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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28753/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Filomena Albano Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 28753 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avvocato Gisella Di Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata RICORRENTE E
nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE;
Pubblico ministero, sede INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio 2025 la parte ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Giudice adito, ammettere l'interrogatorio formale del sig. sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli articolati nelle Controparte_1 note ex art. 183 cpc 6 co, 2 termine. In caso di non ammissione dell'interrogatorio formale, voglia l'ill.mo Giudice dichiarare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: Affidamento condiviso del figlio , con collocamento degli Per_1
stessi presso la madre - ad eccezione delle figlie e , studentesse ma non Per_2 Per_3
autonome economicamente - assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e ciascuno autonomamente quelle di ordinaria amministrazione quando la prole sarà con ciascun genitore, comunque secondo le sue capacità ed inclinazioni naturali. Assegnazione della casa familiare di via degli Oleandri n. 24 alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole;
Obbligo del sig. di corrispondere alla CP_1 signora , l'assegno di mantenimento mensile per la prole di €. 200 per Parte_1
ciascun figlio;
A parziale revoca dei provvedimenti assunti in via provvisoria ex art. 708 cpc, disporre l'obbligo del sig. di corrispondere alla moglie l'assegno mensile, CP_1
per il di lei mantenimento, di €. 200, non avendo la stessa propri redditi. Il tutto con adeguamento istat annuale. Rimborso da parte del sig. del 50% delle spese CP_1 straordinarie relative alla prole e comunque secondo le modalità stabilite nel Protocollo
d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma ed il C.d.O di Roma;
Confermare le modalità ed i tempi del diritto di visita paterna sui minori come previsto nei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv.to Gisella Di Letizia antistataria.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 5 giugno 2003 in Roma, con rito Parte_1 Controparte_1
civile;
2 - dalla loro unione sono nati i figli , il 27 dicembre 2003, , il 12 febbraio Per_2 Per_3
2006, e , il 16 febbraio 2009; le prime due maggiori di età e il terzo tuttora Per_1
minorenne;
- nonostante la notifica del ricorso introduttivo e il rinnovo della notifica del predetto ricorso, così come disposto con ordinanza del 14 ottobre 2019, il resistente non si è
costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace dal giudice istruttore all'udienza del 25 novembre 2020;
- nel presente giudizio di separazione il 15 dicembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 17912/2020, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi nei termini anzidetti.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido della prole in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con contestuale assegnazione della casa familiare di Roma, via degli Oleandri n. 24 alla sig.ra e allontanamento da essa del sig. ha regolamentato le Pt_1 CP_1
frequentazioni tra padre e figli, incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di svolgere un monitoraggio costante delle relazioni familiari con attivazione e/o prosecuzione, ove necessario, del e ha disposto il contributo paterno al CP_2
mantenimento della prole in euro 600,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi, prevedendo altresì che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3 Ribadendo dunque che è stata emessa sentenza non definitiva sul vincolo, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi del minore assegno Persona_4
di mantenimento in favore della prole;
stabile dimora del minore;
periodi di incontro del minore con il genitore non stabilmente convivente;
assegnazione della casa familiare.
Domanda di addebito della separazione.
Parte ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata al coniuge, sig.
e non ha rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria. Controparte_1
Più in particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito avrebbe tenuto nel corso degli anni atteggiamenti prevaricatori, violenti, denigrando e maltrattando fisicamente e verbalmente la anche alla presenza dei figli minori. Tali litigi sarebbero da Pt_1
imputare, a detta della ricorrente, alle diverse modalità educative della prole scelte da ciascun coniuge tant'è che, in alcune occasioni, sarebbe stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai vicini di casa.
La ricorrente ha poi dedotto che i figli minori, in particolare la primogenita , Per_2
avrebbero emulato gli atteggiamenti aggressivi paterni, aggredendo a sua volta la sig.ra mentre il figlio , nel caso di rimproveri materni è solito minacciare la madre Pt_1 Per_1
con un coltello da cucina.
Va in proposito premesso che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini
dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia
ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i
4 coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed
il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente non è stata sufficientemente dimostrata e, pertanto, deve essere respinta. Le deduzioni ed allegazioni della moglie nonché l'istruttoria complessivamente espletata hanno restituito che, in realtà, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è progressivamente venuta meno, sì da rendere intollerabile la convivenza negli anni, di talché a nessuno dei contegni ascritti dalla sig.ra al non tutti dimostrati peraltro, è Pt_1 CP_1
ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale.
L'istruttoria, infatti, ha dimostrato che, già anni prima della presentazione del ricorso,
la crisi coniugale era emersa tanto che i coniugi vennero seguiti e invitati, dal servizio sociale di Roma V Municipio - incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Roma,
nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 774/2013 - ad intraprendere un percorso di mediazione e supporto alla coppia;
percorso che non risulta attivato dalle odierne parti.
La richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente trova il suo fondamento nei comportamenti asseritamente vessatori, aggressivi e violenti tenuti dal nei confronti della resistente, anche alla presenza dei figli minori. Ebbene, non CP_1
5 risultano, per le suddette condotte, rilievi penali né atteggiamenti che siano stati provati dalla ricorrente, la quale ha rinunciato all'articolazione della prova per testi, così come emerge dalla dichiarazione resa in tal senso dalla medesima e allegata alla memoria ex
art. 183.6 n.2 c.p.c.. La prova per interpello articolata da parte ricorrente è stata invece dichiarata inammissibile con ordinanza del 30 giugno 2021; si tratta di una decisione istruttoria che non va modificata, anche in ragione della genericità dei capi articolati e/o della loro non diretta concludenza rispetto alla domanda di addebito, tanto più in assenza di ulteriori elementi probatori di supporto.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Con l'ordinanza presidenziale assunta in data 17 gennaio 2020, i figli , Per_2
e sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile Per_3 Per_1
dimora presso la madre, e sono state poi fissate specifiche tempistiche per gli incontri tra i predetti e il padre.
Con nota del 15 marzo 2023 il servizio sociale incaricato ha depositato relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare (già seguìto da circa 13 anni dal medesimo servizio sociale) rappresentando che la situazione familiare è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al passato, con un'alta conflittualità dovuta anche alla circostanza che le parti risultavano ancora convivere sotto lo stesso tetto. Per quanto attiene alla prole e ai rapporti con le due figure genitoriali, il servizio ha riportato all'attenzione del
Tribunale dinamiche divisive persino tra i fratelli;
infatti, la figlia risulta essere Per_2
molto vicina al padre e in contrasto con la sorella , mentre la madre, a sua volta, Per_3
viene descritta come più vicina a che ad . Dalla lettura della predetta Per_3 Per_2
6 relazione di aggiornamento emerge, sotto il profilo dell'attenzione per la prole da parte dei coniugi: “una loro adeguatezza alle cure fisiche basilari essenziali dei minori mentre
le cure emotive non risultano sempre appropriate ed idonee all'età dei minori. il rapporto
tra e il padre è quasi inesistente, mentre risulta essere più forte ma altrettanto Per_3
difficile, con la figura materna a differenza dei fratelli che sembrano più attaccati alla
famiglia paterna e allo stesso padre. La madre sembra essere più funzionale rispetto al
padre, anche se non riesce a separarsi in modo definitivo da lui.”
Da tale relazione emerge, nonostante le numerose e significative criticità relative al nucleo familiare, una situazione in cui “i ragazzi sembrano avere più risorse personali
rispetto ai genitori, e affrontano il percorso di crescita in maniera abbastanza positiva e
funzionale.”
A parere del Collegio, raggiunta la maggiore età da parte delle prime due figlie, deve essere confermato l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, non Per_1
essendovi obiettive e concludenti ragioni che facciano ritenere inopportuno tale regime;
la pur elevata conflittualità familiare, sì come emersa dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria espletata, non è di per sé idonea a derogare dal regime legislativo preferenziale di cui agli art. 337 ter e 337 quater c.c., non risultando che essa abbia pregiudicato la capacità dei genitori di assumere le decisioni necessarie per la cura,
l'istruzione e la salute del minore.
In assenza di condizioni di segno contrario si deve quindi confermare il regime di affidamento della minore a entrambi i genitori.
7 Per l'effetto, le principali decisioni sulla cura, sull'istruzione e sull'educazione del minore dovranno essere prese sia dal padre sia dalla madre. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale compete invece al genitore temporaneamente convivente.
Il minore dovrà continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora, con conferma altresì dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In
proposito si prende atto che, per quanto emerge dagli atti, la ricorrente non ha inteso porre in esecuzione l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. che l'autorizzava a far cessare la convivenza con il coniuge;
si tratta di una decisione che sfugge alle competenze di questo Tribunale.
Consegue altresì il diritto ed il dovere del padre di incontrare il minore nei termini indicati in dispositivo.
Assegno di mantenimento in favore di e dei figli , e Parte_1 Per_2 Per_3 di . Per_1
In ordine alle statuizioni di carattere economico, appare opportuna in proposito una breve premessa di carattere giuridico.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, condizione essenziale per il diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente “sia privo di adeguati redditi propri, ossia di
redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in
costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi”
(Cass. civ. sent. n. 4720 del 28.4.1995; si vedano, negli stessi termini, anche Cass. civ.
sentenze n. 14840 del 27.6.2006, n. 18547 del 25.8.2006 del 18.1.2017 e n. 12196 del
8 16.5.2017). Quando – come nel caso in esame - entrambi i coniugi siano titolari di reddito, si deve verificare se tra le reciproche condizioni patrimoniali ed economiche vi sia una sperequazione, nel qual caso si deve provvedere tramite assegno di mantenimento a ristabilire per il coniuge più debole il precedente tenore di vita,
compatibilmente con l'inevitabile complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi che la separazione molto spesso inevitabilmente porta con sé.
A tale scopo, in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, si deve valutare anche l'attitudine di un coniuge al lavoro, la quale assume rilievo nella quantificazione delle sue capacità di guadagno, solo se essa venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività economica retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. civ. sent. n. 35021 del 13.2.2013
e Cass. civ. sent. n. 18547 del 25.8.2006).
In applicazione di tali princìpi, si deve ritenere che debbano trovare conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 17 gennaio 2020, le quali prevedono un importo di euro 600,00 mensili, pari a 200,00 euro per ciascun figlio;
importo che, rivalutato secondo indici Istat, all'attualità ammonta ad euro 711,60, pari a euro 237,20 per ciascun figlio. Le spese straordinarie vanno invece poste per 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre.
Si deve giungere a queste conclusioni considerando:
1) la condizione lavorativa della la quale ha dichiarato di percepire importi Pt_1
di circa euro 200,00 mensili quali proventi da lavoro occasionale di colf e di non
9 percepire altri redditi;
la predetta è poi contitolare, unitamente al resistente, di un buono fruttifero postale di cui non conosce l'importo ed è titolare di fondi di investimento ammontanti a circa 35.000,00 euro;
2) che il svolge attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Roma CP_1
(come dedotto dalla ricorrente e provato dall'estratto contributivo Inps, depositato in data 8 ottobre 2024, da cui si evince un reddito lordo per l'anno 2023 pari ad euro
28.074,00). Da tale circostanza fattuale emerge una sproporzione tra le situazioni reddituali delle parti;
3) la ricorrente beneficia però dell'assegnazione della casa coniugale, di cui il resistente è proprietario, mentre l'immobile di proprietà del resistente, sito in un piccolo paesino dell'Abruzzo, ha ben poco valore commerciale, tanto più che, per quanto riferito dai servizi sociali, la figlia vi si è trasferita non saltuariamente;
Per_2
4) il da quanto emerso dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali, CP_1
continua a coabitare nella casa coniugale di via Degli Oleandri, seppur da separato in casa, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8 novembre 2023.
Si tratta di elementi di fatto che fanno complessivamente ritenere equo l'importo dell'assegno di mantenimento determinato nei termini già indicati nonché una ripartizione delle spese straordinarie che preveda un contributo economico più
significativo da parte del padre;
spese straordinarie da ripartirsi dunque per 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre, con decorrenza dal mese di maggio del 2019
– successivo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio – e con diritto della ricorrente agli eventuali conguagli rispetto alle spese medio tempore sostenute.
10 A causa dell'assegno di mantenimento per i figli determinato nei termini di cui sopra e della ripartizione non paritaria delle spese straordinarie, si deve ritenere che allo stato non sussistano i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di un assegno di mantenimento: decurtando la retribuzione del resistente da tali voci, ne residua un importo non diverso da quello che la ricorrente può ricavare dal proprio lavoro come colf, anche sulla base di una capacità lavorativa generica e confacente all'età.
Diverso potrà essere il discorso, a favore della quando i figli diventeranno Pt_1
autosufficienti e il on sarà più gravato dal relativo assegno. CP_1
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum
ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del 17
gennaio 2020.
11 La regolazione delle spese della lite.
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia e alla contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 29 aprile 2019, nonché sulle
[...]
altre domande ed eccezioni delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 17912/2020 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- respinge la domanda di addebito della separazione formulate da parte ricorrente;
- conferma il regime dell'affido condiviso del figlio minore a entrambi i Per_1
genitori con dimora dello stesso presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e pertanto le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del predetto, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
- dispone che salvi diversi accordi con da Controparte_1 Parte_1
raggiungere tenendo conto in via prioritaria delle esigenze e richieste del minore,
12 e valutando comunque gli impegni scolastici e relazionali del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00;
per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì; durante le vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore i giorni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e con l'altro i giorni dal 31
dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze scolastiche pasquali il minore trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive, per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà; analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per i compleanni del figlio, il minore festeggerà la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00
alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggerà con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del fine settimana;
- conferma in euro 237,20 per ciascun figlio, ulteriormente rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto da er il mantenimento CP_1
dei figli , e , da corrispondersi alla entro e non oltre il Per_2 Per_3 Per_1 Pt_1
13 giorno 5 di ogni mese, preferibilmente con modalità tracciabili e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17 dicembre 2014;
- dispone che le spese straordinarie – come sopra intese - eventualmente necessarie per i figli siano poste per 2/3 a carico del per 1/3 a carico della CP_1
con decorrenza dal mese di maggio del 2019; Pt_1
- dispone che, allo stato, ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese della lite;
Roma, 5 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
14
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Filomena Albano Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 28753 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avvocato Gisella Di Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata RICORRENTE E
nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE;
Pubblico ministero, sede INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio 2025 la parte ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Giudice adito, ammettere l'interrogatorio formale del sig. sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli articolati nelle Controparte_1 note ex art. 183 cpc 6 co, 2 termine. In caso di non ammissione dell'interrogatorio formale, voglia l'ill.mo Giudice dichiarare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: Affidamento condiviso del figlio , con collocamento degli Per_1
stessi presso la madre - ad eccezione delle figlie e , studentesse ma non Per_2 Per_3
autonome economicamente - assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e ciascuno autonomamente quelle di ordinaria amministrazione quando la prole sarà con ciascun genitore, comunque secondo le sue capacità ed inclinazioni naturali. Assegnazione della casa familiare di via degli Oleandri n. 24 alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole;
Obbligo del sig. di corrispondere alla CP_1 signora , l'assegno di mantenimento mensile per la prole di €. 200 per Parte_1
ciascun figlio;
A parziale revoca dei provvedimenti assunti in via provvisoria ex art. 708 cpc, disporre l'obbligo del sig. di corrispondere alla moglie l'assegno mensile, CP_1
per il di lei mantenimento, di €. 200, non avendo la stessa propri redditi. Il tutto con adeguamento istat annuale. Rimborso da parte del sig. del 50% delle spese CP_1 straordinarie relative alla prole e comunque secondo le modalità stabilite nel Protocollo
d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma ed il C.d.O di Roma;
Confermare le modalità ed i tempi del diritto di visita paterna sui minori come previsto nei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv.to Gisella Di Letizia antistataria.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 5 giugno 2003 in Roma, con rito Parte_1 Controparte_1
civile;
2 - dalla loro unione sono nati i figli , il 27 dicembre 2003, , il 12 febbraio Per_2 Per_3
2006, e , il 16 febbraio 2009; le prime due maggiori di età e il terzo tuttora Per_1
minorenne;
- nonostante la notifica del ricorso introduttivo e il rinnovo della notifica del predetto ricorso, così come disposto con ordinanza del 14 ottobre 2019, il resistente non si è
costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace dal giudice istruttore all'udienza del 25 novembre 2020;
- nel presente giudizio di separazione il 15 dicembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 17912/2020, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi nei termini anzidetti.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido della prole in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con contestuale assegnazione della casa familiare di Roma, via degli Oleandri n. 24 alla sig.ra e allontanamento da essa del sig. ha regolamentato le Pt_1 CP_1
frequentazioni tra padre e figli, incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di svolgere un monitoraggio costante delle relazioni familiari con attivazione e/o prosecuzione, ove necessario, del e ha disposto il contributo paterno al CP_2
mantenimento della prole in euro 600,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi, prevedendo altresì che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3 Ribadendo dunque che è stata emessa sentenza non definitiva sul vincolo, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi del minore assegno Persona_4
di mantenimento in favore della prole;
stabile dimora del minore;
periodi di incontro del minore con il genitore non stabilmente convivente;
assegnazione della casa familiare.
Domanda di addebito della separazione.
Parte ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata al coniuge, sig.
e non ha rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria. Controparte_1
Più in particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito avrebbe tenuto nel corso degli anni atteggiamenti prevaricatori, violenti, denigrando e maltrattando fisicamente e verbalmente la anche alla presenza dei figli minori. Tali litigi sarebbero da Pt_1
imputare, a detta della ricorrente, alle diverse modalità educative della prole scelte da ciascun coniuge tant'è che, in alcune occasioni, sarebbe stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai vicini di casa.
La ricorrente ha poi dedotto che i figli minori, in particolare la primogenita , Per_2
avrebbero emulato gli atteggiamenti aggressivi paterni, aggredendo a sua volta la sig.ra mentre il figlio , nel caso di rimproveri materni è solito minacciare la madre Pt_1 Per_1
con un coltello da cucina.
Va in proposito premesso che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini
dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia
ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i
4 coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed
il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente non è stata sufficientemente dimostrata e, pertanto, deve essere respinta. Le deduzioni ed allegazioni della moglie nonché l'istruttoria complessivamente espletata hanno restituito che, in realtà, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è progressivamente venuta meno, sì da rendere intollerabile la convivenza negli anni, di talché a nessuno dei contegni ascritti dalla sig.ra al non tutti dimostrati peraltro, è Pt_1 CP_1
ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale.
L'istruttoria, infatti, ha dimostrato che, già anni prima della presentazione del ricorso,
la crisi coniugale era emersa tanto che i coniugi vennero seguiti e invitati, dal servizio sociale di Roma V Municipio - incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Roma,
nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 774/2013 - ad intraprendere un percorso di mediazione e supporto alla coppia;
percorso che non risulta attivato dalle odierne parti.
La richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente trova il suo fondamento nei comportamenti asseritamente vessatori, aggressivi e violenti tenuti dal nei confronti della resistente, anche alla presenza dei figli minori. Ebbene, non CP_1
5 risultano, per le suddette condotte, rilievi penali né atteggiamenti che siano stati provati dalla ricorrente, la quale ha rinunciato all'articolazione della prova per testi, così come emerge dalla dichiarazione resa in tal senso dalla medesima e allegata alla memoria ex
art. 183.6 n.2 c.p.c.. La prova per interpello articolata da parte ricorrente è stata invece dichiarata inammissibile con ordinanza del 30 giugno 2021; si tratta di una decisione istruttoria che non va modificata, anche in ragione della genericità dei capi articolati e/o della loro non diretta concludenza rispetto alla domanda di addebito, tanto più in assenza di ulteriori elementi probatori di supporto.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Con l'ordinanza presidenziale assunta in data 17 gennaio 2020, i figli , Per_2
e sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile Per_3 Per_1
dimora presso la madre, e sono state poi fissate specifiche tempistiche per gli incontri tra i predetti e il padre.
Con nota del 15 marzo 2023 il servizio sociale incaricato ha depositato relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare (già seguìto da circa 13 anni dal medesimo servizio sociale) rappresentando che la situazione familiare è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al passato, con un'alta conflittualità dovuta anche alla circostanza che le parti risultavano ancora convivere sotto lo stesso tetto. Per quanto attiene alla prole e ai rapporti con le due figure genitoriali, il servizio ha riportato all'attenzione del
Tribunale dinamiche divisive persino tra i fratelli;
infatti, la figlia risulta essere Per_2
molto vicina al padre e in contrasto con la sorella , mentre la madre, a sua volta, Per_3
viene descritta come più vicina a che ad . Dalla lettura della predetta Per_3 Per_2
6 relazione di aggiornamento emerge, sotto il profilo dell'attenzione per la prole da parte dei coniugi: “una loro adeguatezza alle cure fisiche basilari essenziali dei minori mentre
le cure emotive non risultano sempre appropriate ed idonee all'età dei minori. il rapporto
tra e il padre è quasi inesistente, mentre risulta essere più forte ma altrettanto Per_3
difficile, con la figura materna a differenza dei fratelli che sembrano più attaccati alla
famiglia paterna e allo stesso padre. La madre sembra essere più funzionale rispetto al
padre, anche se non riesce a separarsi in modo definitivo da lui.”
Da tale relazione emerge, nonostante le numerose e significative criticità relative al nucleo familiare, una situazione in cui “i ragazzi sembrano avere più risorse personali
rispetto ai genitori, e affrontano il percorso di crescita in maniera abbastanza positiva e
funzionale.”
A parere del Collegio, raggiunta la maggiore età da parte delle prime due figlie, deve essere confermato l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, non Per_1
essendovi obiettive e concludenti ragioni che facciano ritenere inopportuno tale regime;
la pur elevata conflittualità familiare, sì come emersa dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria espletata, non è di per sé idonea a derogare dal regime legislativo preferenziale di cui agli art. 337 ter e 337 quater c.c., non risultando che essa abbia pregiudicato la capacità dei genitori di assumere le decisioni necessarie per la cura,
l'istruzione e la salute del minore.
In assenza di condizioni di segno contrario si deve quindi confermare il regime di affidamento della minore a entrambi i genitori.
7 Per l'effetto, le principali decisioni sulla cura, sull'istruzione e sull'educazione del minore dovranno essere prese sia dal padre sia dalla madre. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale compete invece al genitore temporaneamente convivente.
Il minore dovrà continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora, con conferma altresì dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In
proposito si prende atto che, per quanto emerge dagli atti, la ricorrente non ha inteso porre in esecuzione l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. che l'autorizzava a far cessare la convivenza con il coniuge;
si tratta di una decisione che sfugge alle competenze di questo Tribunale.
Consegue altresì il diritto ed il dovere del padre di incontrare il minore nei termini indicati in dispositivo.
Assegno di mantenimento in favore di e dei figli , e Parte_1 Per_2 Per_3 di . Per_1
In ordine alle statuizioni di carattere economico, appare opportuna in proposito una breve premessa di carattere giuridico.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, condizione essenziale per il diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente “sia privo di adeguati redditi propri, ossia di
redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in
costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi”
(Cass. civ. sent. n. 4720 del 28.4.1995; si vedano, negli stessi termini, anche Cass. civ.
sentenze n. 14840 del 27.6.2006, n. 18547 del 25.8.2006 del 18.1.2017 e n. 12196 del
8 16.5.2017). Quando – come nel caso in esame - entrambi i coniugi siano titolari di reddito, si deve verificare se tra le reciproche condizioni patrimoniali ed economiche vi sia una sperequazione, nel qual caso si deve provvedere tramite assegno di mantenimento a ristabilire per il coniuge più debole il precedente tenore di vita,
compatibilmente con l'inevitabile complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi che la separazione molto spesso inevitabilmente porta con sé.
A tale scopo, in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, si deve valutare anche l'attitudine di un coniuge al lavoro, la quale assume rilievo nella quantificazione delle sue capacità di guadagno, solo se essa venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività economica retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. civ. sent. n. 35021 del 13.2.2013
e Cass. civ. sent. n. 18547 del 25.8.2006).
In applicazione di tali princìpi, si deve ritenere che debbano trovare conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 17 gennaio 2020, le quali prevedono un importo di euro 600,00 mensili, pari a 200,00 euro per ciascun figlio;
importo che, rivalutato secondo indici Istat, all'attualità ammonta ad euro 711,60, pari a euro 237,20 per ciascun figlio. Le spese straordinarie vanno invece poste per 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre.
Si deve giungere a queste conclusioni considerando:
1) la condizione lavorativa della la quale ha dichiarato di percepire importi Pt_1
di circa euro 200,00 mensili quali proventi da lavoro occasionale di colf e di non
9 percepire altri redditi;
la predetta è poi contitolare, unitamente al resistente, di un buono fruttifero postale di cui non conosce l'importo ed è titolare di fondi di investimento ammontanti a circa 35.000,00 euro;
2) che il svolge attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Roma CP_1
(come dedotto dalla ricorrente e provato dall'estratto contributivo Inps, depositato in data 8 ottobre 2024, da cui si evince un reddito lordo per l'anno 2023 pari ad euro
28.074,00). Da tale circostanza fattuale emerge una sproporzione tra le situazioni reddituali delle parti;
3) la ricorrente beneficia però dell'assegnazione della casa coniugale, di cui il resistente è proprietario, mentre l'immobile di proprietà del resistente, sito in un piccolo paesino dell'Abruzzo, ha ben poco valore commerciale, tanto più che, per quanto riferito dai servizi sociali, la figlia vi si è trasferita non saltuariamente;
Per_2
4) il da quanto emerso dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali, CP_1
continua a coabitare nella casa coniugale di via Degli Oleandri, seppur da separato in casa, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8 novembre 2023.
Si tratta di elementi di fatto che fanno complessivamente ritenere equo l'importo dell'assegno di mantenimento determinato nei termini già indicati nonché una ripartizione delle spese straordinarie che preveda un contributo economico più
significativo da parte del padre;
spese straordinarie da ripartirsi dunque per 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre, con decorrenza dal mese di maggio del 2019
– successivo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio – e con diritto della ricorrente agli eventuali conguagli rispetto alle spese medio tempore sostenute.
10 A causa dell'assegno di mantenimento per i figli determinato nei termini di cui sopra e della ripartizione non paritaria delle spese straordinarie, si deve ritenere che allo stato non sussistano i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di un assegno di mantenimento: decurtando la retribuzione del resistente da tali voci, ne residua un importo non diverso da quello che la ricorrente può ricavare dal proprio lavoro come colf, anche sulla base di una capacità lavorativa generica e confacente all'età.
Diverso potrà essere il discorso, a favore della quando i figli diventeranno Pt_1
autosufficienti e il on sarà più gravato dal relativo assegno. CP_1
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum
ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del 17
gennaio 2020.
11 La regolazione delle spese della lite.
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia e alla contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 29 aprile 2019, nonché sulle
[...]
altre domande ed eccezioni delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 17912/2020 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- respinge la domanda di addebito della separazione formulate da parte ricorrente;
- conferma il regime dell'affido condiviso del figlio minore a entrambi i Per_1
genitori con dimora dello stesso presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e pertanto le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del predetto, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
- dispone che salvi diversi accordi con da Controparte_1 Parte_1
raggiungere tenendo conto in via prioritaria delle esigenze e richieste del minore,
12 e valutando comunque gli impegni scolastici e relazionali del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00;
per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì; durante le vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore i giorni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e con l'altro i giorni dal 31
dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze scolastiche pasquali il minore trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive, per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà; analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per i compleanni del figlio, il minore festeggerà la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00
alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggerà con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del fine settimana;
- conferma in euro 237,20 per ciascun figlio, ulteriormente rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto da er il mantenimento CP_1
dei figli , e , da corrispondersi alla entro e non oltre il Per_2 Per_3 Per_1 Pt_1
13 giorno 5 di ogni mese, preferibilmente con modalità tracciabili e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17 dicembre 2014;
- dispone che le spese straordinarie – come sopra intese - eventualmente necessarie per i figli siano poste per 2/3 a carico del per 1/3 a carico della CP_1
con decorrenza dal mese di maggio del 2019; Pt_1
- dispone che, allo stato, ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese della lite;
Roma, 5 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
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