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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, TO
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via P. Harris N. 21 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0282025000034785 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249014691179000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007037058000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011392286000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003732713000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230014936747000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043318007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044757580000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240052025938000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820190000413345000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820190003998087000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820220001066129000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820220004166143000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010400569/2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401284/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401284/2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Omessa notifica atti propedeutici.
Resistenti: DE inammissibilità del ricorso con condanna alle spese;
Agenzia delle Entrate DP. di
Caserta (intervento volontario).Inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento presso terzi n.02884202500006997 che dichiara di averne avuto conoscenza solo durante un'operazione bancaria. Sostiene l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento –cartelle ed intimazione n.02820249014691179 - , nonché l'omessa notifica dello stesso atto di pignoramento che sostiene essere stato notificato solo all'istituto bancario e l'omessa notifica dell'obbligatorio/ preventivo atto di intimazione al pagamento.
E' costituita l'DE che eccepisce preliminarmente l'esclusione dalla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti l'atto di esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica delle cartelle di pagamento .Eccepisce,poi, che parte della somma pignorata riguarda crediti di natura contributivo/ previdenziale che sicuramente non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario;
che diversamente da quanto asserito dell'opponente , l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi , nonché alcune cartelle e due avvisi di intimazione ad essi prodromici , sono stati ritualmente notificati alla debitrice a mezzo Pec ai sensi dell'art.26 c.2^ del DPR 602/73.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. Di Caserta , chiamata in giudizio dall'DE , notificando il 31.10.2025 il ricorso di parte e sollecitando l'intervento volontario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Nulla ha innovato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice tributario , quando siano in contestazione l'esistenza e l'efficacia del titolo esecutivo , a prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione .
Vale a dire che l'opposizione all'esecuzione ( che non riguardi la pignorabilità dei beni )a mezzo della quale si vuole contestare l'esistenza e la validità di un titolo esecutivo (accertamento esecutivo, ruolo e cartella , ingiunzione fiscale ) rientra nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art.2 Dlgs. 546/92; invece l'opposizione all'esecuzione promossa per fa dichiarare estinto il diritto di credito tributario per una delle cause previste dalla legge ( pagamento , prescrizione , compensazione, transazione, novazione ) che non riguardi l'esistenza o la validità del titolo esecutivo , va proposta dinanzi al giudice ordinario . Nella specie poiché il contribuente ha dubitato dell'esistenza o la validità dei titoli esecutivi posti a base dell'atto di pignoramento , la giurisdizione a riconoscere della lite appartiene al giudice tributario.
Si osserva che in tal modo non viene ad essere impugnato avanti al giudice tributario l'atto di pignoramento
, bensì gli atti di imposizione e riscossione tributaria posti a base del pignoramento e quindi della procedura esecutiva . Dunque l'opposizione al pignoramento , quale atto del processo di esecuzione , ha una duplice funzione : a) è il mezzo attraverso il quale viene impugnato l'atto prodromico , ossia il titolo posto a base dell'esecuzione sul presupposto che lo stesso non si è validamente formato ed in tal caso la cognizione appartiene al giudice tributario , ovvero b) è il mezzo attraverso il quale non si contesta il titolo esecutivo , che si assume essere esistente e valido , ma si eccepisce l'estinzione del credito tributario per uno dei fatti estintivi sopra indicati , sopravvenuti alla formazione del titolo ed in tal caso la cognizione appartiene al giudice ( ordinario ) dell'esecuzione . Applicando al caso di specie i principi esposti , si osserva che l'DE ha documentato la notifica dell'opposto atto di pignoramento di crediti presso terzi nonché degli atti prodromici correttamente avvenuto allo specifico indirizzo pec del destinatario come risultante dagli elenchi istituiti per legge , come certificato nelle ricevute di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
Email_4 giusta files depositati in atti e come già stattuito dal Trbunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 27.8.2025 – in atti –nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla ricorrente , avverso il medesimo atto di pignoramento di crediti presso terzi. Altre cartelle di pagamento prodromiche all'atto di pignoramento impugnato , sono state notificate a mezzo posta con consegna in mani proprie della destinataria. Dunque è infondata l'eccezione di omessa/invalida notifica di tali atti sollevata dal ricorrente . In conclusione , la facoltà riconosciuta al contribuente di impugnare davanti al giudice tributario l'atto presupposto al pignoramento , vale a dire il titolo posto a base dell'esecuzione , del quale contesta la validità come nel caso di specie , è limitata agli atti che per petitum e causa petendi , rientrano nella giurisdizione tributaria e quindi questa Corte deve statuire ( soltanto ) in ordine agli atti aventi natura tributaria , con esclusione di quelli aventi per oggetto crediti di natura contributivo/previdenziale.
La mancata impugnazione ,comunque, degli atti medio tempore notificati preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica di precedenti atti. Con l'ordinanza n.23346/2024 depositata il 29.8.2024 la 5^ sez. Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione , da parte del contribuente di un avviso di intimazione medio- tempore notificato . Il ragionamento della Corte prende mosse dalla portata dell'art.19 del DLGS 546/92, il cui dato testuale è chiaro : la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente a quello notificato , ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire al contrario che, se l'impugnazione degli atti a presupposto , non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo riferito , l'impugnativa è definitivamente preclusa . Il legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. Il sistema trova riscontro nella disciplina codicistica del processo esecutivo : secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione , il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale , bensì come una successione di sub procedimenti”chiusi” ; è costituito cioè una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi , ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto , anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cass.7026/1999;
Cass n.14821/2000; Cass. 190/2001; Cass.1308/2002 ).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub- procedimento rispetto a quello precedente e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento.
Ne consegue che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato , diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti , nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate , una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare .
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle di pagamento,con i successivi atti lo stesso non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle se non impugnando tali atti e non farne acquiescenza.
La liquidazione delle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 750,00 all'DE , nonché in ulteriori e.750,00 all'Agenzia delle Entrate DP. di
Caserta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, TO
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via P. Harris N. 21 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0282025000034785 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249014691179000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007037058000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011392286000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003732713000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230014936747000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043318007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044757580000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240052025938000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820190000413345000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820190003998087000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820220001066129000
- AVV DI ADDEBITO n. 32820220004166143000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010400569/2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401284/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010401284/2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Omessa notifica atti propedeutici.
Resistenti: DE inammissibilità del ricorso con condanna alle spese;
Agenzia delle Entrate DP. di
Caserta (intervento volontario).Inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento presso terzi n.02884202500006997 che dichiara di averne avuto conoscenza solo durante un'operazione bancaria. Sostiene l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento –cartelle ed intimazione n.02820249014691179 - , nonché l'omessa notifica dello stesso atto di pignoramento che sostiene essere stato notificato solo all'istituto bancario e l'omessa notifica dell'obbligatorio/ preventivo atto di intimazione al pagamento.
E' costituita l'DE che eccepisce preliminarmente l'esclusione dalla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti l'atto di esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica delle cartelle di pagamento .Eccepisce,poi, che parte della somma pignorata riguarda crediti di natura contributivo/ previdenziale che sicuramente non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario;
che diversamente da quanto asserito dell'opponente , l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi , nonché alcune cartelle e due avvisi di intimazione ad essi prodromici , sono stati ritualmente notificati alla debitrice a mezzo Pec ai sensi dell'art.26 c.2^ del DPR 602/73.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. Di Caserta , chiamata in giudizio dall'DE , notificando il 31.10.2025 il ricorso di parte e sollecitando l'intervento volontario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Nulla ha innovato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice tributario , quando siano in contestazione l'esistenza e l'efficacia del titolo esecutivo , a prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione .
Vale a dire che l'opposizione all'esecuzione ( che non riguardi la pignorabilità dei beni )a mezzo della quale si vuole contestare l'esistenza e la validità di un titolo esecutivo (accertamento esecutivo, ruolo e cartella , ingiunzione fiscale ) rientra nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art.2 Dlgs. 546/92; invece l'opposizione all'esecuzione promossa per fa dichiarare estinto il diritto di credito tributario per una delle cause previste dalla legge ( pagamento , prescrizione , compensazione, transazione, novazione ) che non riguardi l'esistenza o la validità del titolo esecutivo , va proposta dinanzi al giudice ordinario . Nella specie poiché il contribuente ha dubitato dell'esistenza o la validità dei titoli esecutivi posti a base dell'atto di pignoramento , la giurisdizione a riconoscere della lite appartiene al giudice tributario.
Si osserva che in tal modo non viene ad essere impugnato avanti al giudice tributario l'atto di pignoramento
, bensì gli atti di imposizione e riscossione tributaria posti a base del pignoramento e quindi della procedura esecutiva . Dunque l'opposizione al pignoramento , quale atto del processo di esecuzione , ha una duplice funzione : a) è il mezzo attraverso il quale viene impugnato l'atto prodromico , ossia il titolo posto a base dell'esecuzione sul presupposto che lo stesso non si è validamente formato ed in tal caso la cognizione appartiene al giudice tributario , ovvero b) è il mezzo attraverso il quale non si contesta il titolo esecutivo , che si assume essere esistente e valido , ma si eccepisce l'estinzione del credito tributario per uno dei fatti estintivi sopra indicati , sopravvenuti alla formazione del titolo ed in tal caso la cognizione appartiene al giudice ( ordinario ) dell'esecuzione . Applicando al caso di specie i principi esposti , si osserva che l'DE ha documentato la notifica dell'opposto atto di pignoramento di crediti presso terzi nonché degli atti prodromici correttamente avvenuto allo specifico indirizzo pec del destinatario come risultante dagli elenchi istituiti per legge , come certificato nelle ricevute di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
Email_4 giusta files depositati in atti e come già stattuito dal Trbunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 27.8.2025 – in atti –nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla ricorrente , avverso il medesimo atto di pignoramento di crediti presso terzi. Altre cartelle di pagamento prodromiche all'atto di pignoramento impugnato , sono state notificate a mezzo posta con consegna in mani proprie della destinataria. Dunque è infondata l'eccezione di omessa/invalida notifica di tali atti sollevata dal ricorrente . In conclusione , la facoltà riconosciuta al contribuente di impugnare davanti al giudice tributario l'atto presupposto al pignoramento , vale a dire il titolo posto a base dell'esecuzione , del quale contesta la validità come nel caso di specie , è limitata agli atti che per petitum e causa petendi , rientrano nella giurisdizione tributaria e quindi questa Corte deve statuire ( soltanto ) in ordine agli atti aventi natura tributaria , con esclusione di quelli aventi per oggetto crediti di natura contributivo/previdenziale.
La mancata impugnazione ,comunque, degli atti medio tempore notificati preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica di precedenti atti. Con l'ordinanza n.23346/2024 depositata il 29.8.2024 la 5^ sez. Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione , da parte del contribuente di un avviso di intimazione medio- tempore notificato . Il ragionamento della Corte prende mosse dalla portata dell'art.19 del DLGS 546/92, il cui dato testuale è chiaro : la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente a quello notificato , ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire al contrario che, se l'impugnazione degli atti a presupposto , non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo riferito , l'impugnativa è definitivamente preclusa . Il legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. Il sistema trova riscontro nella disciplina codicistica del processo esecutivo : secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione , il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale , bensì come una successione di sub procedimenti”chiusi” ; è costituito cioè una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi , ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto , anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cass.7026/1999;
Cass n.14821/2000; Cass. 190/2001; Cass.1308/2002 ).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub- procedimento rispetto a quello precedente e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento.
Ne consegue che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato , diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti , nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate , una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare .
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle di pagamento,con i successivi atti lo stesso non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle se non impugnando tali atti e non farne acquiescenza.
La liquidazione delle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 750,00 all'DE , nonché in ulteriori e.750,00 all'Agenzia delle Entrate DP. di
Caserta