Art. 2. (Cabine elettorali). 1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". 2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".
Note all'art. 2:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.".
"Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". 2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".
Note all'art. 2:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.".