Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15958 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 64337 96 1 595 8 / 03 SUPREMA DI CASSAZIONE E REPUBBLICA ITA ISTRAZION IN NOME DE AI SENSI DEL D.P.R. 2004 G E E 5 DA N. IA - B ESENTE R Oggetto LL. A A T U B. TA IB SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IA R 1 13 T R E N. T Composta dagli Ill.mi gg Magistrati A M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.GN. 8938/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere 12100/99 Consigliere Cron. 32470 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64334 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFFICIO II DD SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2003 legis;
432 ricorrente -1-
contro
ALASKA SRL;
intimato e sul 2° ricorso n° 12100/99 proposto da: ALASKA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MINESTRONI GIOVANNI, giusta procura in calce;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO FINANZE, UFFICIO II DD S BENEDETTO DEL TRONTO;
intimati avversO la sentenza n. 235/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato AIELLO che si riporta ai motivi di ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del -2- ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo A seguito della tassazione, da parte dell'Ufficio imposte dirette di San Benedetto del Tronto, del reddito dichiarato dalla società Alaska s.r.l. per l'anno 1990, nonostante la richiesta di esenzione decennale dalle imposte IRPEG ed ILOR, ai sensi dell'art. 105 del D. P. R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dall'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la stessa società Alaska ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno. Quest'ultima, con sentenza n. 43 in data 21 marzo la1998, accoglieva il ricorso, rilevando che precedente società di persone composta dagli stessi soci della Alaska oltre che dalle loro coniugi, aveva cessato di fatto l'attività, per cui si era concretizzata una nuova attività produttiva ai sensi delle norme sopra citate, come era emerso anche dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno. L'Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Ancona, rilevando che l'accertamento litigioso aveva origine dal rigetto della richiesta del beneficio e dell'agevolazione 2 previsti dalla legge n. 64 del 1986. Avendo lo stesso Ufficio impugnato dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale la decisione n. 10 del 21 marzo 1998 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso della società della richiesta deiAlaska in ordine al rigetto benefici litigiosi, si faceva osservare che la decisione sull'appello inerente all'accertamento per l'anno d'imposta 1990 sarebbe dipeso direttamente dalla sorte dell'altra impugnazione. La Commissione regionale, con sentenza numero G 235/06/98, depositata il 17 dicembre 1998, rigettava l'appello dell'Ufficio, compensando tra le parti le spese del giudizio. La decisione veniva motivata con riferimento alla sentenza della stessa Commissione n. 233/06/98, pubblicata 10 stesso giorno, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avversO la decisione n. 10, sopra citata, della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno. n. 233/06/98 La motivazione della sentenza n. viene qui di seguito sintetizzata. Osservava in particolare la Commissione regionale, attenendosi al principio di diritto secondo cui, al fine di determinare se si tratta di una nuova 3 iniziativa produttiva, assume rilevanza la potenzialità produttiva della nuova società in rapporto alla produzione precedentemente effettuata dall'impresa titolare del precedente impianto, per cui compete l'agevolazione litigiosa nel caso in cui la costituzione della società di capitali abbia comportato un aumento della capacità produttiva. Alla luce di tale principio, la Commissione, regionale, esaminate le risultanze processuali, compresa la relazione inerente al positivo sopralluogo effettuato dall'Ufficio tecnico erariale, e dopo aver anche rilevato che nell'atto di accertamento l'Ufficio non faceva alcuna menzione della presunta esistenza di continuità con altre pregresse iniziative, riteneva ricorrere nella fattispecie i presupposti di legge che determinano il diritto alle agevolazioni per cui è causa. Avverso tale sentenza il Ministero delle finanze, nonché, inutilmente ed inammissibilmente, lo stesso Ufficio delle imposte dirette di San Benedetto del Tronto, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società Alaska s.r.l. si è costituita con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Motivi della decisione I due ricorsi, proposti nei confronti della medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con l'unico motivo, il Ministero delle finanze deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 legge 1* marzo 1986, n. 64, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ. sulla Osserva in particolare il Ministero che, G scorta della giurisprudenza enunciata nella sentenza della Commissione tributaria centrale n. 3282 del 14.6.1996, la Commissione regionale avrebbe fondato il suo giudizio sull'aumento di potenzialità produttiva della nuova società rispetto alla precedente. In realtà, però, secondo il ricorrente principale, i giudici di merito non avrebbero considerato che l'aumento di produttività non era stato né riscontrato dall'Ufficio delle imposte dirette, né dall'Ufficio tecnico erariale, né dimostrato dalla stessa società contribuente. Quanto alla documentazione prodotta da quest'ultima, di essa non si sarebbe dovuto tener conto perché inerente "a censure nuove dedotte per la prima volta in grado di appello". Inoltre si tratterebbe si 5 documenti del tutto irrilevanti. Rileva poi 1'amministrazione finanziaria che i giudici di merito avrebbero ignorato del tutto le ragioni per le quali l'Ufficio aveva invece ritenuto insussistente la nuova iniziativa produttiva. Vengono in particolare valorizzati, in questo contesto, diversi elementi di fatto che erano stati posti in risalto dall'amministrazione nel corso del giudizio e che sarebbero stati immotivatamente negletti dalla Commissione regionale. In realtà, Osserva in conclusione il Ministero delle finanze, si sarebbe dovuto ritenere che l'opificio della società Alaska non costituiva un'entità а sé stante, essendo stato realizzato al solo scopo di assorbire l'attività produttiva della s.n.c. preesistente, denominata "MC2 di IA DO e AR IO, per la quale era stata già concessa l'esenzione decennale ILOR. Il motivo non è fondato. Emerge con chiarezza dalla sintesi appena svolta delle doglianze sollevate dal Ministero delle finanze che il ricorrente principale, pur denunciando la violazione di norme di legge, in realtà non sottopone a critica il principio di diritto in base al quale la Commissione regionale è pervenuta alla sua decisione, vale a dire quello secondo il quale assume rilevanza la potenzialità produttiva della nuova società in rapporto alla produzione precedentemente effettuata dall'impresa titolare del precedente impianto, per cui compete l'agevolazione litigiosa nel caso in cui la costituzione della società di capitali abbia comportato un aumento della capacità produttiva. Il motivo, in effetti, senza considerare la doglianza, generica e perciò inammissibile, inerente all'utilizzazione della documentazione prodotta in appello dalla società contribuente, si limita a criticare la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone 1'insufficienza. Sotto questo specifico profilo, si deve rilevare che, in realtà, la Commissione regionale ha motivato il suo convincimento insufficientemente ordine alla ricostruzione fattuale posta а base della sua decisione. In particolare, la Commissione, premesso che alla luce del sopralluogo positivo dell'UTE e della documentazione in atti, si doveva ritenere che la precedente società aveva di fatto cessato la propria attività per cui si era venuta a realizzare una nuova attività produttiva, rileva che nell'atto di accertamento l'Ufficio non fa alcuna menzione della presunta esistenza di continuità con altre pregresse 7 iniziative;
che la sequenza delle operazioni societarie (stipula del contratto di finanziamento, distinta delle spese sostenute per il rendiconto presentato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, l'erogazione del finanziamento in conto capitale) costituiva un complesso di elementi sufficienti per dimostrare che si trattato di un insediamento produttivo nuovo;
che la visita ispettiva si era rivelata dell'UTE, pur richiesta dall'Ufficio, favorevole alla contribuente. Si tratta di una motivazione logica e coerente, i cui singoli passaggi non vengono, tra l'altro, nemmeno specificamente criticati nel ricorso principale. Quanto agli elementi sfavorevoli alla tesi della contribuente che la Commissione regionale avrebbe immotivatamente trascurato, è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ○ rilevabile d'ufficio le 8 argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale esclusivamente spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, concludenza, controllarne l'attendibilità e la quelle scegliere tra le risultanze istruttorie ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti Cass., Sez. Lavoro, 8 dalla legge (cfr., ex multis, maggio 2000, n. 5806). Con il ricorso incidentale, la società Alaska s.r.l. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria 360, n. 5,motivazione, ai sensi dell'art. relativamente alla statuizione della cod. proc. civ., impugnata inerente alla compensazione delle sentenza spese del giudizio. Viene in particolare denunciata l'illogicità della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che giustifica la compensazione delle spese di lite Osservando che "trattasi di esenzioni richieste nell'anno 1987". Il motivo non è fondato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermazione del principio secondo cui Il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 comma 9 secondo cod. proc. civ., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" e la relativa statuizione presunzione di conformità a diritto assistita da una in sede di legittimità, con il solo non censurabile ove i motivi vengano esplicitati essi limite che - non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti erronea о illogica (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2000, n. 319). Nessuna illogicità, tuttavia, è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, che con il riferimento temporale citato, da porre in relazione all'altro contenuto nella parte iniziale della decisione, nella quale, con richiamo alla sentenza di primo grado, viene evocata la sentenza della Commissione tributaria centrale, già citata, del 14.6.1996, n. 3282, ha evidentemente inteso riferirsi al consolidarsi della giurisprudenza della Commissione tributaria centrale nel senso dei principi affermati solo in epoca - il 1996 - successiva a quella nella quale la controversia è insorta. Segue alle svolte considerazioni il rigetto di entrambi i ricorsi. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente di cassazione.
P.Q.M.
10 Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 12 febbraio 2003. Il Presidente Il consigliere est. s Guido Francesco Cristarella Orestano Guido Raimondi دے کے صدری نے حمد Castrella Oreston E SUPRE T R O C IL CANCELLIERE doit Luigi Riitano ERIA 23/011.2003 DEPOSITATO IN CAL IL CANCELLIERE 01 oggi,_ dot Riitano