TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2014 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00345 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00110/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare del Poggio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ranieri Felici e Antonella Felici
Bedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio ZI VU in Ancona, corso Mazzini 73;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in
Ancona, corso Mazzini, 55;Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche, Direzione Regionale per i Ben Culturali e Paesaggistici delle Marche, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00110/2014 REG.RIC.
- del decreto n.287 del 16/12/2013 a firma del Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;- della lettera di trasmissione 7828 del
18/12/2013 a firma del Direttore Regionale;- degli atti connessi del procedimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La controversia in esame trae origine dal decreto n. 287 del 16 dicembre 2013, emanato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, con il quale è stato confermato il vincolo di interesse culturale sull'immobile denominato "Ex Complesso Industriale Montedison", sito nel Comune di Falconara
Marittima, già oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 490/1999. Tale decreto di vincolo, originariamente adottato il 25 marzo
2004, aveva dichiarato l'immobile di particolare interesse storico-culturale, con specifico riferimento all'edificio denominato "Edificio B", già adibito a magazzino fosfati e caratterizzato da una copertura con tetto in legno a triplice doppia falda. Per gli altri fabbricati del complesso, il decreto prevedeva la possibilità di demolizione o sostituzione parziale o totale, subordinatamente al parere della competente
Soprintendenza, in caso di rilevante inquinamento o degrado.
2. Con istanza del 24 marzo 2010, la società ricorrente, Immobiliare del Poggio
S.r.l., proprietaria del bene, ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e N. 00110/2014 REG.RIC.
Architettonici delle Marche il riesame del vincolo, evidenziando il grave stato di degrado del sito, causato da atti di vandalismo e dalla contaminazione da sostanze pericolose. La Soprintendenza non ha fornito riscontro alla suddetta istanza. Maturato il silenzio-rifiuto, la società ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche, che, con sentenza n. 730/2011, ha dichiarato l'obbligo della
Soprintendenza di adottare un provvedimento espresso, tenendo conto degli esiti di sopralluoghi e di eventuali analisi chimiche per accertare i livelli di contaminazione del sito.
3. La ricorrente assume, poi, che, nonostante la precedente sentenza di questo
Tribunale, la Soprintendenza avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento di inerzia, non adottando il provvedimento richiesto. Nel frattempo, nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2013, si verificava il crollo quasi totale dell'edificio denominato "Le
Arche", parte del complesso industriale. La società ha, quindi, presentato un ulteriore ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 730/2011, ottenendo, con sentenza n.
605/2013, l'ordine alla Soprintendenza di concludere il procedimento.
4. In ottemperanza alla sentenza n. 605/2013, la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici delle Marche ha emanato il decreto n. 287 del 16 dicembre
2013, confermando integralmente il vincolo di interesse culturale sull'immobile. La società ricorrente ha impugnato, in questa sede, tale decreto, ritenendolo viziato da difetto di istruttoria e motivazione, nonché in contrasto con il giudicato amministrativo. In particolare, la ricorrente ha contestato la mancata considerazione delle circostanze sopravvenute, quali il crollo dell'edificio "Le Arche", il degrado e l'inquinamento del sito, che avrebbero dovuto indurre la P.A. a rivedere il vincolo.
5. Con i primi motivi aggiunti, la società ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità del decreto di conferma del vincilo per violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché per difetto assoluto di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha evidenziato che il decreto impugnato sarebbe stato adottato in palese N. 00110/2014 REG.RIC.
elusione del giudicato amministrativo, non avendo rispettato le indicazioni del TAR circa la necessità di un'adeguata istruttoria tecnica e di analisi chimiche per accertare i livelli di contaminazione del sito. La ricorrente ha inoltre lamentato che il decreto avrebbe surrettiziamente ampliato il vincolo originario, estendendolo a tutto il compendio immobiliare, senza alcuna motivazione adeguata.
6. Con i secondi motivi aggiunti, la società ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, tra cui errore sui presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. La ricorrente sostiene che il vincolo originario, limitato all'edificio "Le Arche", non poteva essere esteso agli altri fabbricati del complesso né all'intera area, in assenza di una motivazione adeguata e di un'istruttoria che accertasse la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a tutela.
7. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo che il decreto n. 287/2013 non ha introdotto nuovi vincoli, ma ha confermato quelli esistenti, specificandone gli obblighi conformativi alla luce delle circostanze di fatto rappresentate dalla ricorrente. Il Ministero ha inoltre affermato che il vincolo architettonico-monumentale sull'edificio "Le Arche" è legittimo, essendo basato sul valore intrinseco della struttura materiale dell'edificio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del Codice dei beni culturali. Infine, il Ministero ha ribadito che lo stato di degrado di un bene non osta al mantenimento del vincolo, ma anzi ne giustifica la conservazione.
8. All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 76/2026, ha evidenziato ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile venir meno dell'interesse alla decisione, essendo stata rilasciata dalla competente N. 00110/2014 REG.RIC.
Soprintendenza, nelle more del giudizio, l'autorizzazione - pur con prescrizioni - alla realizzazione dell'impianto, come risulta dagli atti depositati dalla ricorrente in data
12 dicembre 2025.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2026, parte ricorrente non ha formulato deduzioni riguardo alla fondatezza del rilievo prospettato dal Collegio e, in sostanziale adesione allo stesso, ha chiesto che la causa sia decisa con compensazione integrale delle spese di lite.
10. Il ricorso e i motivi aggiunti, tutti proposti avverso il provvedimento preclusivo dell'auspicato intervento, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, con provvedimento del 27 aprile 2024, reso a seguito del parere del 12 settembre 2024 (di cui al deposito del 12 dicembre 2025), la competente
Soprintendenza ha autorizzato, pur con prescrizioni, l'esecuzione delle opere oggetto del piano di recupero funzionale presentato dalla società.
L'interesse sotteso all'impugnazione risulta, pertanto, soddisfatto essendo stata autorizzata la realizzazione dell'intervento conformemente al progetto, sicché non può ravvisarsi alcuna utilità concreta e ulteriore nella pronuncia della decisione di merito e nell'annullamento della precedente conferma del vincolo, i cui effetti sono in definitiva superati dalla determinazione favorevole intervenuta nelle more del giudizio.
Né può, infine, sfuggire come, anche nell'ipotesi in cui anche tale nuova determinazione fosse invece ritenuta parzialmente lesiva o non integralmente satisfattiva della posizione vantata dalla ricorrente – la quale, peraltro, nulla ha eccepito al riguardo-, l'interesse all'impugnazione si sarebbe in ogni caso traslato soltanto su di essa, così da confermare la sopravvenuta carenza del necessario presupposto per la decisione meritale del presente gravame. N. 00110/2014 REG.RIC.
11. Per quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, dunque, dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità e della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2025 e del 16 marzo
2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola IN, Presidente, Estensore
LE RI, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00110/2014 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00345 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00110/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare del Poggio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ranieri Felici e Antonella Felici
Bedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio ZI VU in Ancona, corso Mazzini 73;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in
Ancona, corso Mazzini, 55;Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche, Direzione Regionale per i Ben Culturali e Paesaggistici delle Marche, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00110/2014 REG.RIC.
- del decreto n.287 del 16/12/2013 a firma del Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;- della lettera di trasmissione 7828 del
18/12/2013 a firma del Direttore Regionale;- degli atti connessi del procedimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La controversia in esame trae origine dal decreto n. 287 del 16 dicembre 2013, emanato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, con il quale è stato confermato il vincolo di interesse culturale sull'immobile denominato "Ex Complesso Industriale Montedison", sito nel Comune di Falconara
Marittima, già oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 490/1999. Tale decreto di vincolo, originariamente adottato il 25 marzo
2004, aveva dichiarato l'immobile di particolare interesse storico-culturale, con specifico riferimento all'edificio denominato "Edificio B", già adibito a magazzino fosfati e caratterizzato da una copertura con tetto in legno a triplice doppia falda. Per gli altri fabbricati del complesso, il decreto prevedeva la possibilità di demolizione o sostituzione parziale o totale, subordinatamente al parere della competente
Soprintendenza, in caso di rilevante inquinamento o degrado.
2. Con istanza del 24 marzo 2010, la società ricorrente, Immobiliare del Poggio
S.r.l., proprietaria del bene, ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e N. 00110/2014 REG.RIC.
Architettonici delle Marche il riesame del vincolo, evidenziando il grave stato di degrado del sito, causato da atti di vandalismo e dalla contaminazione da sostanze pericolose. La Soprintendenza non ha fornito riscontro alla suddetta istanza. Maturato il silenzio-rifiuto, la società ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche, che, con sentenza n. 730/2011, ha dichiarato l'obbligo della
Soprintendenza di adottare un provvedimento espresso, tenendo conto degli esiti di sopralluoghi e di eventuali analisi chimiche per accertare i livelli di contaminazione del sito.
3. La ricorrente assume, poi, che, nonostante la precedente sentenza di questo
Tribunale, la Soprintendenza avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento di inerzia, non adottando il provvedimento richiesto. Nel frattempo, nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2013, si verificava il crollo quasi totale dell'edificio denominato "Le
Arche", parte del complesso industriale. La società ha, quindi, presentato un ulteriore ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 730/2011, ottenendo, con sentenza n.
605/2013, l'ordine alla Soprintendenza di concludere il procedimento.
4. In ottemperanza alla sentenza n. 605/2013, la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici delle Marche ha emanato il decreto n. 287 del 16 dicembre
2013, confermando integralmente il vincolo di interesse culturale sull'immobile. La società ricorrente ha impugnato, in questa sede, tale decreto, ritenendolo viziato da difetto di istruttoria e motivazione, nonché in contrasto con il giudicato amministrativo. In particolare, la ricorrente ha contestato la mancata considerazione delle circostanze sopravvenute, quali il crollo dell'edificio "Le Arche", il degrado e l'inquinamento del sito, che avrebbero dovuto indurre la P.A. a rivedere il vincolo.
5. Con i primi motivi aggiunti, la società ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità del decreto di conferma del vincilo per violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché per difetto assoluto di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha evidenziato che il decreto impugnato sarebbe stato adottato in palese N. 00110/2014 REG.RIC.
elusione del giudicato amministrativo, non avendo rispettato le indicazioni del TAR circa la necessità di un'adeguata istruttoria tecnica e di analisi chimiche per accertare i livelli di contaminazione del sito. La ricorrente ha inoltre lamentato che il decreto avrebbe surrettiziamente ampliato il vincolo originario, estendendolo a tutto il compendio immobiliare, senza alcuna motivazione adeguata.
6. Con i secondi motivi aggiunti, la società ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, tra cui errore sui presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. La ricorrente sostiene che il vincolo originario, limitato all'edificio "Le Arche", non poteva essere esteso agli altri fabbricati del complesso né all'intera area, in assenza di una motivazione adeguata e di un'istruttoria che accertasse la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a tutela.
7. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo che il decreto n. 287/2013 non ha introdotto nuovi vincoli, ma ha confermato quelli esistenti, specificandone gli obblighi conformativi alla luce delle circostanze di fatto rappresentate dalla ricorrente. Il Ministero ha inoltre affermato che il vincolo architettonico-monumentale sull'edificio "Le Arche" è legittimo, essendo basato sul valore intrinseco della struttura materiale dell'edificio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del Codice dei beni culturali. Infine, il Ministero ha ribadito che lo stato di degrado di un bene non osta al mantenimento del vincolo, ma anzi ne giustifica la conservazione.
8. All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 76/2026, ha evidenziato ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile venir meno dell'interesse alla decisione, essendo stata rilasciata dalla competente N. 00110/2014 REG.RIC.
Soprintendenza, nelle more del giudizio, l'autorizzazione - pur con prescrizioni - alla realizzazione dell'impianto, come risulta dagli atti depositati dalla ricorrente in data
12 dicembre 2025.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2026, parte ricorrente non ha formulato deduzioni riguardo alla fondatezza del rilievo prospettato dal Collegio e, in sostanziale adesione allo stesso, ha chiesto che la causa sia decisa con compensazione integrale delle spese di lite.
10. Il ricorso e i motivi aggiunti, tutti proposti avverso il provvedimento preclusivo dell'auspicato intervento, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, con provvedimento del 27 aprile 2024, reso a seguito del parere del 12 settembre 2024 (di cui al deposito del 12 dicembre 2025), la competente
Soprintendenza ha autorizzato, pur con prescrizioni, l'esecuzione delle opere oggetto del piano di recupero funzionale presentato dalla società.
L'interesse sotteso all'impugnazione risulta, pertanto, soddisfatto essendo stata autorizzata la realizzazione dell'intervento conformemente al progetto, sicché non può ravvisarsi alcuna utilità concreta e ulteriore nella pronuncia della decisione di merito e nell'annullamento della precedente conferma del vincolo, i cui effetti sono in definitiva superati dalla determinazione favorevole intervenuta nelle more del giudizio.
Né può, infine, sfuggire come, anche nell'ipotesi in cui anche tale nuova determinazione fosse invece ritenuta parzialmente lesiva o non integralmente satisfattiva della posizione vantata dalla ricorrente – la quale, peraltro, nulla ha eccepito al riguardo-, l'interesse all'impugnazione si sarebbe in ogni caso traslato soltanto su di essa, così da confermare la sopravvenuta carenza del necessario presupposto per la decisione meritale del presente gravame. N. 00110/2014 REG.RIC.
11. Per quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, dunque, dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità e della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2025 e del 16 marzo
2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola IN, Presidente, Estensore
LE RI, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00110/2014 REG.RIC.
IL SEGRETARIO