Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 1.745.000.000.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 1.745.000.000.