di comparizione con assegnazione di termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata riassegnata. All'udienza fissata per la trattazione parte attrice ha chiesto termine per contraddire sulla preliminare questione di competenza. La richiesta è stata rigettata dal Tribunale, essendo stati già assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. La causa è stata quindi rinviata per discussione con assegnazione di termini per note conclusive e trattenuta in decisione all'esito.
4. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevata d'ufficio dal Tribunale con provvedimento del 17 gennaio 2025. Nel dettaglio, l'opposizione è stata proposta dinanzi al Tribunale di Cuneo, pur risultando l'elezione di domicilio della creditrice procedente in Torino;
il Tribunale ha pertanto rilevato che
“…la parte istante è tenuta a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ed in base a tale dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio si identifica il giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto, valendo, solo in mancanza di tale indicazione, il criterio sussidiario del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato anche se diverso dal luogo dell'esecuzione”; per l'effetto, assumendo la natura inderogabile della competenza territoriale in materia di opposizione a precetto, il Tribunale ha rilevato la propria incompetenza. 5. Nel contraddire in ordine a tale eccezione, ritiene l'attrice in opposizione che tale criterio operi a condizione che nel luogo di elezione del domicilio del creditore si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità. Poiché, secondo la prospettazione attorea, in Torino si trova soltanto un immobile di proprietà dell'attrice, peraltro per la quota di 1/20, mentre tutti gli immobili si trovano nella Provincia di Cuneo, conseguentemente l'elezione di domicilio della
3 creditrice in Torino sarebbe priva di effetti. La convenuta opposta ritiene invece sussistente la competenza del Tribunale di Torino, poiché l'elezione di domicilio in Torino era finalizzata a introdurre l'esecuzione presso tale circondario, in cui sono presenti immobili di proprietà della debitrice. 6. Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Torino. Come rilevato dal precedente assegnatario del procedimento, ai fini della individuazione della competenza per territorio, l'art. 615 co. 1 c.p.c. rinvia all'art. 27 c.p.c. che, in generale, prevede la competenza del giudice dell'esecuzione a conoscere delle opposizioni all'esecuzione, fatta salva, per quanto concerne il precetto, l'applicabilità dell'art. 480 co. 3 c.p.c., a mente del quale il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di tale dichiarazione o elezione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto;
conseguentemente, competente sulle opposizioni a precetto è il giudizio del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio.
6.1. Sotto tale profilo, parte attrice contesta l'eccezione, ritenendo che tale criterio operi a condizione che nel luogo di elezione di domicilio del creditore si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, giova rilevare che se l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480 co. 3 c.p.c., in forza della sentenza n. 480/2005, richiede che l'opposizione a precetto sia notificata presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore e solo in mancanza, nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nondimeno, “…alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata sono attribuiti una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma nel contempo, pure l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione; pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, o in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resa priva di effetti ed il debitore può proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel Comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o cediti del debitore” (C. Civ. n. 19876/2013).
6.2. In altri termini, il rilievo attoreo richiama la questione della c.d. elezione di domicilio “anomala”, in quanto priva di collegamenti con il luogo della possibile esecuzione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì - salve sanatorie – l'opposizione ex art. 615 comma 1, durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque
4 consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti” (C. Civ. n. 39572/2021; in tal senso anche C. Ci. N. 16649/2016; C. Civ. n. 30141/2017).
6.3. Si deve tuttavia osservare che l'impostazione di parte opponente è corretta nei limiti in cui l'elezione di domicilio venga effettuata in un luogo in cui non vi sia alcun bene di proprietà del debitore;
nel caso di specie, parte convenuta opposta ha documentato l'esistenza di due immobili di proprietà dell'attrice in Torino, dichiarando espressamente di aver colà eletto domicilio, al fine di avviare l'esecuzione presso detto Tribunale. A ciò consegue che, pertanto, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, l'elezione di domicilio effettuata dalla convenuta opposta non può ritenersi “anomala”, come tale priva di effetti e con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Cuneo;
la richiamata e documentata presenza di immobili di proprietà dell'attrice in Torino, come già rilevato, induce pertanto a ritenere infondata la contestazione di parte opponente. Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente, per tutto quanto fin qui osservato, il Tribunale di Torino.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo competente il Tribunale di Torino;
assegna alle parti termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale individuato come competente;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 17 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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