Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1391
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione dei beni oggetto di ipoteca

    La Corte rileva che nessuna norma prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione dei beni immobili che saranno oggetto della misura di garanzia. L'unico contenuto obbligatorio è l'avvertimento al debitore che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione dell'ipoteca.

  • Rigettato
    Mancanza del preventivo contraddittorio

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ma implicitamente lo rigetta rigettando il ricorso nel suo complesso.

  • Rigettato
    Nullità per mancata valida notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche

    Per le prime sei cartelle, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) da parte del contribuente vale come riconoscimento del debito e conoscenza delle cartelle, escludendo la fondatezza dell'eccezione. Per l'ultima cartella, la notifica è avvenuta a mezzo posta tramite consegna al portiere, procedura ritenuta valida. La presentazione dell'istanza di rateizzazione è considerata riconoscimento del debito e incompatibile con l'allegazione di mancata notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1391
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1391
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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