Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10270 del 2025, proposto da CO IO, OR LY, RI AN, GI D'LT, UN EL TU, TA NO, VA Di IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Corallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano del Grappa n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l’accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
- della titolarità in capo ai ricorrenti di idonee e tutt’ora vigenti autorizzazioni, rilasciate dall’intimata Amministrazione, al commercio su aree pubbliche per la tipologia “posti fissi alternati” in aree mercatali per il settore merceologico non alimentare;
- dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in merito all’istanza del 30.12.2024, acquisita al protocollo dell’Ente n. QH/2024/0089447 del 31.12.2024 (doc. 1), con la quale i ricorrenti hanno richiesto l’adozione degli atti e/o provvedimenti necessari a risolvere le problematiche dai medesimi riscontrate nell’accesso al SUAP per l’espletamento, in via telematica, degli adempimenti connessi con l’esercizio della loro attività imprenditoriale, consistente nell’esercizio del commercio in aree mercatali secondo la tipologia dei “posti fissi alternati” e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad astenersi dal perpetrare comportamenti ostativi allo svolgimento delle attività commerciali dei ricorrenti e ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti necessari ad adeguare il sistema telematico SUAP in modo da consentire anche a questi ultimi l’accesso, nonché, ove occorra, per l’annullamento
- della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/32230 del 06/05/2025;
- della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/35416 dell’11/05/2023;
- della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/34522 dell’11/05/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno agito avverso il silenzio-inadempimento di Roma Capitale a fronte della loro istanza del 30.12.2024, relativa alle rispettive autorizzazioni commerciali;
Considerato che in vista della discussione nel merito del ricorso Roma Capitale ha trasmesso via pec al difensore, e depositato agli atti del giudizio, la nota prot. QH/2025/0070743 del 3 ottobre 2025, sottoscritta dal Direttore della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, con la quale ha inteso riscontrare formalmente l’istanza del 30 dicembre 2024;
Rilevato che i ricorrenti, riservandosi ogni azione avverso tale nota, con memoria versata in atti in data 31.10.2025 hanno dunque dichiarato di non avere più interesse all’azione avverso il silenzio, essendo intervenuto un provvedimento espresso sulla loro istanza;
Ritenuto, pertanto, che - stante la soddisfazione della pretesa azionata con l’azione avverso il silenzio - il Collegio debba rendere una declaratoria in conformità, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, debbano essere poste a carico di Roma Capitale, che si è compiutamente attivata per adottare una determinazione sui titoli commerciali dei ricorrenti soltanto dopo la notificazione del ricorso ex art. 117 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 117 c.p.a., come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille,00) oltre oneri come per legge, oltre alla restituzione del C.U., ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
RA AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO