Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CRESPI ENTERPRISE s.n.c. di VA PI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B446DE17A8, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fatebenefratelli, n. 15;
contro
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, n. 23;
nei confronti
MEDISAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Munaretto e Cristina Sardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Munaretto in Milano, Corso Monforte, n. 26;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
della comunicazione ricevuta a mezzo piattaforma SINTEL in data 16 maggio 2025 con cui la Stazione appaltante ha comunicato i risultati della seduta del 13 maggio 2025 nell’ambito della quale la ricorrente è stata esclusa dal Lotto 5 per asserita inidoneità del prodotto offerto e il lotto 5 risulta aggiudicato alla controinteressata Medisan s.r.l.;
dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e pubblicati in data 12 dicembre 2024 con riferimento al chiarimento reso in relazione al Lotto 5 per cui è causa;
della risposta della stazione appaltante trasmessa a mezzo piattaforma Sintel del 26 maggio 2025 a firma del RUP ove è stato richiamato il predetto chiarimento;
di tutti i verbali di gara, ed in specie del verbale del 27 marzo 2025 e del 7 maggio 2025;
del capitolato, del disciplinare e della tabella prodotti in sé e come interpretati dalla Stazione Appaltante laddove ha previsto l’esclusione della società ricorrente;
di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, ivi compreso il formale provvedimento di esclusione e di aggiudicazione in capo alla controinteressata;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto di fornitura nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per equivalente economico;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
del decreto del Direttore Generale n. 6/D.G./1028 del 7 agosto 2015 trasmesso con nota fascicolo 2024—1.6.3/215 dell’11 agosto 2025 anch’essa impugnata con cui sono state approvate le risultanze di gara come da verbale di seduta del 13 maggio 2025 con cui il Lotto 5 risulta aggiudicato alla controinteressata, nonché si è stabilito di procedere alla stipula dei relativi contratti per 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto di fornitura nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e di Medisan s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN EL ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società PI Enterprise s.n.c. di VA PI & C. impugna principalmente l’atto in data 16 maggio 2025, con cui la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha comunicato la sua esclusione dalla procedura telematica di gara indetta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di antisettici e disinfettanti non presenti in Convenzione Regionale (Lotto n. 5, “Clorexidina-Salviettine”). Dalla lettura degli atti di gara, si evince che l’esclusione è stata disposta nella seduta della Commissione del 7 maggio 2025 in quanto, secondo la stazione appaltante, le salviettine offerte dalla ricorrente non sarebbero Presidi medici e non sarebbero adatte per l’uso su neonati prematuri.
Con decreto del direttore generale n. 6/D.G./1028 del 7 agosto 2025, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 5 alla società Medisan s.r.l.
Questo provvedimento è stato impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Oltre alla domanda di annullamento, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contengono domanda di accertamento di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di dichiarazione di subentro in favore della ricorrente, nonché domanda risarcitoria.
Si sono costituite in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e la controinteressata Medisan s.r.l.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo dei motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene che la decisione di escluderla dalla gara sarebbe illegittima in quanto: a) contrariamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante, il prodotto da essa offerto sarebbe un Presidio medico; b) la necessità che il prodotto fosse idoneo all’uso su neonati prematuri non era stata indicata negli atti di gara, nei quali neppure era sancito il divieto di fornire salviettine che contenessero gricole propilenico (sostanza che, secondo la stazione appaltante, le renderebbe appunto inidonee all’utilizzo su neonati prematuri). A dire della ricorrente tali requisiti sarebbero stati indicati solo in un atto di risposta ad una richiesta di chiarimenti il quale però, proprio perché la lex specialis nulla ha previsto in proposito, dovrebbe considerarsi contrastante con quest’ultima e, quindi, non applicabile.
In proposito si osserva quanto segue.
Come parzialmente anticipato, dalla lettura del verbale del 7 maggio 2025, emerge che uno dei motivi per i quali la stazione appaltante ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere esclusa dalla gara è che le salviettine da esse offerte contengono gricole propilenico, sostanza che le rende inidonee all’utilizzo su neonati prematuri.
Parte ricorrente contesta questa decisione sostenendo che la lex specialis non ha proibito la fornitura di prodotti contenenti gricole propilenico, né ha specificato che gli stessi dovessero essere utilizzati su neonati prematuri.
In proposito si osserva che, dalla tabella allegata al disciplinare di gara, si evince che il prodotto richiesto avrebbe dovuto avere queste caratteristiche: “Salviettina antisettica per la disinfezione del corpo a base di clorexidina gluconato al 2%, a base non alcalina e senza alcool. Dimensioni: almeno cm 15x15; Busta da almeno 5 pz. - REGISTRAZIONE COME PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO”. La stessa tabella precisa poi che le salviettine sarebbero state destinate alla “Detersione e Disinfezione della cute del paziente con azione antibatterica” (cfr. doc. 5 dell’Amministrazione resistente).
L’utilizzo della parola generica “paziente” porta necessariamente a ritenere che le salviettine avrebbero dovuto potersi utilizzare su qualsiasi soggetto ricoverato presso le strutture ospedaliere destinatarie della fornitura senza alcuna distinzione, compresi quindi i neonati prematuri.
Questa conclusione è stata confermata in sede procedimentale dalla stazione appaltante che, con la nota di chiarimenti del 12 dicembre 2024, ha appunto specificato che il prodotto offerto avrebbe dovuto avere caratteristiche tali da renderlo idoneo all’utilizzo su pazienti neonatali (cfr. doc. 7 dell’Amministrazione resistente).
Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il requisito di cui si discute non sarebbe stato previsto dalla lex specialis e sarebbe stato introdotto solo dalla nota di chiarimenti del 12 dicembre 2024; si è visto infatti che quest’ultimo documento non ha fatto altro che esplicitare ciò che un accorto operatore avrebbe potuto agevolmente ricavare dalla lettura degli atti di gara.
Si appalesa quindi del tutto inconferente il richiamo effettuato dalla ricorrente alla giurisprudenza che nega efficacia ai chiarimenti contrastanti con la lex specialis.
Del tutto priva di rilievo è poi la circostanza che la stessa lex specialis non abbia esplicitamente vietato la possibilità di offrire prodotti contenenti gricole propilenico posto che ciò che risulta comunque decisivo è il fatto che, contrariamente da quanto previsto dalla legge di gara, tale sostanza impedisce l’utilizzo generalizzato delle salviettine, compreso quello su pazienti neonatali. Al riguardo si precisa che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la difformità dell'offerta dalle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un aliud pro alio e giustificare, pertanto, l'esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8443; id., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7102). Nel caso concreto non è dubitabile che l’utilizzo generalizzato del prodotto, compreso quello su pazienti neonatali, costituisse caratteristica tecnica imprescindibile, posto che, oltre a risultare dagli atti di gara, tale requisito è stato come detto esplicitato nella nota di chiarimenti del 12 dicembre 2024, che ha eliminato ogni dubbio in proposito.
Si deve pertanto ritenere che la decisone assunta dalla stazione appaltante di attribuire decisivo rilievo alla mancanza del suddetto requisito sia corretta.
Quanto appena stabilito rende inutile l’esame delle censure dedotte contro l’altro motivo di esclusione (mancata prova che il prodotto sia un Presidio medico), posto che, come appena accennato, ai fini dell’esclusione stessa, risulta comunque decisiva la mancanza della caratteristica di cui si è fin qui trattato.
Per tutte queste ragioni, il motivo in esame non può essere accolto.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo dei motivi aggiunti, parte ricorrente contesta l’affermazione secondo cui le salviettine da essa offerte sarebbero inidonee all’utilizzo su neonati prematuri, rilevando che la dichiarazione formale del produttore resa in data 27 novembre 2023 attesterebbe il contrario. Sempre nel secondo motivo di ricorso, l’interessata deduce il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento posto che, nella stessa procedura, la stazione appaltante avrebbe considerato ammissibile l’offerta proposta da altro operatore avente ad aggetto salviettine contenenti gricole propilenico.
Anche queste censure non possono essere condivise.
Dalla lettura della dichiarazione del produttore del 27 novembre 2023, emerge che, per il prodotto offerto dalla ricorrente, “si consiglia cautela nei neonati, in particolare nei prematuri, poiché possono verificarsi ustioni chimiche sulla pelle”. Emerge inoltre che questo “rischio sembra essere più elevato nei bambini prematuri, in particolare quelli nati prima delle 32 settimane di gestazione ed entro le prime due settimane di vita. I pazienti devono essere attentamente monitorati per individuare e trattare le reazioni avverse cutanee in una fase precoce. La clorexidina può causare ustioni chimiche alla pelle”.
Risulta pertanto evidente che, contrariamente da quanto sostenuto dall’interessata, il produttore non ha affatto attestato l’idoneità del prodotto all’utilizzo su neonati prematuri, ma ha al contrario evidenziato i rischi che tale utilizzo comporta, rischi che, considerata la vulnerabilità dei neonati (specialmente prematuri), la stazione appaltante ha ragionevolmente deciso di non accettare.
La censura con la quale la ricorrente sostiene che le salviettine da essa offerte sarebbero inidonee all’utilizzo su neonati prematuri è quindi infondata.
Del tutto irrilevante è poi la riferita decisione di ammettere alla gara altro concorrente che avrebbe offerto un prodotto contenente gricole propilenico.
Anche ammettendo che tale prodotto presenti caratteristiche del tutto identiche a quelle del prodotto offerto dalla ricorrente (caratteristiche che avrebbero dovuto quindi determinarne l’esclusione), si deve rilevare che l’illegittima decisione di ammettere alla gara l’altro concorrente non può rendere illegittima la corretta decisione assunta dalla stazione appaltante nei confronti della stessa ricorrente. Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il comportamento illegittimo, eventualmente tenuto dalla pubblica amministrazione nei confronti di altri soggetti, non può in alcun modo costituire utile paradigma ai fini della configurabilità della figura sintomatica dell'eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr., fra le tante, T.A.R. Roma Lazio, sez. V, 13 marzo 2023, n. 4254).
Va dunque ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Per queste ragioni la domanda di annullamento non può essere accolta.
L’infondatezza di questa domanda impedisce poi l’accoglimento della domanda di accertamento di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e della domanda risarcitoria.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, per la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, e sempre in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, per Medisan s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UN, Presidente
AN EL ZI, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL ZI | RI UN |
IL SEGRETARIO