Art. 19.
Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti puo' chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalita' di cui agli articoli 54 e 55; puo' inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.
Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti puo' chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalita' di cui agli articoli 54 e 55; puo' inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.