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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1391/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9267/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003089000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180078066236000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190029759991000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190111537929000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200002677162000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200094746152000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210002948259000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046575720000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 09,10
Resistente/Appellato: Il rappr/dell'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500003089000, notificata in data 02.04.2025, fondata sui seguenti atti prodromici: Cartella di pagamento n.
07120180078066236000 relativa ad Irpef anno 2015; Cartella di pagamento n. 07120190029759991000 relativa ad imposta di registro anno 2013; Cartella di pagamento n. 07120190111537929000 relativa ad
IRPEF anno 2016; Cartella di pagamento n. 07120200002677162000 relativa ad imposta di registro anno
2014; Cartella di pagamento n. 07120200094746152000 relativa ad imposta di registro anno 2015; Cartella di pagamento n. 07120210002948259000 relativa ad Irpef anno 2017; Cartella di pagamento n.
07120240046575720000 relativa ad Irpef anno 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito preliminarmente la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendo la carenza di un elemento essenziale della stessa, ovvero la individuazione dell'oggetto dell'iscrizione, cioè del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, sostenendo che la mancanza di tale elemento comporta ex se l'impossibilità da parte del contribuente di far valere eventuali ostacoli disposti dalla legge alla preannunciata ipoteca e quindi inficia la validità dell'atto posto in essere dall'agente della riscossione;
in secondo luogo ha eccepito la mancanza del preventivo contraddittorio rispetto alla minacciata iscrizione ipotecaria;
infine ha eccepito la mancanza di valida notificazione delle prodromiche cartelle con conseguente violazione dell'iter procedimentale e nullità riflessa degli atti esecutivi posti in essere in forza dei titoli non ritualmente notificati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza dell'eccezione relativa alla mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, deducendo che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto della iscrizione ipotecaria;
ha inoltre sostenuto la regolare notifica delle prodromiche cartelle evidenziando inoltre che la cartella di pagamento 07120210002948259 risulta anche parzialmente pagata dal contribuente, il che ne dimostra la piena conoscenza;
ha altresì aggiunto che la cartella 07120190029759991 risulta notificata in data 07/08/2019 mediante consegna a mani del portiere, con comunicazione alla parte con raccomandata del 31.08.2019; che la cartella 07120190111537929 che
è stata consegnata a mani del portiere il 19.10.2019 con avviso al contribuente del 30.10.2019; che la cartella 07120200094746152 è stata consegnata al portiere il 19.04.2023, con avviso raccomandato del 09/06/2023; che la cartella 071202000002677162 risulta notificata ai sensi dell'art.60 per irreperibilità assoluta;
che la cartella 07120180078066236000 risulta notificata per irreperibilità assoluta del destinatario in data
23/05/2019; che la cartella 0712024004657572000 risulta notificata in data 21/06/2024 con consegna al portiere dello stabile. Infine, ha altersì dedotto che tutte le prime sei cartelle indicate in ricorso risulta ricomprese nella istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 26/04/2023 e che la restante, come già precedentemente indicato, risulta essere stata notificata in data 21/6/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, sollevata dal ricorrente lamentando la mancata indicazione dei beni sui quali si intende procedere all'iscrizione ipotecaria, è infondata.
Ed invero, il contribuente ravvisa un vizio del procedimento di assunzione dell'ipoteca consistente nella mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, invocando l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; orbene, premesso che l'agente della riscossione, nel caso il contribuente non provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati a garanzia del credito erariale per un importo pari al doppio del credito azionato, va considerato che l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 , prevede che, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, l'agente della riscossione debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, chiamata a valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inviata dall'agente della riscossione, priva di alcuna indicazione sul bene immobile del contribuente che sarebbe stato colpito dalla misura di garanzia erariale, ha chiarito come non sia normativamente previsto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. Parimenti, da una prospettiva sistematica, la Suprema Corte ha escluso che la previsione normativa, che impone in capo all'agente della riscossione di notificare il predetto avviso al “proprietario dell'immobile”, possa far propendere a favore di una interpretazione difforme, dal momento che detta ultima specificazione va intesa come finalizzata esclusivamente a individuare il destinatario della notifica, ma non anche il contenuto dell'atto recapitato. Va quindi escluso un particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione connesso al preavviso e, ancorché l'iscrizione ipotecaria possa soggiacere ai medesimi limiti dell'espropriazione immobiliare, essendo a essa preordinata, la Corte di Cassazione non ne ha derivato alcun effetto circa il contenuto motivazionale del preavviso da notificare, in perfetta continuità con le precedenti decisioni rese in tal senso
(Cass.13 novembre 2014, n. 24258; Cass. 15 marzo 2021, n. 7233; Cass 22 novembre 2021, n. 36000).
Escluso dunque il vizio proprio dell'atto impugnato denunziato in ricorso, si rileva che neppure fondata risulta la doglianza riferita alla mancanza di valida notificazione degli atti prodromici;
al riguardo, va anzitutto considerato che per le prime sei delle sette cartelle di pagamento in questione, il contribuente risulta aver presentato istanza di definizione agevolata (cd.rottamazione quater), il che vale quale riconoscimento del debito. In argomento, occorre richiamare la recente ordinanza n.32030/2024 resa dalla Corte di Cassazione, nella quale, richiamando il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha anzitutto affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160). Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione ha ribadito che la domanda di rateizzazione del debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione e che, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria
(Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098) e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., 2 maggio 2023, n.11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). La Corte Suprema ha pure precisato che una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn.
12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda,si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva: ha quindi concluso come debba ribadirsi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Dunque, prescindendo dall'esame della prova documentale fornita dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla notificazione delle prime sei cartelle impugnate con il ricorso, il fatto che in relazione alle stesse il contribuente abbia presentato istanza di definizione agevolata esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di mancata conoscenza delle stesse e quindi dimostra l'avvenuta cristallizzazione delle relative pretese;
quanto all'ultima delle cartelle, ovvero la n.0712024004657572000, essa risulta notificata a mezzo posta in data 21/06/2024 mediante consegna al portiere dello stabile;
in proposito, mette conto precisare che, trattandosi di notificazione diretta eseguita mediante spedizione postale, la stessa si è perfezionata mediante la sola consegna al portiere: infatti, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; ne discende che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973, nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 10131 del 2020).
Accertata dunque la infondatezza dei motivi di ricorso, ne deriva il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in euro 1.500,00
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9267/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003089000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180078066236000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190029759991000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190111537929000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200002677162000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200094746152000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210002948259000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046575720000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 09,10
Resistente/Appellato: Il rappr/dell'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500003089000, notificata in data 02.04.2025, fondata sui seguenti atti prodromici: Cartella di pagamento n.
07120180078066236000 relativa ad Irpef anno 2015; Cartella di pagamento n. 07120190029759991000 relativa ad imposta di registro anno 2013; Cartella di pagamento n. 07120190111537929000 relativa ad
IRPEF anno 2016; Cartella di pagamento n. 07120200002677162000 relativa ad imposta di registro anno
2014; Cartella di pagamento n. 07120200094746152000 relativa ad imposta di registro anno 2015; Cartella di pagamento n. 07120210002948259000 relativa ad Irpef anno 2017; Cartella di pagamento n.
07120240046575720000 relativa ad Irpef anno 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito preliminarmente la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendo la carenza di un elemento essenziale della stessa, ovvero la individuazione dell'oggetto dell'iscrizione, cioè del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, sostenendo che la mancanza di tale elemento comporta ex se l'impossibilità da parte del contribuente di far valere eventuali ostacoli disposti dalla legge alla preannunciata ipoteca e quindi inficia la validità dell'atto posto in essere dall'agente della riscossione;
in secondo luogo ha eccepito la mancanza del preventivo contraddittorio rispetto alla minacciata iscrizione ipotecaria;
infine ha eccepito la mancanza di valida notificazione delle prodromiche cartelle con conseguente violazione dell'iter procedimentale e nullità riflessa degli atti esecutivi posti in essere in forza dei titoli non ritualmente notificati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza dell'eccezione relativa alla mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, deducendo che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto della iscrizione ipotecaria;
ha inoltre sostenuto la regolare notifica delle prodromiche cartelle evidenziando inoltre che la cartella di pagamento 07120210002948259 risulta anche parzialmente pagata dal contribuente, il che ne dimostra la piena conoscenza;
ha altresì aggiunto che la cartella 07120190029759991 risulta notificata in data 07/08/2019 mediante consegna a mani del portiere, con comunicazione alla parte con raccomandata del 31.08.2019; che la cartella 07120190111537929 che
è stata consegnata a mani del portiere il 19.10.2019 con avviso al contribuente del 30.10.2019; che la cartella 07120200094746152 è stata consegnata al portiere il 19.04.2023, con avviso raccomandato del 09/06/2023; che la cartella 071202000002677162 risulta notificata ai sensi dell'art.60 per irreperibilità assoluta;
che la cartella 07120180078066236000 risulta notificata per irreperibilità assoluta del destinatario in data
23/05/2019; che la cartella 0712024004657572000 risulta notificata in data 21/06/2024 con consegna al portiere dello stabile. Infine, ha altersì dedotto che tutte le prime sei cartelle indicate in ricorso risulta ricomprese nella istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 26/04/2023 e che la restante, come già precedentemente indicato, risulta essere stata notificata in data 21/6/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, sollevata dal ricorrente lamentando la mancata indicazione dei beni sui quali si intende procedere all'iscrizione ipotecaria, è infondata.
Ed invero, il contribuente ravvisa un vizio del procedimento di assunzione dell'ipoteca consistente nella mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, invocando l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; orbene, premesso che l'agente della riscossione, nel caso il contribuente non provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati a garanzia del credito erariale per un importo pari al doppio del credito azionato, va considerato che l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 , prevede che, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, l'agente della riscossione debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, chiamata a valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inviata dall'agente della riscossione, priva di alcuna indicazione sul bene immobile del contribuente che sarebbe stato colpito dalla misura di garanzia erariale, ha chiarito come non sia normativamente previsto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. Parimenti, da una prospettiva sistematica, la Suprema Corte ha escluso che la previsione normativa, che impone in capo all'agente della riscossione di notificare il predetto avviso al “proprietario dell'immobile”, possa far propendere a favore di una interpretazione difforme, dal momento che detta ultima specificazione va intesa come finalizzata esclusivamente a individuare il destinatario della notifica, ma non anche il contenuto dell'atto recapitato. Va quindi escluso un particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione connesso al preavviso e, ancorché l'iscrizione ipotecaria possa soggiacere ai medesimi limiti dell'espropriazione immobiliare, essendo a essa preordinata, la Corte di Cassazione non ne ha derivato alcun effetto circa il contenuto motivazionale del preavviso da notificare, in perfetta continuità con le precedenti decisioni rese in tal senso
(Cass.13 novembre 2014, n. 24258; Cass. 15 marzo 2021, n. 7233; Cass 22 novembre 2021, n. 36000).
Escluso dunque il vizio proprio dell'atto impugnato denunziato in ricorso, si rileva che neppure fondata risulta la doglianza riferita alla mancanza di valida notificazione degli atti prodromici;
al riguardo, va anzitutto considerato che per le prime sei delle sette cartelle di pagamento in questione, il contribuente risulta aver presentato istanza di definizione agevolata (cd.rottamazione quater), il che vale quale riconoscimento del debito. In argomento, occorre richiamare la recente ordinanza n.32030/2024 resa dalla Corte di Cassazione, nella quale, richiamando il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha anzitutto affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160). Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione ha ribadito che la domanda di rateizzazione del debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione e che, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria
(Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098) e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., 2 maggio 2023, n.11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). La Corte Suprema ha pure precisato che una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn.
12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda,si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva: ha quindi concluso come debba ribadirsi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Dunque, prescindendo dall'esame della prova documentale fornita dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla notificazione delle prime sei cartelle impugnate con il ricorso, il fatto che in relazione alle stesse il contribuente abbia presentato istanza di definizione agevolata esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di mancata conoscenza delle stesse e quindi dimostra l'avvenuta cristallizzazione delle relative pretese;
quanto all'ultima delle cartelle, ovvero la n.0712024004657572000, essa risulta notificata a mezzo posta in data 21/06/2024 mediante consegna al portiere dello stabile;
in proposito, mette conto precisare che, trattandosi di notificazione diretta eseguita mediante spedizione postale, la stessa si è perfezionata mediante la sola consegna al portiere: infatti, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; ne discende che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973, nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 10131 del 2020).
Accertata dunque la infondatezza dei motivi di ricorso, ne deriva il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in euro 1.500,00