Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa RA ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1145/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Assoro alla via A. Gramsci n. 63 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tosetto (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Leonforte alla piazza Carella n. 8 presso lo studio dell'Avv. Salvatore La
Biunda (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso il 7/2/2025.
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***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della Parte_1 Controparte_1
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso congiuntamente depositato il
29.05.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in Assoro in data 08.07.2006, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio
0, Anno 2006.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate le figlie RA, nata a [...] il
Pers 23.08.2007 ed nata ad [...] il [...], entrambe ancora minorenni.
Rilevato che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è diventata intollerabile, la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte: “1.
i coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze liberamente stabilite;
2. le figlie restano in affidamento condiviso tra entrambi i genitori pur mantenendo coabitazione presso la madre attualmente nella casa di abitazione della famiglia in Assoro Via Matrice n. 80 dove la IG.ra CP_1
continuerà ad abitare con le figlie per solo un anno dalla omologa, senza che ciò possa in alcun modo essere inteso quale costituzione del diritto di abitazione a favore della stessa o dei minori, ma unicamente per andare incontro alle eSIenze della IG.ra di reperire, nel frattempo, altra CP_1
abitazione dove trasferirsi, essendo detta casa di proprietà esclusiva del IG. , padre del Parte_2
ricorrente;
3. il IG. , verserà mensilmente alla IG.ra , a Parte_1 Controparte_1 decorrere dalla omologa ed entro la fine di ogni mese, €. 100,00 (eurocento/00) per la medesima, nonché un assegno di mantenimento mensile di €. 200,00 (euroduecento/00) per il mantenimento delle figlie, ed inoltre le parti concordano, espressamente, che l'assegno unico, dell'importo, mediamente di €. 380,00 mensile, verrà interamente percepito dal coniuge collocatario delle medesime, SI.ra , ed in tal senso il coniuge presta CP_1 CP_1 Parte_1
espressamente il consenso affinché venga disposta la modifica del soggetto percettore.
4. le spese straordinarie riguardanti i due figli saranno sostenute in eguale misura da entrambi i coniugi, previa comunicazione e rendicontazione delle stesse;
5. i beni mobili e le suppellettili che arredano la suddetta casa coniugale restano tutti nella disponibilità della IG.ra fin tanto che la stessa CP_1
manterrà ivi la propria abitazione con le figlie, come precisato al superiore punto 2, dopo di che saranno divisi secondo l'appartenenza degli stessi a ciascuno dei coniugi per averli acquistati precedentemente al matrimonio mentre resteranno nella disponibilità della quelli acquistati CP_1
durante il matrimonio;
6. l'autovettura AG IG tg. EJ817FE resterà nell'esclusiva
2 proprietà del , mentre la Smart tg CM770RD resterà nella proprietà esclusiva della la Pt_1 CP_1
quale provvederà a proprie spese alla intestazione a suo nome immediatamente dopo alla omologa;
7. fermo restando il fatto che in generale il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i figli anche tutti i giorni, entrambi i coniugi si collaboreranno e concorreranno in tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, quotidiane e periodiche, frequentate dalle figlie minori, anche nel rispetto del “plano genitoriale” di seguito riportato, stabilendo, di volta in volta ed anche secondo la volontà e gli impegni delle minori stesse, i periodi di permanenza dei minori con il genitore non collocatario, alternando i giorni di collocazione degli stessi durante le principali feste di Natale,
Capodanno e Pasqua e regolando anche i periodi di vacanza che le minori potranno ininterrottamente trascorrere con l'uno e con l'altro genitore;
8. entrambi i coniugi si rilasciano reciprocamente e prestano sin da ora il consenso, ciascuno a favore dell'altro, per l'ottenimento d'ogni documento, passaporto o carta di identità, idoneo per l'espatrio”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse delle figlie minori, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come integrate dal piano genitoriale in atti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'08.01.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia del provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...]_1 il 19.09.1976 (C.F.: ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
12.08.1981 (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._3
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 10 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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