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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, dott. Pietro Mastrorilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3475/2024 R.G. promossa da: nato il [...] a [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Nunzio Nasi n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Manganello
contro
:
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Della Vittoria, n. 321, CP_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Iacono Manno
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso del 7.11.2024 sul presupposto di avere svolto Parte_1
l'attività di dirigente medico di ostetricia e ginecologia del P.O. di Licata, in servizio fino al 30/09/2019, ha richiesto la condanna dell al pagamento di Controparte_2
€. 3.200,00, a titolo di indennità sostitutiva di trentadue giorni di ferie non godute, fino al 30.09.2019, data di cessazione del servizio.
Chiedeva inoltre la condanna della che resisteva, al pagamento delle CP_2
“prestazioni aggiuntive” per l'importo di Euro 3.360,00, o per la somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
La domanda è solo in parte fondata.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che, quanto al contestato (da parte della Contr
mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, la S.C. ha di recente affermato che (Cass. n. 21780/2022) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (onere non assolto).
Tra l'altro nell'ambito del carteggio stragiudiziale antecedente all'instaurazione del giudizio, nessuna contestazione, in modo sintomatico, è mai stata svolta dall'ente in ordine al lamentato numero (32) di giorni di ferie rimasto non fruito all'esito della cessazione del rapporto. Contr Quanto al merito, l' assume nelle sue difese che tramite la direttiva protocollo n.
134228/2017 del Direttore Generale pro tempore (tra l'altro non esibita agli atti di causa) l'azienda sanitaria avrebbe concretamente “posto i dipendenti, odierno ricorrente compreso, nelle condizioni di fruire delle ferie (chiaramente contemperando le più generali esigenze caratteristiche del servizio sanitario)”, laddove in realtà il testo della citata direttiva trascritto dall'ente convenuto sembra afferire, piuttosto che alle modalità di godimento delle ferie da parte della dirigenza
(ciò di cui non si parla affatto nella direttiva), ad ordinari e normali principi generali di organizzazione del personale degli ospedali allocati nello stesso distretto.
Detto questo, va richiamato per il resto il recente orientamento di Cass. n.
13691/2025 in subiecta materia laddove sono stati chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
2 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario
(ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (oneri anche in questo caso affatto assolti dall'ente convenuto il quale dev'essere pertanto condannato al pagamento dell'indennità di che trattasi in ragione dell'importo di €. 3.200,00, giusta il conteggio avverso, non oggetto di specifiche contestazioni contabili).
Quanto al resto, dalla scarna documentazione prodotta in atti non si evince, nonostante le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla resistente, alcuna prova circa l'effettivo svolgimento di non meglio precisate “prestazioni aggiuntive” al di fuori di quelle retribuite quali risultano dall'unica busta paga prodotta in atti dal lavoratore, con la conseguenza che tale ultima domanda dev'essere disattesa.
L'esisto del giudizio giustifica, in applicazione del principio della reciproca soccombenza, la compensazione di metà delle spese processuali tra le parti ponendo Contr la residua metà a carico della
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna ha richiesto l CP_2
al pagamento di €. 3.200,00, oltre accessori come per legge in favore del
[...]
lavoratore; condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese del giudizio in CP_1
favore del , spese che si liquidano nell'intero in ragione di complessivi € Parte_1
2.000,00 oltre accessori come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
3 Così deciso in Agrigento il 10/12/2025
4
Il Giudice del Lavoro Dott. Pietro Mastrorilli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, dott. Pietro Mastrorilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3475/2024 R.G. promossa da: nato il [...] a [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Nunzio Nasi n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Manganello
contro
:
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Della Vittoria, n. 321, CP_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Iacono Manno
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso del 7.11.2024 sul presupposto di avere svolto Parte_1
l'attività di dirigente medico di ostetricia e ginecologia del P.O. di Licata, in servizio fino al 30/09/2019, ha richiesto la condanna dell al pagamento di Controparte_2
€. 3.200,00, a titolo di indennità sostitutiva di trentadue giorni di ferie non godute, fino al 30.09.2019, data di cessazione del servizio.
Chiedeva inoltre la condanna della che resisteva, al pagamento delle CP_2
“prestazioni aggiuntive” per l'importo di Euro 3.360,00, o per la somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
La domanda è solo in parte fondata.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che, quanto al contestato (da parte della Contr
mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, la S.C. ha di recente affermato che (Cass. n. 21780/2022) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (onere non assolto).
Tra l'altro nell'ambito del carteggio stragiudiziale antecedente all'instaurazione del giudizio, nessuna contestazione, in modo sintomatico, è mai stata svolta dall'ente in ordine al lamentato numero (32) di giorni di ferie rimasto non fruito all'esito della cessazione del rapporto. Contr Quanto al merito, l' assume nelle sue difese che tramite la direttiva protocollo n.
134228/2017 del Direttore Generale pro tempore (tra l'altro non esibita agli atti di causa) l'azienda sanitaria avrebbe concretamente “posto i dipendenti, odierno ricorrente compreso, nelle condizioni di fruire delle ferie (chiaramente contemperando le più generali esigenze caratteristiche del servizio sanitario)”, laddove in realtà il testo della citata direttiva trascritto dall'ente convenuto sembra afferire, piuttosto che alle modalità di godimento delle ferie da parte della dirigenza
(ciò di cui non si parla affatto nella direttiva), ad ordinari e normali principi generali di organizzazione del personale degli ospedali allocati nello stesso distretto.
Detto questo, va richiamato per il resto il recente orientamento di Cass. n.
13691/2025 in subiecta materia laddove sono stati chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
2 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario
(ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (oneri anche in questo caso affatto assolti dall'ente convenuto il quale dev'essere pertanto condannato al pagamento dell'indennità di che trattasi in ragione dell'importo di €. 3.200,00, giusta il conteggio avverso, non oggetto di specifiche contestazioni contabili).
Quanto al resto, dalla scarna documentazione prodotta in atti non si evince, nonostante le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla resistente, alcuna prova circa l'effettivo svolgimento di non meglio precisate “prestazioni aggiuntive” al di fuori di quelle retribuite quali risultano dall'unica busta paga prodotta in atti dal lavoratore, con la conseguenza che tale ultima domanda dev'essere disattesa.
L'esisto del giudizio giustifica, in applicazione del principio della reciproca soccombenza, la compensazione di metà delle spese processuali tra le parti ponendo Contr la residua metà a carico della
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna ha richiesto l CP_2
al pagamento di €. 3.200,00, oltre accessori come per legge in favore del
[...]
lavoratore; condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese del giudizio in CP_1
favore del , spese che si liquidano nell'intero in ragione di complessivi € Parte_1
2.000,00 oltre accessori come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
3 Così deciso in Agrigento il 10/12/2025
4
Il Giudice del Lavoro Dott. Pietro Mastrorilli