Art. 2.
In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici concorrera' alle spese dell'opera entro i limiti dei danni di guerra della chiesa parrocchiale di Marzabotto risarcibili ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 , ratificato dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 .
Alla esecuzione dei lavori potra' provvedersi anche con il sistema della concessione, ai termini del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 .
In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici concorrera' alle spese dell'opera entro i limiti dei danni di guerra della chiesa parrocchiale di Marzabotto risarcibili ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 , ratificato dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 .
Alla esecuzione dei lavori potra' provvedersi anche con il sistema della concessione, ai termini del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 .