CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2024, n. 22855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22855 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DD MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore k Penale Sent. Sez. 4 Num. 22855 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra ordinanza, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. nell'interesse di IO OD in relazione alla detenzione subita in esecuzione per 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte di Appello, inoltre, non ha accolto la richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore. 1.1. La vicenda ha avuto il seguente iter: - IO OD è detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Monza del 17/12/2016; -il G.I.P. del Tribunale di Monza con provvedimento depositato in data 14/09/2018, in accoglimento della istanza formulata da OD nel proc. n. 232/2018 SIGE, aveva disposto a cura del Pubblico Ministero il ricomputo della pena da scontare in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Busto IO il 25/8/2006, "eliminando l'errore in esso contenuto costituito dalla duplicazione del computo della pena" di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa, inflitta con sentenza della Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983, derivante dall'avere inserito nel calcolo complessivo sia la pena inflitta con quella sentenza, sia la pena inflitta dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, di anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa;
-a seguito della richiesta, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza aveva emesso in data 12/03/2019 un provvedimento di rideterminazione della pena, dando atto della correzione dell'errore materiale contenuto nel cumulo del 25/08/2006, della decorrenza della pena dal 24/09/2013 e del fine pena mai essendo stato il ricorrente condannato all'ergastolo; -OD aveva, quindi, chiesto la riparazione per ingiusta detenzione rappresentando di avere prima espiato la pena di 6 anni di reclusione dal 15/06/1980 al 17/12/1984 (tenuto conto della liberazione anticipata e di un anno dapprima condonato ai sensi del d.P.R 856/86 e poi espiato per revoca beneficio il 17/11/2003) e successivamente quella di 17 anni di reclusione comprensiva dei 6 anni già espiati. -la Corte, con ordinanza del 15/02/2021, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola intempestiva, perché proposta oltre il termine di due anni dall'ultimo giorno di detenzione assunta come ingiusta e, comunque, l'aveva ritenuta infondata nel merito, rilevando che ogni periodo di detenzione, patito 2 dall'istante dopo la data di emissione dell'ordine di esecuzione erroneo, aveva trovato un suo legittimo titolo in una condanna irrevocabile ( come specificato nel dettaglio), sicché l'errore nel provvedimento di cumulo della Procura di Busto IO del 25/08/2006 non aveva causato alcun giorno di detenzione senza titolo;
- tale ultima ordinanza era stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15/02/2021, con cui si era rilevata l'illegittimità delle decisione sulla intempestività dell'istanza. 1.2. In sede di rinvio, come detto, la Corte di Appello ha ritenuto infondata nel merito l'istanza, rilevando che OD non aveva subito alcun periodo di detenzione "sine titulo". 2 Avverso l'ordinanza della Corte di Appello, il richiedente ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto che in ogni caso, per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico, la pena, anche scomputando i 6 anni erroneamente conteggiati, sarebbe stata sempre di anni 30 di reclusione. Secondo il difensore, OD aveva espiato, dapprima, la condanna a 6 anni di reclusione di cui alla sentenza del 1982, dal 15/6/1980 al 17/12/1984 e, successivamente, la condanna a 17 anni di reclusione, comprensiva dei 6 anni, di cui alla sentenza del 1997. In concreto aveva così espiato anni 32 mesi 6 e giorni 10 effettivi di reclusione in carcere e quindi una pena superiore a 30 anni: infatti, in forza del cumulo della Procura di Busto IO, era stato rimesso in libertà il 4/11/2011, dopo 32 anni 6 mesi e 10 giorni effettivi di carcere e non dopo 30 anni, quindi con una maggiore espiazione di almeno 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione. Inoltre la Corte avrebbe errato nell'individuare il residuo pena complessivo in anni 35 mesi 11 e giorni 7 diversamente da quanto attestato nel cumulo di Busto IO ( anni 35 mesi 5 e giorni 7), onde, senza i 6 anni duplicati, il residuo pena sarebbe stato inferiore a 30 anni. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte rigettato la richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore. La Corte non aveva considerato che OD era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, la liquidazione gli era dovuta ex lege anche nel caso di rigetto dell'istanza. 2. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Domenico A.R. Seccia, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della 3 ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di liguia:úne del compenso al difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve ritenersi fondato solo con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Pacifica è la sussistenza, a seguito della sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte Costituzionale, del diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena): la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste, tuttavia, solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). 2.1 La Corte di Appello ha dato atto che OD era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa con sentenza della Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983 e aveva espiato la pena in custodia cautelare dal 15/06/1980 al 5/03/1983 (anni 2 mesi 8 giorni 22) e in carcerazione definitiva dal 7/03/1983 al 17/12/1984 (anni 1 mesi 9 e giorni 11) ottenendo 180 giorni di liberazione anticipata e indulto per anni 1 di reclusione. Con sentenza della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in quella sede e quelli già giudicati con la sentenza su indicata e la pena complessiva era stata calcolata in anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa (con assorbimento della condanna a anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa). L'assorbimento della pena di cui alla sentenza del 19/04/1982 in quella di cui alla sentenza del 6/06/1997 era sfuggito al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto IO perché il presofferto di anni 4 mesi 6 e giorni 3 di reclusione avrebbe dovuto essere computato non già nell'ambito del primo cumulo parziale, bensì nell'ambito del secondo cumulo parziale. La Corte ha, indi, rilevato, procedendo al corretto ricalcolo del cumulo, che: - in relazione alla sentenza sub 1) (primo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova de1111.1.1979 doveva essere espiata la pena di anni 2 mesi 6 4 di reclusione e, in virtù del presofferto di anni 1 e giorni 20 di reclusione, residuava la pena di anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
- la sentenza sub 2) (primo cumulo parziale) della corte di appello di Genova del 19/04/1982 non doveva essere considerata, perché assorbita in quella sub 4) della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 e il presofferto di anni 4 mesi 6 giorni 3 doveva essere computato nella pena di cui a tale ultima sentenza;
- in relazione alla sentenza sub 3) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova del 19.12.1989 doveva essere espiata la pena di anni 10 di reclusione di cui anni 2 di reclusione condonati, con un residuo di anni 8 di reclusione;
- in relazione alla sentenza sub 4) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 doveva essere espiata la pena di anni 17 di reclusione comprensiva della pena di cui alla sentenza sub 2) e, dedotto il presofferto per tale ultima condanna di anni 4 mesi 6 giorni 3, residuava la pena di anni 12 mesi 5 giorni 27 di reclusione;
- in relazione alla sentenza sub 6) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 30/03/2000 doveva essere espiata una pena di anni 2 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 7) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 12/11/2001 doveva essere espiata la pena di anni 2 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 8) (secondo cumulo parziale ) della Corte di Appello Genova del 22/01/2004, doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 9) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Milano del 28/04/2004 doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione Il calcolo complessivo della pena residua da espiare ammontava ad anni 35 mesi 11 giorni 7 di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen. in anni 30 di reclusione . Per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico che fissa in 30 anni il tetto massimo, l'errore del Pubblico Ministero di Busto IO nel provvedimento di cumulo -ha osservato la Corte- è stato di fatto neutralizzato. 2.2.A tale percorso argo mentativo, coerente con i dati riportati, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, ribadendo la sussistenza di un periodo di detenzione sine titulo, senza, tuttavia, indicare sotto quale profilo i calcoli effettuati dalla Corte di Appello siano errati e senza addurre ragioni di fatto o di diritto, in grado di inficiare la tenuta logica della motivazione. La censura, in ogni caso, non tiene conto che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso 5 Ct Il Consigli stensore Il Presidente AnnaiRtVJ Salva fovere D di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già soffert nevono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerozione e deve essere detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen., sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23 giugno 2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01). Nel caso in esame, non rileva il cumulo globale delle pene espiate, come sembra ipotizzare il ricorrente, ma occorre fare riferimento ai cumuli parziali e valutare in tale ambito i presupposti per un'eventuale ingiusta detenzione determinata dall'illegittimità dell'ordine di esecuzione. 3.11 secondo motivo è fondato. L'affermazione della Corte di Appello, secondo cui "il rigetto dell' istanza comporta il non accoglimento della richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore", non tiene conto che OD era stato ammesso al beneficio del patrocino a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, con delibera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'art. 130 bis, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in tema di Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (amministrativo, contabile e tributario) prevede che "quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiai;
ata inammissibile, il difensore non ha diritto alla Ati" ivz+k.; liquidazione del compenso"`:/ e casi e me nza i riparazione è stata rigettata, sicché la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dell'onorario del difensore secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.R. ) ,hAtt tr&cze:ut. uu rk4 c-tz cLiT. . 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alla omessa liquidazione dell'onorario del difensore dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Milano. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla omessa liquidazione dell'onorario del difensore dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Milano. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Deciso il 16 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore k Penale Sent. Sez. 4 Num. 22855 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra ordinanza, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. nell'interesse di IO OD in relazione alla detenzione subita in esecuzione per 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte di Appello, inoltre, non ha accolto la richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore. 1.1. La vicenda ha avuto il seguente iter: - IO OD è detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Monza del 17/12/2016; -il G.I.P. del Tribunale di Monza con provvedimento depositato in data 14/09/2018, in accoglimento della istanza formulata da OD nel proc. n. 232/2018 SIGE, aveva disposto a cura del Pubblico Ministero il ricomputo della pena da scontare in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Busto IO il 25/8/2006, "eliminando l'errore in esso contenuto costituito dalla duplicazione del computo della pena" di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa, inflitta con sentenza della Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983, derivante dall'avere inserito nel calcolo complessivo sia la pena inflitta con quella sentenza, sia la pena inflitta dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, di anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa;
-a seguito della richiesta, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza aveva emesso in data 12/03/2019 un provvedimento di rideterminazione della pena, dando atto della correzione dell'errore materiale contenuto nel cumulo del 25/08/2006, della decorrenza della pena dal 24/09/2013 e del fine pena mai essendo stato il ricorrente condannato all'ergastolo; -OD aveva, quindi, chiesto la riparazione per ingiusta detenzione rappresentando di avere prima espiato la pena di 6 anni di reclusione dal 15/06/1980 al 17/12/1984 (tenuto conto della liberazione anticipata e di un anno dapprima condonato ai sensi del d.P.R 856/86 e poi espiato per revoca beneficio il 17/11/2003) e successivamente quella di 17 anni di reclusione comprensiva dei 6 anni già espiati. -la Corte, con ordinanza del 15/02/2021, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola intempestiva, perché proposta oltre il termine di due anni dall'ultimo giorno di detenzione assunta come ingiusta e, comunque, l'aveva ritenuta infondata nel merito, rilevando che ogni periodo di detenzione, patito 2 dall'istante dopo la data di emissione dell'ordine di esecuzione erroneo, aveva trovato un suo legittimo titolo in una condanna irrevocabile ( come specificato nel dettaglio), sicché l'errore nel provvedimento di cumulo della Procura di Busto IO del 25/08/2006 non aveva causato alcun giorno di detenzione senza titolo;
- tale ultima ordinanza era stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15/02/2021, con cui si era rilevata l'illegittimità delle decisione sulla intempestività dell'istanza. 1.2. In sede di rinvio, come detto, la Corte di Appello ha ritenuto infondata nel merito l'istanza, rilevando che OD non aveva subito alcun periodo di detenzione "sine titulo". 2 Avverso l'ordinanza della Corte di Appello, il richiedente ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto che in ogni caso, per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico, la pena, anche scomputando i 6 anni erroneamente conteggiati, sarebbe stata sempre di anni 30 di reclusione. Secondo il difensore, OD aveva espiato, dapprima, la condanna a 6 anni di reclusione di cui alla sentenza del 1982, dal 15/6/1980 al 17/12/1984 e, successivamente, la condanna a 17 anni di reclusione, comprensiva dei 6 anni, di cui alla sentenza del 1997. In concreto aveva così espiato anni 32 mesi 6 e giorni 10 effettivi di reclusione in carcere e quindi una pena superiore a 30 anni: infatti, in forza del cumulo della Procura di Busto IO, era stato rimesso in libertà il 4/11/2011, dopo 32 anni 6 mesi e 10 giorni effettivi di carcere e non dopo 30 anni, quindi con una maggiore espiazione di almeno 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione. Inoltre la Corte avrebbe errato nell'individuare il residuo pena complessivo in anni 35 mesi 11 e giorni 7 diversamente da quanto attestato nel cumulo di Busto IO ( anni 35 mesi 5 e giorni 7), onde, senza i 6 anni duplicati, il residuo pena sarebbe stato inferiore a 30 anni. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte rigettato la richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore. La Corte non aveva considerato che OD era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, la liquidazione gli era dovuta ex lege anche nel caso di rigetto dell'istanza. 2. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Domenico A.R. Seccia, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della 3 ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di liguia:úne del compenso al difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve ritenersi fondato solo con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Pacifica è la sussistenza, a seguito della sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte Costituzionale, del diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena): la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste, tuttavia, solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). 2.1 La Corte di Appello ha dato atto che OD era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa con sentenza della Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983 e aveva espiato la pena in custodia cautelare dal 15/06/1980 al 5/03/1983 (anni 2 mesi 8 giorni 22) e in carcerazione definitiva dal 7/03/1983 al 17/12/1984 (anni 1 mesi 9 e giorni 11) ottenendo 180 giorni di liberazione anticipata e indulto per anni 1 di reclusione. Con sentenza della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in quella sede e quelli già giudicati con la sentenza su indicata e la pena complessiva era stata calcolata in anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa (con assorbimento della condanna a anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa). L'assorbimento della pena di cui alla sentenza del 19/04/1982 in quella di cui alla sentenza del 6/06/1997 era sfuggito al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto IO perché il presofferto di anni 4 mesi 6 e giorni 3 di reclusione avrebbe dovuto essere computato non già nell'ambito del primo cumulo parziale, bensì nell'ambito del secondo cumulo parziale. La Corte ha, indi, rilevato, procedendo al corretto ricalcolo del cumulo, che: - in relazione alla sentenza sub 1) (primo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova de1111.1.1979 doveva essere espiata la pena di anni 2 mesi 6 4 di reclusione e, in virtù del presofferto di anni 1 e giorni 20 di reclusione, residuava la pena di anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
- la sentenza sub 2) (primo cumulo parziale) della corte di appello di Genova del 19/04/1982 non doveva essere considerata, perché assorbita in quella sub 4) della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 e il presofferto di anni 4 mesi 6 giorni 3 doveva essere computato nella pena di cui a tale ultima sentenza;
- in relazione alla sentenza sub 3) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova del 19.12.1989 doveva essere espiata la pena di anni 10 di reclusione di cui anni 2 di reclusione condonati, con un residuo di anni 8 di reclusione;
- in relazione alla sentenza sub 4) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 doveva essere espiata la pena di anni 17 di reclusione comprensiva della pena di cui alla sentenza sub 2) e, dedotto il presofferto per tale ultima condanna di anni 4 mesi 6 giorni 3, residuava la pena di anni 12 mesi 5 giorni 27 di reclusione;
- in relazione alla sentenza sub 6) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 30/03/2000 doveva essere espiata una pena di anni 2 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 7) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 12/11/2001 doveva essere espiata la pena di anni 2 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 8) (secondo cumulo parziale ) della Corte di Appello Genova del 22/01/2004, doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione in aumento della pena inflitta con la sentenza sub 4); - in relazione alla sentenza sub 9) (secondo cumulo parziale) della Corte di Appello di Milano del 28/04/2004 doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione Il calcolo complessivo della pena residua da espiare ammontava ad anni 35 mesi 11 giorni 7 di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen. in anni 30 di reclusione . Per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico che fissa in 30 anni il tetto massimo, l'errore del Pubblico Ministero di Busto IO nel provvedimento di cumulo -ha osservato la Corte- è stato di fatto neutralizzato. 2.2.A tale percorso argo mentativo, coerente con i dati riportati, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, ribadendo la sussistenza di un periodo di detenzione sine titulo, senza, tuttavia, indicare sotto quale profilo i calcoli effettuati dalla Corte di Appello siano errati e senza addurre ragioni di fatto o di diritto, in grado di inficiare la tenuta logica della motivazione. La censura, in ogni caso, non tiene conto che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso 5 Ct Il Consigli stensore Il Presidente AnnaiRtVJ Salva fovere D di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già soffert nevono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerozione e deve essere detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen., sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23 giugno 2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01). Nel caso in esame, non rileva il cumulo globale delle pene espiate, come sembra ipotizzare il ricorrente, ma occorre fare riferimento ai cumuli parziali e valutare in tale ambito i presupposti per un'eventuale ingiusta detenzione determinata dall'illegittimità dell'ordine di esecuzione. 3.11 secondo motivo è fondato. L'affermazione della Corte di Appello, secondo cui "il rigetto dell' istanza comporta il non accoglimento della richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore", non tiene conto che OD era stato ammesso al beneficio del patrocino a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, con delibera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'art. 130 bis, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in tema di Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (amministrativo, contabile e tributario) prevede che "quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiai;
ata inammissibile, il difensore non ha diritto alla Ati" ivz+k.; liquidazione del compenso"`:/ e casi e me nza i riparazione è stata rigettata, sicché la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dell'onorario del difensore secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.R. ) ,hAtt tr&cze:ut. uu rk4 c-tz cLiT. . 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alla omessa liquidazione dell'onorario del difensore dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Milano. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla omessa liquidazione dell'onorario del difensore dell'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Milano. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Deciso il 16 aprile 2024.