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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17476/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158685548000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158685548000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12800/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Prende atto dell'acquiescenza prestata dal Comune di Roma ma insiste per la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: AdER nulla osserva, insiste per la compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata dal proprio tutore, Avv. Rappresentante_1, e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Roma per l'annullamento della cartella in epigrafe indicata con cui le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
18.838,88 (di cui euro 5,88 per diritti di notifica) a titolo di TASI e IMU pretesi per l'anno di imposta 2014.
1.1. Con il primo motivo deduce la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici al tutore della contribuente, dichiarata interdetta nell'anno 2006. Sostiene che nessun avviso di accertamento e comunque nessun atto prodromico alla cartella impugnata è pervenuto al tutore, né si è in grado di riferire se gli atti antecedenti alla cartella siano stati notificati alla contribuente. Ciò sul rilievo che l'atto impositivo notificato all'interdetto e non al suo tutore è nullo, e il tutore può far valere tale vizio impugnando la successiva cartella di pagamento.
1.2. Con il secondo motivo deduce la prescrizione del credito maturata, in assenza di atti interruttivi, il 31 dicembre 2019.
Rassegna pertanto le seguenti conclusioni: «voglia (la CGT): accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720220158685548000 per omessa notifica degli atti presupposti al Tutore della contribuente;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento nonché l'intervenuta decadenza dell'ente impositore. Con vittoria di spese e compensi».
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita: - In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese».
Controdeduce l'agente:
2.1. di non accettare il contraddittorio sulla questione relativa alla omessa notificazione degli atti prodromici alla emissione della cartella attesa la pacifica estraneità dell'agente della riscossione alla questione sollevata ex adverso, perché di esclusiva competenza dell'ente impositore, con conseguente difetto della propria legittimazione passiva;
2.2.l'agente della riscossione, in effetti, è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti»;
2.3.ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente accertato la pretesa. La fase della riscossione si articola, invero, in due sottofasi, la prima delle quali – che si conclude con la consegna dei ruoli – compete all'Ente creditore, mentre la seconda – che inizia con la formazione della cartella di pagamento – è attribuita all'Ente di esazione;
2.4. a corroborare quanto sopra dedotto ed argomentato è la ratio della novella disposizione ex art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/92, la quale prevede : “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”;
2.5. la novella di cui sopra ha, quindi, introdotto il litisconsorzio necessario, onerando parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, a convenire in giudizio anche l'ente impositore, laddove si eccepisca l'omissione o l'irregolarità della notifica di atti di sua competenza, giusto al fine di separare e delimitare le competenze e responsabilità tra tale ente e l'agente della riscossione;
2.6. nel caso in esame, DE ha operato correttamente notificando la cartella al legittimo destinatario, ovvero al tutore legale della contribuente.
3. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per il tramite di un proprio dipendente aderendo alle conclusioni della contribuente e chiedendo alla Corte di accogliere le doglianze relative all'avviso di accertamento IMU-
TASI 2014 per le quali presta acquiescenza;
il tutto con compensazione delle spese.
4.Con memoria del 2 dicembre 2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
5.All'odierna udienza pubblica il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente dichiarata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, secondo il quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa all'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
Qualora, dunque, il contribuente impugni una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono affatto a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Sez. 6-5, n.
5062 del 16/02/2022, Rv. 663884 - 01; Sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011, Rv. 617589 - 01).
Se, invece, la cartella non viene impugnata esclusivamente per vizi suoi propri, il concessionario è legittimato a contraddire ma è suo onere chiamare in causa l'ente creditore.
Ciò accade, per esempio, quando il contribuente impugni una cartella esattoriale per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, potendo egli agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Sez.
5, n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01; Sez. 6-5, n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546 - 01).
Peraltro, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01; Sez. 5, n. 1144 del
18/01/2018, Rv. 646699 - 01).
Nel caso di specie, la contribuente ha ritenuto di contestare anche la correttezza del procedimento di formazione e notificazione del titolo non preceduto dalla doverosa notificazione di alcun atto prodromico al tutore della contribuente.
3. Ciò nondimeno, è fondato e assorbente il secondo motivo che esclude in radice la validità della pretesa erariale, non soltanto della sua manifestazione esteriore.
Trattandosi di tributi locali, la prescrizione quinquennale (Cass. Sez. 6, 03/07/2020, n. 13683, Rv. 658525 -
01) è maturata il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di interesse, nel caso di specie, il 31 dicembre 2019.
Il Comune non ha dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione, sicché quando le somme sono state iscritte a ruolo (2022) e consegnate all'agente della riscossione (10/09/2022, secondo quanto riporta la cartella) la pretesa era già estinta per prescrizione e ciò a prescindere dalla nullità della cartella notifica a persona interdetta (nel senso della nullità, Cass. Sez. 5, 25/10/2022, n. 31563, Rv. 666104 - 01).
L'atto deve essere annullato e il Comune condannato alle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida per compensi in Euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
DO AC
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17476/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158685548000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158685548000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12800/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Prende atto dell'acquiescenza prestata dal Comune di Roma ma insiste per la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: AdER nulla osserva, insiste per la compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata dal proprio tutore, Avv. Rappresentante_1, e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Roma per l'annullamento della cartella in epigrafe indicata con cui le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
18.838,88 (di cui euro 5,88 per diritti di notifica) a titolo di TASI e IMU pretesi per l'anno di imposta 2014.
1.1. Con il primo motivo deduce la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici al tutore della contribuente, dichiarata interdetta nell'anno 2006. Sostiene che nessun avviso di accertamento e comunque nessun atto prodromico alla cartella impugnata è pervenuto al tutore, né si è in grado di riferire se gli atti antecedenti alla cartella siano stati notificati alla contribuente. Ciò sul rilievo che l'atto impositivo notificato all'interdetto e non al suo tutore è nullo, e il tutore può far valere tale vizio impugnando la successiva cartella di pagamento.
1.2. Con il secondo motivo deduce la prescrizione del credito maturata, in assenza di atti interruttivi, il 31 dicembre 2019.
Rassegna pertanto le seguenti conclusioni: «voglia (la CGT): accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720220158685548000 per omessa notifica degli atti presupposti al Tutore della contribuente;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento nonché l'intervenuta decadenza dell'ente impositore. Con vittoria di spese e compensi».
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita: - In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese».
Controdeduce l'agente:
2.1. di non accettare il contraddittorio sulla questione relativa alla omessa notificazione degli atti prodromici alla emissione della cartella attesa la pacifica estraneità dell'agente della riscossione alla questione sollevata ex adverso, perché di esclusiva competenza dell'ente impositore, con conseguente difetto della propria legittimazione passiva;
2.2.l'agente della riscossione, in effetti, è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti»;
2.3.ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente accertato la pretesa. La fase della riscossione si articola, invero, in due sottofasi, la prima delle quali – che si conclude con la consegna dei ruoli – compete all'Ente creditore, mentre la seconda – che inizia con la formazione della cartella di pagamento – è attribuita all'Ente di esazione;
2.4. a corroborare quanto sopra dedotto ed argomentato è la ratio della novella disposizione ex art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/92, la quale prevede : “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”;
2.5. la novella di cui sopra ha, quindi, introdotto il litisconsorzio necessario, onerando parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, a convenire in giudizio anche l'ente impositore, laddove si eccepisca l'omissione o l'irregolarità della notifica di atti di sua competenza, giusto al fine di separare e delimitare le competenze e responsabilità tra tale ente e l'agente della riscossione;
2.6. nel caso in esame, DE ha operato correttamente notificando la cartella al legittimo destinatario, ovvero al tutore legale della contribuente.
3. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per il tramite di un proprio dipendente aderendo alle conclusioni della contribuente e chiedendo alla Corte di accogliere le doglianze relative all'avviso di accertamento IMU-
TASI 2014 per le quali presta acquiescenza;
il tutto con compensazione delle spese.
4.Con memoria del 2 dicembre 2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
5.All'odierna udienza pubblica il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente dichiarata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, secondo il quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa all'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
Qualora, dunque, il contribuente impugni una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono affatto a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Sez. 6-5, n.
5062 del 16/02/2022, Rv. 663884 - 01; Sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011, Rv. 617589 - 01).
Se, invece, la cartella non viene impugnata esclusivamente per vizi suoi propri, il concessionario è legittimato a contraddire ma è suo onere chiamare in causa l'ente creditore.
Ciò accade, per esempio, quando il contribuente impugni una cartella esattoriale per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, potendo egli agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Sez.
5, n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01; Sez. 6-5, n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546 - 01).
Peraltro, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01; Sez. 5, n. 1144 del
18/01/2018, Rv. 646699 - 01).
Nel caso di specie, la contribuente ha ritenuto di contestare anche la correttezza del procedimento di formazione e notificazione del titolo non preceduto dalla doverosa notificazione di alcun atto prodromico al tutore della contribuente.
3. Ciò nondimeno, è fondato e assorbente il secondo motivo che esclude in radice la validità della pretesa erariale, non soltanto della sua manifestazione esteriore.
Trattandosi di tributi locali, la prescrizione quinquennale (Cass. Sez. 6, 03/07/2020, n. 13683, Rv. 658525 -
01) è maturata il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di interesse, nel caso di specie, il 31 dicembre 2019.
Il Comune non ha dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione, sicché quando le somme sono state iscritte a ruolo (2022) e consegnate all'agente della riscossione (10/09/2022, secondo quanto riporta la cartella) la pretesa era già estinta per prescrizione e ciò a prescindere dalla nullità della cartella notifica a persona interdetta (nel senso della nullità, Cass. Sez. 5, 25/10/2022, n. 31563, Rv. 666104 - 01).
L'atto deve essere annullato e il Comune condannato alle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida per compensi in Euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
DO AC