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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 12466/2025 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Cacciapuoti presso lo studio del quale, in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, elettivamente domicilia, come da procura allegata
-Ricorrente-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente P.IVA_1 dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
-Resistente-
Oggetto: quantificazione retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.5.2025 l'istante in epigrafe indicata, docente di scuola d'infanzia presso l'I.C.
“Miraglia - Sogliano” di Napoli, ha dedotto: di avere svolto incarichi di supplenza temporanea come docente in istituti scolastici statali in virtù di successivi contratti a tempo determinato e precisamente, per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021, 2021-2022, con le decorrenze e per l'orario settimanale specificato in ricorso;
di non aver percepito, nei periodi di vigenza dei suddetti contratti, la retribuzione professionale docenti e di aver promosso, per tale motivo, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli deciso con sentenza n. 1536/2023, passata in giudicato, di riconoscimento del diritto azionato. Tanto premesso, rilevato il mancato pagamento da parte dell'amministrazione ministeriale, concludeva chiedendo di : Condannare il
[...]
, al pagamento in favore di Controparte_2 essa ricorrente del trattamento economico relativo alla Retribuzione Professionale Docenti pari ad € 692,79 oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Si costituiva la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda alla stregua della normativa vigente, in punto di fatto eccependo la mancata effettuazione di supplenze da parte della ricorrente negli anni scolastici dedotti in ricorso. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di giudizio.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 9.12.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto della istante a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Nel caso di specie non sono state analiticamente indicate ragioni di plausibile controvertibilità della decisione impugnata che possano sorreggere la decisione di non riconoscere la autorità della sentenza.
In particolare, l'affermazione contenuta in memoria secondo cui la ricorrente non avrebbe effettuato supplenze prima del 3.2.2021 risulta smentita dalla stessa documentazione versata dalla parte resistente (cfr. stato matricolare completo).
Ciò posto, i periodi di riferimento in relazione ai quali è stato quantificato il credito retributivo azionato sono conformi alle statuizioni di cui alla richiamata decisione del Tribunale di Napoli n.
1536/2023 nel cui dispositivo si legge: “ Dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della retribuzione professionale docente dovuta per gli anni scolastici indicati in ricorso relativamente ai seguenti periodi: dal 15.3.2016 al 6.4.2016, - dal 7.4.2016 al 5.5.2016, - dal
6.5.2016 al 31.05.2016, - dal 3.10.2016 al 5.10.2016, - dal 6.10.2016 all'8.10.2016, - dal 9.10.2016 al 13.10.2016, - 14.10.2016 al 28.10.2016, dal 7.11.2016 al 11.11.2016, dal 13.11.2016 al
22.11.2016, - dal 6.6.2017 al 30.6.2017, - dal 28.9.2020 al 15.10.2020, dal 27.9.2021 al 17.10.2021, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016/2018”.
I conteggi risultano corretti in quanto elaborati sulla base delle tabelle contrattuali indicate relative alla fascia di anzianità 0-14 anni ed il credito viene determinato in proporzione ai giorni ed alle ore lavorate in coerenza con le modalità di calcolo esplicitate nella sentenza di accertamento, che a sua volta richiama la disciplina contrattuale.
Ne consegue che, valutata anche la mancata contestazione dei conteggi depositati, ad opera della parte resistente, la domanda deve essere integralmente accolta ed il
[...]
vanno condannati al pagamento in favore Controparte_3 della ricorrente, dell'importo di € 692,79, a titolo di retribuzione professionale docenti. Su tale somma vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolate nel minimo tenuto conto della assenza di attività istruttoria e anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo.
PQM
Il Tribunale di Napoli:
-In accoglimento del ricorso, condanna le parti convenute al pagamento in favore di dell'importo di € 692,79, a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_1 per tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso oltre interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €360,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Cosi deciso in Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 12466/2025 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Cacciapuoti presso lo studio del quale, in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, elettivamente domicilia, come da procura allegata
-Ricorrente-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente P.IVA_1 dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
-Resistente-
Oggetto: quantificazione retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.5.2025 l'istante in epigrafe indicata, docente di scuola d'infanzia presso l'I.C.
“Miraglia - Sogliano” di Napoli, ha dedotto: di avere svolto incarichi di supplenza temporanea come docente in istituti scolastici statali in virtù di successivi contratti a tempo determinato e precisamente, per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021, 2021-2022, con le decorrenze e per l'orario settimanale specificato in ricorso;
di non aver percepito, nei periodi di vigenza dei suddetti contratti, la retribuzione professionale docenti e di aver promosso, per tale motivo, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli deciso con sentenza n. 1536/2023, passata in giudicato, di riconoscimento del diritto azionato. Tanto premesso, rilevato il mancato pagamento da parte dell'amministrazione ministeriale, concludeva chiedendo di : Condannare il
[...]
, al pagamento in favore di Controparte_2 essa ricorrente del trattamento economico relativo alla Retribuzione Professionale Docenti pari ad € 692,79 oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Si costituiva la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda alla stregua della normativa vigente, in punto di fatto eccependo la mancata effettuazione di supplenze da parte della ricorrente negli anni scolastici dedotti in ricorso. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di giudizio.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 9.12.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto della istante a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Nel caso di specie non sono state analiticamente indicate ragioni di plausibile controvertibilità della decisione impugnata che possano sorreggere la decisione di non riconoscere la autorità della sentenza.
In particolare, l'affermazione contenuta in memoria secondo cui la ricorrente non avrebbe effettuato supplenze prima del 3.2.2021 risulta smentita dalla stessa documentazione versata dalla parte resistente (cfr. stato matricolare completo).
Ciò posto, i periodi di riferimento in relazione ai quali è stato quantificato il credito retributivo azionato sono conformi alle statuizioni di cui alla richiamata decisione del Tribunale di Napoli n.
1536/2023 nel cui dispositivo si legge: “ Dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della retribuzione professionale docente dovuta per gli anni scolastici indicati in ricorso relativamente ai seguenti periodi: dal 15.3.2016 al 6.4.2016, - dal 7.4.2016 al 5.5.2016, - dal
6.5.2016 al 31.05.2016, - dal 3.10.2016 al 5.10.2016, - dal 6.10.2016 all'8.10.2016, - dal 9.10.2016 al 13.10.2016, - 14.10.2016 al 28.10.2016, dal 7.11.2016 al 11.11.2016, dal 13.11.2016 al
22.11.2016, - dal 6.6.2017 al 30.6.2017, - dal 28.9.2020 al 15.10.2020, dal 27.9.2021 al 17.10.2021, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016/2018”.
I conteggi risultano corretti in quanto elaborati sulla base delle tabelle contrattuali indicate relative alla fascia di anzianità 0-14 anni ed il credito viene determinato in proporzione ai giorni ed alle ore lavorate in coerenza con le modalità di calcolo esplicitate nella sentenza di accertamento, che a sua volta richiama la disciplina contrattuale.
Ne consegue che, valutata anche la mancata contestazione dei conteggi depositati, ad opera della parte resistente, la domanda deve essere integralmente accolta ed il
[...]
vanno condannati al pagamento in favore Controparte_3 della ricorrente, dell'importo di € 692,79, a titolo di retribuzione professionale docenti. Su tale somma vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolate nel minimo tenuto conto della assenza di attività istruttoria e anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo.
PQM
Il Tribunale di Napoli:
-In accoglimento del ricorso, condanna le parti convenute al pagamento in favore di dell'importo di € 692,79, a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_1 per tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso oltre interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €360,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Cosi deciso in Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori