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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1289/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/05/2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA e IADEROSA MARIA ROSARIA e da
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, tendente ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VALLE DI MADDALONI (CE) in data
01.07.2012; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui i coniugi si sono separati consensuale con accordo, ex L.162/2014, dell'8.02.2024, autorizzato dal Pm in data 14.02.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 - nulla disporre in merito all'assegno divorzile atteso che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano entrambi di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VALLE DI MADDALONI
(CE) l'1.07.2012 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALLE DI MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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