TAR Milano, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 639
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'esclusione per asserita inidoneità del prodotto

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis, attraverso la descrizione del prodotto richiesto e la sua destinazione d'uso generica ('paziente'), implicasse la necessità di idoneità anche per neonati prematuri. Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante non ha introdotto un nuovo requisito ma ha esplicitato quanto già desumibile dagli atti di gara. La presenza di glicole propilenico rende il prodotto inidoneo all'uso generalizzato, giustificando l'esclusione anche in assenza di un divieto esplicito.

  • Rigettato
    Inidoneità del prodotto all'uso su neonati prematuri

    La dichiarazione del produttore evidenzia rischi di ustioni chimiche nei neonati, in particolare prematuri, sconsigliandone l'uso o raccomandando cautela e monitoraggio. Pertanto, la stazione appaltante ha ragionevolmente deciso di non accettare il prodotto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Anche ammettendo l'ammissione illegittima di un altro concorrente, ciò non rende illegittima la corretta decisione assunta nei confronti della ricorrente. Il comportamento illegittimo verso terzi non può costituire un parametro utile per la disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 639
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 639
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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