Articolo 19 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 luglio 1913
Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti puo' chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalita' di cui agli articoli 54 e 55; puo' inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913