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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10873/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Parte_1 C.F._1 MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
ATTORE/I contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CP_1 CodiceFiscale_2 BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV Novembre 14
AVV. curatrice speciale del minore CP_2 Persona_1 (C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_2
elettivamente domiciliato in MARSILI N. 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...] CP_2
[...]
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 9-2-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate per l'udienza del 27.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il 03.08.1982, in data [...] ha contratto matrimonio civile Parte_1 in Las Vegas (Stati Uniti D'America) con la sig.ra nata a [...] CP_1 pagina 1 di 4 Cinese) il 17.12.1986, cittadina cinese;
dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Bologna, 24.04.2016); l'unione, dapprima felice, si è nel tempo deteriorata;
in particolare, la moglie è risultata affetta da disturbo di personalità cluster B, per il quale non ha seguito con costanza i diversi percorsi di cura intrapresi, finchè, nel 2024, ha posto in essere agiti autolesivi, anche alla presenza del minore, finchè, nel maggio 2024, è stata sottoposta a TSO e il Tribunale per i Minorenni ha disposto, cautelativamente e nel corso di ulteriori indagini demandate al Servizio Sociale, l'interruzione dei rapporti madre-figlio, forieri di pregiudizio per il minore. Il padre con ricorso depositato il 23.7.2024 ha introdotto il presente giudizio di separazione, si è costituita la madre ed è stato nominato per il figlio un Curatore Speciale nella persona dell'Avv. che pure si è costituita;
con ordinanza del CP_2
24.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e con sentenza n. 327/2025 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, con acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale;
nel corso del giudizio non è stato possibile ripristinare i rapporti madre-figlio in quanto la moglie non ha seguito alcun percorso di cura, si allontanata più volte da Bologna, ha trascorso periodi in Cina, dove vive sua madre, che pare abbia gravi problemi di salute;
il figlio è stato affidato al padre in via esclusiva e rafforzata;
egli è supportato dai propri genitori e dal compagno della propria madre, nell'accudimento di;
il Per_1 bambino risulta ben seguito in famiglia e integrato nell'ambiente scolastico. All'udienza del
27.11.2025 le parti hanno concluso congiuntamente. Le condizioni concordate risultano conformi a legge e all'interesse del minore. L'affido esclusivo rafforzato al padre risulta, infatti, maggiormente tutelante per il bambino, in considerazione della patologia psichiatrica da cui la madre è affetta e per la quale, allo stato, non risulta in grado di aderire a un percorso di cura, anche in considerazione del fatto che ella è sempre vissuta in una condizione di isolamento, senza avere mai nemmeno imparato l'italiano, inoltre ha manifestato l'intenzione di tornare a vivere stabilmente in Cina dal gennaio 2026.
Spese legali compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A – dà atto che per accordo fra le parti la separazione tra nato a [...] il Parte_1
03.08.1982, e nata a [...] il [...], è regolata dalle CP_1 seguenti condizioni:
1) il minore (Bologna, 24.04.2016) è affidato in via esclusiva e rafforzata al Persona_1 padre, il quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale pagina 2 di 4 nonché potrà chiedere e ottenere documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e sbrigare tutte le questioni amministrative e burocratiche di interesse per il figlio;
2) il figlio minore è collocato in via prevalente presso il padre;
Persona_1
3) è assegnata al padre la casa coniugale sita in Baricella (BO), Località San Gabriele, Via A. Diolaiti
n. 8, ed i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore;
4) la madre - in considerazione della patologia di cui soffre e di cui in atti – potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le determinazioni del Servizio Sociale, che potrà richiedere alla madre di effettuare un adeguato percorso presso il CSM. La sig.ra quindi, se vorrà incontrare il CP_1 figlio minore, sarà previamente tenuta ad intraprendere un percorso di valutazione da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente, il quale potrà altresì richiedere una valutazione da parte del CSM.
Il Servizio Sociale territorialmente competente valuterà l'opportunità degli incontri con il figlio nell'esclusivo e prevalente interesse dello stesso;
5) alla luce di quanto previsto al punto 4, che i Servizi Sociali Territorialmente competenti manterranno, per la durata di 24 mesi, un compito di vigilanza e monitoraggio del nucleo nella misura in cui la madre voglia intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a ricostruire un rapporto con il figlio;
6) la sig.ra in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione, contribuirà al CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore mediante versamento, a mezzo bonifico Persona_1 bancario ed in favore del sig. della somma mensile di € 50,00, soggetta a rivalutazione Parte_1 annua in base agli indici ISTAT;
7) sono poste integralmente a carico del sig. per il 100% le spese straordinarie Parte_1 nell'interesse del figlio minore. Il sig. , in favore della sig.ra al Controparte_3 CP_1 rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie già sostenute nell'interesse del figlio minore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017;
8) le somme riconosciute a titolo di Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dal sig.
con il quale il figlio minore convivrà e risiederà in via prevalente;
Parte_1
9) i coniugi, sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_1 CP_1 pertanto nulla tra loro è dovuto a titolo di mantenimento personale. La sig.ra in CP_1 particolare, rinuncia, in favore del sig. agli arretrati maturati dal 12.05.2025 a titolo di Parte_1 mantenimento personale;
10) le parti danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra loro intercorrente è già stato regolato e definito a parte e danno atto di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a pagina 3 di 4 che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata;
11) sono compensate tra le parti le spese del presente procedimento, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 della Legge Professionale Forense.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10873/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Parte_1 C.F._1 MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
ATTORE/I contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CP_1 CodiceFiscale_2 BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV Novembre 14
AVV. curatrice speciale del minore CP_2 Persona_1 (C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_2
elettivamente domiciliato in MARSILI N. 7 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...] CP_2
[...]
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 9-2-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate per l'udienza del 27.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il 03.08.1982, in data [...] ha contratto matrimonio civile Parte_1 in Las Vegas (Stati Uniti D'America) con la sig.ra nata a [...] CP_1 pagina 1 di 4 Cinese) il 17.12.1986, cittadina cinese;
dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Bologna, 24.04.2016); l'unione, dapprima felice, si è nel tempo deteriorata;
in particolare, la moglie è risultata affetta da disturbo di personalità cluster B, per il quale non ha seguito con costanza i diversi percorsi di cura intrapresi, finchè, nel 2024, ha posto in essere agiti autolesivi, anche alla presenza del minore, finchè, nel maggio 2024, è stata sottoposta a TSO e il Tribunale per i Minorenni ha disposto, cautelativamente e nel corso di ulteriori indagini demandate al Servizio Sociale, l'interruzione dei rapporti madre-figlio, forieri di pregiudizio per il minore. Il padre con ricorso depositato il 23.7.2024 ha introdotto il presente giudizio di separazione, si è costituita la madre ed è stato nominato per il figlio un Curatore Speciale nella persona dell'Avv. che pure si è costituita;
con ordinanza del CP_2
24.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e con sentenza n. 327/2025 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, con acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale;
nel corso del giudizio non è stato possibile ripristinare i rapporti madre-figlio in quanto la moglie non ha seguito alcun percorso di cura, si allontanata più volte da Bologna, ha trascorso periodi in Cina, dove vive sua madre, che pare abbia gravi problemi di salute;
il figlio è stato affidato al padre in via esclusiva e rafforzata;
egli è supportato dai propri genitori e dal compagno della propria madre, nell'accudimento di;
il Per_1 bambino risulta ben seguito in famiglia e integrato nell'ambiente scolastico. All'udienza del
27.11.2025 le parti hanno concluso congiuntamente. Le condizioni concordate risultano conformi a legge e all'interesse del minore. L'affido esclusivo rafforzato al padre risulta, infatti, maggiormente tutelante per il bambino, in considerazione della patologia psichiatrica da cui la madre è affetta e per la quale, allo stato, non risulta in grado di aderire a un percorso di cura, anche in considerazione del fatto che ella è sempre vissuta in una condizione di isolamento, senza avere mai nemmeno imparato l'italiano, inoltre ha manifestato l'intenzione di tornare a vivere stabilmente in Cina dal gennaio 2026.
Spese legali compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A – dà atto che per accordo fra le parti la separazione tra nato a [...] il Parte_1
03.08.1982, e nata a [...] il [...], è regolata dalle CP_1 seguenti condizioni:
1) il minore (Bologna, 24.04.2016) è affidato in via esclusiva e rafforzata al Persona_1 padre, il quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale pagina 2 di 4 nonché potrà chiedere e ottenere documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e sbrigare tutte le questioni amministrative e burocratiche di interesse per il figlio;
2) il figlio minore è collocato in via prevalente presso il padre;
Persona_1
3) è assegnata al padre la casa coniugale sita in Baricella (BO), Località San Gabriele, Via A. Diolaiti
n. 8, ed i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore;
4) la madre - in considerazione della patologia di cui soffre e di cui in atti – potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le determinazioni del Servizio Sociale, che potrà richiedere alla madre di effettuare un adeguato percorso presso il CSM. La sig.ra quindi, se vorrà incontrare il CP_1 figlio minore, sarà previamente tenuta ad intraprendere un percorso di valutazione da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente, il quale potrà altresì richiedere una valutazione da parte del CSM.
Il Servizio Sociale territorialmente competente valuterà l'opportunità degli incontri con il figlio nell'esclusivo e prevalente interesse dello stesso;
5) alla luce di quanto previsto al punto 4, che i Servizi Sociali Territorialmente competenti manterranno, per la durata di 24 mesi, un compito di vigilanza e monitoraggio del nucleo nella misura in cui la madre voglia intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a ricostruire un rapporto con il figlio;
6) la sig.ra in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione, contribuirà al CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore mediante versamento, a mezzo bonifico Persona_1 bancario ed in favore del sig. della somma mensile di € 50,00, soggetta a rivalutazione Parte_1 annua in base agli indici ISTAT;
7) sono poste integralmente a carico del sig. per il 100% le spese straordinarie Parte_1 nell'interesse del figlio minore. Il sig. , in favore della sig.ra al Controparte_3 CP_1 rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie già sostenute nell'interesse del figlio minore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017;
8) le somme riconosciute a titolo di Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dal sig.
con il quale il figlio minore convivrà e risiederà in via prevalente;
Parte_1
9) i coniugi, sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_1 CP_1 pertanto nulla tra loro è dovuto a titolo di mantenimento personale. La sig.ra in CP_1 particolare, rinuncia, in favore del sig. agli arretrati maturati dal 12.05.2025 a titolo di Parte_1 mantenimento personale;
10) le parti danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra loro intercorrente è già stato regolato e definito a parte e danno atto di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a pagina 3 di 4 che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata;
11) sono compensate tra le parti le spese del presente procedimento, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 della Legge Professionale Forense.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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