Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, ne' tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. (Nella specie, il verbale e la sentenza depositata indicavano come terzo componente del collegio un giudice diverso da quello indicato nel dispositivo letto in udienza; la S.C. ha dichiarato la nullità assoluta della sentenza e rinviato la causa al giudice a quo, ritenendo irrilevante la correzione del verbale di udienza e della sentenza depositata disposta dal medesimo giudice sulla base di apposito ricorso proposto dalla parte resistente nelle more del procedimento di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SIRTORI 50, presso lo studio dell'avvocato ESTER PAESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE MORCAVALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI SPA già BONIFATI s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 13266/97 proposto da:
HI US O IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SIRTORI 50, presso lo studio dell'avvocato ESTER PAESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE MORCAVALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 203/97 del Tribunale di COSENZA, depositata il 21/02/97 R.G.N.1712/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SILVETTI (si riporta agli scritti);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso n.13266/97, il rigetto dell'altro ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.7.1994 IM HI impugnava, davanti al Pretore del Lavoro di Cosenza, le sanzioni disciplinari irrogategli dalla s.p.a. Bocoge, dal 16.2.1994 in poi ed il licenziamento per giusta causa intimatogli il 10.5.1994, invocando l'annullamento degli indicati provvedimenti e a reintegra nel proprio posto di lavoro. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito con sentenza del 9.11.1995 rigettava il ricorso. Proposto appello da parte dell'attore, con la resistenza della società datrice di lavoro, il Tribunale di Cosenza, con sentenza depositata il 21.2.1997, confermava l'impugnata sentenza pretorile, compensando le spese del grado tra le parti.
Osservava il Tribunale che la società convenuta aveva inflitto all'HI, tra il gennaio e aprile 1994, cinque sanzioni disciplinari, nella forma della sospensione dal servizio e delle retribuzioni, in relazione ad altrettante assenze ingiustificate. Le ultime tre di queste sanzioni erano state confermate dal collegio arbitrale i quale le riduceva a tre giorni di sospensione, mentre non si provvedeva in relazione alle prime due sanzioni trattandosi di provvedimenti irrogati prima dei venti giorni precedenti la costituzione del collegio arbitrale. Con lettera del 24.4.1994 la società, oltre a comminare una nuova sospensione di tre giorni aveva contestato la gravità del comportamento complessivo e la gravità della condotta globalmente considerata, sospendendo il dipendente cautelativamente dal servizio fino all'esito della procedura disciplinare che si concludeva con la lettera di licenziamento per giusta causa ex artt. 2119 c.c. e 95, punto 3 del ccnl. In ordine alle prime due sanzioni disciplinari, sulle quali non si era pronunziato il collegio arbitrale, il Tribunale esprimeva un giudizio di piena legittimità, osservando, quanto alla prima, che il ricorrente, assente per malattia, non si era fatto trovare a casa nella fascia oraria stabilita dall'art.93 del cit. ccnl per le visite di controllo, ne' aveva dimostrato di essersi trovato nella necessità di allontanarsi dal domicilio in detta fascia oraria, quanto alla seconda sanzione, rilevava il Tribunale che il ricorrente non aveva inviato nel prescritto termine di tre giorni il certificato medico attestante la dedotta malattia. Del tutto legittimo veniva ritenuto, infine, il licenziamento, ritualmente preceduto da contestazione nel termini di legge, in quanto "il comportamento globale del lavoratore, unitariamente considerato, si è dimostrato particolarmente grave, perché sintomatico di una spiccata propensione del lavoratore a violare coscientemente non solo i doveri imposti dalla contrattazione collettiva, ma, prima ancora, i doveri di diligenza e correttezza che sono alla base del rapporto fiduciario che si instaura tra il dipendente e il datore di lavoro". Il Tribunale, in particolare, dichiarava inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l'eccezione concernente la violazione del "ne bis in idem", sul presupposto che l'ultima sanzione disciplinare relativa all'ultimo episodio (del 12.4.1994) avrebbe consumato il potere disciplinare, sicché, in mancanza di nuova infrazione, non poteva giustificarsi il licenziamento.
In ogni caso, l'eccezione non era fondata: il licenziamento era, comunque, inammissibile ancorché intimato a seguito di più fatti già singolarmente sanzionati, laddove gli stessi fatti - complessivamente valutati - non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (cita Cass. 18.2.1995,n. 1747). Avverso detta sentenza. notificata il 14.3.1997, l'HI ha proposto, con atto notificato il 30.4.1997 ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 7.6.1997.
Con ordinanza del 27.6.1997 il Tribunale di Cosenza. in accoglimento dell'istanza formulata dalla società intimata, pronunziava ordinanza di correzione materiale della propria sentenza del 21.2.1997, disponendo che sia nel verbale di udienza del 14.2.1997 (conclusasi con la lettura del dispositivo), sia nell'intestazione della sentenza medesima il nome di uno dei tre membri del collegio giudicante, erroneamente indicato RI OD, venisse sostituito dall'altro nominativo NT O" effettivamente partecipe all'attività deliberante. Nell'ordinanza il Tribunale partiva dal presupposto che la procedura di correzione non fosse impedita dalla circostanza che la sentenza era stata già oggetto di ricorso per cassazione (cita: Cass. n. 11809/93). Relativamente alla parte corretta, la sentenza del Tribunale è stata impugnata dall'HI davanti a questa Corte ex art. 288, u.c. c.p.c., con ricorso notificato il 10.10.1997, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso notificato il 18.11.1997.
In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso proposto con atto del 30.4.1997 - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 276 e 158 c.p.c. - il ricorrente rileva la nullità della sentenza impugnata perché emessa in violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante. non essendovi coincidenza tra i giudici che hanno redatto il verbale di discussione e quelli che hanno redatto e letto il dispositivo.
Col secondo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem, violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge 20.5.1970 n. 300, degli artt. 2119 e 2106 c.c., e degli artt. 93.94 e 95 ccnl per i dipendenti delle imprese edili;
violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio (art. 360. nn. 3 e 5 e.p.c.) - lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla società per una infrazione che era stata già in precedenza sanzionata con altro provvedimento disciplinare (sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata con lettera del 27.4.1994). Il ricorrente contesta altresì l'avviso del Tribunale riguardo alla inammissibilità dell'eccezione del ne bis in idem, in quanto eccezione nuova in grado di appello: in tale grado, piuttosto, è stata data una prospettazione diversa dei di fatti di causa come esposti in primo grado, dal quali emergeva chiaramente il profilo del bis in idem.
Col terzo motivo - denunziando la violazione dell'art.7 della legge n.300/70, degli artt. 93,94 e 95 ccnl edili, e art. 1362 c.c.,
sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica;
violazione dell'art. 1260 cod.nav., e del principio dell'immediatezza della sanzione;
violazione degli artt. 5 della legge n. 638/83 e 4 del d.m. 25.2.1984, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio (art. 360, nn. e 5 c.p.c.) - il ricorrente lamenta che il Tribunale erroneamente ha sostenuto la legittimità della prima sanzione disciplinare inflitta dal datore di lavoro al ricorrente in relazione all'assenza dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità: al sensi degli artt.5 della legge n.638/83 e 4 del d.m. 25.2.1984, infatti, la visita di controllo, non esaurendosi nella visita domiciliare. può proseguire nel giorno successivo Pure censurabile, a giudizio del ricorrente, è la statuizione del Tribunale in ordine alla legittimità della seconda sanzione, sproporzionata rispetto all'infrazione. Violata è altresì la regola dell'immediatezza nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari impugnate. Il licenziamento disciplinare è infine, oltre che illegittimo per la violazione del ne bis in idem, sproporzionato perché non tiene conto della riduzione delle pregresse sanzioni operate dalla decisione del collegio arbitrale. Con il quarto motivo - deducendo la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio - il ricorrente contesta il giudizio del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto contrario al doveri di diligenza e di correttezza posti a base del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, il comportamento complessivo del lavoratore.
Con l'unico motivo del secondo ricorso - denunziandosi la violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 437, 276 e 158 c.p.c., in relazione all'art.360, n. 3 c.p.c. - si lamenta l'inammissibilità della procedura di correzione abnormemente utilizzata dal Tribunale di Cosenza, e si invoca la cassazione della sentenza così corretta.
Il primo motivo del ricorso 30.4.1997 merita accoglimento, con assorbimento di tutti gli altri motivi, compreso quello esposto nel secondo ricorso.
Va premesso che nella fattispecie, come risulta dal verbale dell'udienza di discussione in II grado e dal successivo dispositivo della sentenza, mentre nel primo il Tribunale era composto dal Presidente dr. Copani, dal giudice relatore dr.ssa Ruberto e dal terzo giudice, vice pretore onorarlo dr. Dodaro, nel dispositivo il Collegio giudicante figurava composto dal dr. Copani, dalla dr.ssa Ruberto e dal vice pretore onorario dr. Pacillo. La composizione del Collegio figurante nell'intestazione della sentenza di appello era identica a quella riportata nel verbale dell'udienza di discussione. Dunque, non v'era coincidenza tra i giudici che risultano essere stati presenti alla discussione e giudici che hanno deliberato e letto il dispositivo.
Il Tribunale di Cosenza, accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale, considerato che "per mero errore materiale del cancelliere (giustificato dalla contemporanea presenza di entrambi i vice pretore onorari all'udienza di discussione) era stato inserito il nome del dr. Dodaro e non quello del dr. Pacillo, disponeva che sia nel verbale di udienza del 14.2.1997, sia nell'intestazione della sentenza, il nome "avv. Cristina OD venisse sostituito con il nome "avv.Antonio Pacillo).
Secondo la società resistente l'indicazione del nome di un magistrato nell'intestazione della sentenza diverso da quello riportato nel verbale di udienza collegiale, è errore materiale correggibile con la procedura ex art. 287 c.p.c. (cita al riguardo:
Cass. 8976/92; Cass. ssuu., n. 11853/91 e Cass., 3268/95). A suo giudizio la sentenza che, per errore o per caso fortuito sia stata sottoscritto da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro magistrato che ne faceva parte, non è nulla ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi giudici che componevano il collegio, e si sia trattato di un mero ed involontario scambio di firme, atteso che in tale ipotesi la mancata sottoscrizione del giudice componente del collegio e la sottoscrizione del giudice estraneo sono eventi che non incidono sulla giuridica esistenza e validità della sentenza, la quale risulta affetta da un mero errore materiale eliminabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cita Cass., n. 5077/93). Questo Collegio non ritiene di poter seguire una tale conclusione.
Secondo i principi dettati dal codice di rito è pacifico sia che la decisione deve essere deliberata dagli stessi magistrati componenti il collegio all'udienza di discussione (in quanto l'art.276 c.p.c. dispone che "la decisione è deliberata nel segreto della camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione"), sia che, in caso di inosservanza di tale disposizione, la sentenza è affetta da nullità insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo, al sensi dell'art. 158 c.p.c. per l'illegale composizione dell'organo giudicante.
Come già accennato sopra, la società resistente ha richiamato a suo sostegno la sentenza n. 11853/91 delle Sezioni Unite di questa Corte la quale ha affermato che per dichiararsi la nullità è necessaria la prova della partecipazione al Collegio deliberante di un giudice diverso da quello che aveva assistito alla discussione della causa, e tale prova non può risultare dalla sola indicazione -nell'intestazione della sentenza - del magistrato non tenuto alla sottoscrizione, con un nominativo diverso da quello riportato nel verbale dell'udienza di discussione, innanzitutto perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, risolvendosi nella riproduzione dei dati di detto verbale.
Tale sentenza ha precisato che, benché la pronuncia giurisdizionale venga ad esistenza con l'apposizione delle firme del presidente e dell'estensore, i quali, adempiendo detta formalità, fanno propria l'intera decisione, comprensiva dell'intestazione, contenente il nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, si deve rilevare che dal verbale dell'udienza di discussione - il quale essendo redatto dal cancelliere fa piena prova, fino a querela di falso, dei nominativi dei magistrati componenti il Tribunale - e dalla riserva da costoro espressa, alla fine dell'udienza, di prendere la decisione nella camera di consiglio, che di quest'ultima costituisce il naturale prosieguo, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all'udienza collegiale, e tale presunzione è rafforzata dalla considerazione che tra le funzioni del presidente del collegio, a norma dell'art. 276 c.p.c., vi è quella di controllare che i magistrati presenti nella camera di consiglio" s'identifichino con quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Nell'occasione, peraltro, le SS.UU poiché i nominativi riprodotti nell'intestazione della sentenza non coincidevano con quelli riportati nel verbale di udienza. dotato quest'ultimo di fede privilegiata e, quindi, a prevalere rispetto alla prima. concludevano nel senso che doveva presumersi l'esistenza di un errore materiale, compiuto nella trascrizione dell'intestazione della sentenza, come tale correggibile con il rimedio previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. La compiuta motivazione della sentenza appena rievocata ne mostra all'evidenza l'ininvocabilità per risolvere il caso di specie nel quale - come sopra descritto - non sussiste una difformità tra i nominativi indicati nella intestazione della sentenza rispetto a quelli che figurano nel verbale di udienza. Tra i due documenti esiste, invero, piena corrispondenza: senonché la difformità esiste tra il verbale di udienza di discussione - cui deve riconoscersi, come si è visto, la fede privilegiata - e l'intestazione del dispositivo, documento questo proprio del rito del lavoro (non preso in considerazione dalla sopra citata sentenza riguardante una controversia civile ordinaria) a sua volta dotato di fede privilegiata e destinato, come noto, a prevalere sull'eventuale difforme contenuto della sentenza.
Di fronte a questa situazione non può trascurarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui con la lettura del dispositivo, il quale costituisce il momento centrale della decisione, i membri del collegio presenti a tale adempimento assumono con tale atto la paternità della statuizione, come delibata in camera di consiglio e resa pubblica in tutta la sua portata vincolante per le parti, sicché ove, come nella specie, il collegio che dà lettura del dispositivo sia nella sua composizione diverso da quello risultante dal verbale dell'udienza di discussione si viene a determinare un contrasto radicale tra due riscontri documentali, entrambi dotati di fede privilegiata, che si traduce in una nullità insanabile di tutta la sentenza. come tale non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.
Per le ragioni che precedono, accolto il primo motivo del ricorso principale, con declaratoria di nullità della sentenza impugnata, restano assorbiti sia gli ulteriori motivi, sia il ricorso successivamente proposto dall'HI avverso la medesima sentenza unitamente all'ordinanza di correzione pronunziata dal Tribunale di Cosenza al quale va rimessa la causa anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso n. 5635/97 e dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, nonché il ricorso n. 13266/97.
Cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999