Sentenza 4 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2019, n. 37042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37042 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLAnel procedimento a carico di: DE SA IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2018 del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di ulteriore competenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Noia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse di De OS SE rideterminando la pena complessiva ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; a ragione osservava che tutti i reati erano stati commessi con le medesime modalità, in un ristretto lasso temporale e in un contesto spaziale limitato.
2. Avverso detta ultima ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo per violazione di norme processuali in relazione all'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. , sul rilievo che l'ultima sentenza passata in giudicato che radica la (i - competenza del giudice dell'esecuzione è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12.4.2017, irrevocabile il 12.4.2018, su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17.1.2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e meritevole pertanto di integrale accoglimento. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (ex plurimis:Sez. 1, n. 8849, del 15.2.2006, Marfella, Rv. 233583,e Sez. 1, n. 31946, del 4.7.2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775) e che, al fine di concentrare l'esecuzione di un provvedimento presso lo stesso giudice per ragioni di economia e di razionalità dell'ordinamento, essa discende, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in modo unitario dalla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale che sia l'oggetto sul quale sia chiamato a pronunziarsi il giudice dell'esecuzione (traùmoltelSez. 1, n. 40390, del 17.9.2004, Caputo, Rv. 230640). I medesimi principi trovano applicazione anche nel caso di processi con una pluralità di imputati, quale che sia la posizione dell'imputato cui si riferisca la domanda (Sez. 1,n.14686 del 28/02/2014,D'Aprile, Rv. 259797) e, secondo la chiara disposizione di cui all'art. 655 c.p.p., comma 2, nell'ipotesi di competenza del giudice di secondo grado che abbia riformato la sentenza di primo grado, non soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, con riferimento ad alcuni degli imputati (Sez. 1, n. 10418 del 19/02/2009, Terranova, Rv. 242899). La rigidità del criterio istituito dall'ultimo periodo dell'art. 665 c.p.p., comma 3, secondo cui in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 09/01/2004, Morabito, Rv. 226639), e anche se l'annullamento riguarda soltanto alcuni dei coimputati (Sez. 1, n. 16494 del 24/03/2004, Caridi, Rv. 227936), conferma quindi il carattere formale delle regole di determinazione della competenza fissate nel complesso dall'art. 665 c.p.p., che sono presidiate da criteri astratti, funzionali ad una ordinata e unitaria predeterminazione della competenza a prescindere dalla possibilità che taluna delle statuizioni che concorrono a determinarla sia o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare luogo a interventi del giudice dell'esecuzione. Secondo quanto si legge nel certificato del casellario giudiziale in atti, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di De OS SE, al momento di presentazione dell'istanza, è quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12.4.2017, irrevocabile il 12.4.2018; detta pronuncia non solo è stata emessa su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17.1.2017, ma per di più ha «riformato» la sentenza di primo grado. Di qui la fondatezza del ricorso là dove ha indicato nella Corte di appello di Napoli il giudice competente a conoscere l'incidente di esecuzione proposto come innanzi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso, in Roma il 26 giugno 2019. Il Consigliere