Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già prevista dall'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma deve essere interpretata secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare più efficacemente le condotte di chi, colpito da una misura di prevenzione, commetta taluni reati, a prescindere dunque dall'essere consumati o solo tentati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
01009-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2615 GEPPINO RAGO UP 26/11/2021 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 23351/2021 PIERO MESSINI D'AGOSTINI IU COSCIONI Relatore ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI NO GI nato a [...] il [...] IT OV nato a [...] il [...] AR AC AR nato a [...] il [...] TI NO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. VALERIO IMPELLIZZERI, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO MANCUSO per AR RO e LO IU, dell'Avv. FRANCESCO PIZZUTO per ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI TROINA, dell'Avv. CATERINA TI RANDO per ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ANTIUSURA ETNEA e TI SA IU, il quale ha concluso come da conclusioni e note spese depositate;
udito il difensore di TI NO GI, Avv. FRANCESCO SIRACUSANO, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Udito il difensore di IT OV e AR AC AR, l'Avv. STEFANIA RANIA, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; Udito il difensore di AR AC AR, Avv. ANDREA GIANNINO', il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; uditi i difensori di TI NO AN, Avv. ANTONINA APRILE e Avv. IU RAPISARDA, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di IA, con sentenza del 14 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui TI OR LU e TI OR IN erano stati condannati per i reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, e UI NN e IS CU LO per il capo B) dell'imputazione: il capo B) era relativo alla tentata estorsione aggravata commessa ai danni di IS RO, TI NS PE e LO PE per indurli a cedere la titolarità dei rapporti giuridici derivanti da tre preliminari di acquisto di terreni o a rinunciare ai diritti derivanti da tali contratti e quindi di consentire agli imputati di divenire possessori dei fondi e dei diritti connessi alla loro titolarità; il capo C) riguardava la tentata estorsione commessa ai danni di CA PU GA per il medesimo fine di cui al capo che precede, relativo ad altro terreno.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di TI OR LU. Il difensore osserva che i giudici della Corte di appello avevano abbinato alla tentata estorsione di cui al capo B) la circostanza aggravante prevista dall'art.7 legge 203/91 nella forma del cd. "metodo mafioso" in una vicenda giudiziaria in cui l'imputato non era riuscito a realizzare alcuna costrizione sulle vittime delle condotte estorsive;
sul punto rileva che TI OR LU non era stato emissario di gruppi criminali, non possedeva una propria autonoma capacità persuasiva derivante dalla forza di intimidazione di alcun vincolo associativo, non aveva mai adoperato modalità comportamentali in grado di determinare una condizione di assoggettamento ed omertà nei soggetti passivi del reato, non aveva mai speso un nome che evocasse un gruppo mafioso, né era mai stato considerato dalle vittime soggetto di spessore criminale;
inoltre, le condotte intimidatorie erano state assolutamente inefficaci per determinare la condizione di assoggettamento e di omertà tipica del metodo mafioso;
i giudici della Corte di appello avevano erroneamente creduto di ricostruire il fatto ispirandosi al paradigma del delitto tentato circostanziato, presumendo la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e collegandola ad elementi concomitanti alle condotte intimidatorie, mentre avrebbero dovuto inquadrare la vicenda all'interno della differente ipotesi del delitto circostanziato tentato, che si verifica proprio quando la circostanza non si è ancora compiutamente realizzata, attenendo ad una fase successiva della condotta o, come nel caso in esame, all'evento intermedio, rientrando nel proposito criminoso dell'agente 2 Showro 1.2 I difensore eccepisce inoltre che non era sufficiente, per ritenere configurabile l'aggravante, la convergenza di interessi tra UI e TI OR LU, i comuni obiettivi, la compartecipazione ad una violenta aggressione, i precedenti penali di UI, il timore ingenerato nelle vittime e la condizione di reticenza manifestata dalle stesse, in quanto si trattava di elementi estranei alla condotta ed alle intenzioni dell'agente; per poter ritenere sussistente il "metodo mafioso" era indispensabile che l'intimidazione venisse accompagnata da elementi aggiuntivi, dimostrativi o almeno rivelatori della voluta particolare strumentalità dell'azione delittuosa;
inoltre, nelle aree ad alta densità mafiosa, quale quella ricadente nel "Parco dei Nebrodi", l'applicazione della circostanza avrebbe potuto essere facilitata dalla pericolosa presenza di elementi di carattere ambientale, in grado di integrare in modo quasi automatico il "metodo mafioso" Il difensore rileva che le minacce e gli atti intimidatori non avevano mai visto la presenza, accanto a quella di TI OR LU, di soggetti riconducibili a sodalizi mafiosi;
il ricorrente non aveva potuto approfittare del “contesto ambientale" nel quale aveva agito, né "beneficiare" della fama criminale dell'associazione radicata nei territori di riferimento del Parco dei Nebrodi proprio perché non apparteneva ad alcuna famiglia mafiosa 2. Propone ricorso l'Avv. Michele Pansera nell'interesse di UI NN.
2.1 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in quanto le captazioni acquisite non solo apparivano sprovviste di univocità probatoria, ma erano state interpretate, in risposta a specifico motivo di appello che ne chiedeva una rilettura, in modo assolutamente difforme dal loro tenore letterale, senza che tale scelta ermeneutica venisse giustificata in sentenza e senza l'indicazione di elementi di riscontro esteriore che giustificassero una lettura delle captazioni innovativa rispetto alla mera indicazione letterale;
inoltre, nella parte in cui si trattava l'appello del Pubblico Ministero, si fornivano interpretazioni degli accadimenti che poi venivano ribaltate nella parte in cui si riferiva l'appello della difesa. Il difensore osserva che in atto di appello si era evidenziato come l'attività captativa era stata realizzata da IS nel proprio studio e che la registrazione del 17 novembre 2016 era l'atto più importante del processo ed era stata eseguita da IS RO, che registrava personalmente dopo aver attirato UI nel proprio studio: la quasi totalità del processo si reggeva su tale registrazione e l'interpretazione letterale della trascrizione, se correttamente valutata, avrebbe azzerato ogni ulteriore indizio di riscontro, in quanto UI indicava testualmente un debito da parte di PE LO e che, in Shomm mancanza di restituzione delle somme, chiedeva di essere inserito nella proprietà dei terreni pro quota (come risultava anche l'allegato n.38-ROS di IA); in appello si era quindi chiesto di riconoscere il credito vantato da UI e di considerare che altri soggetti, già denunciati da IS e convocati dai carabinieri, avrebbero potuto vendicarsi ed uccidere i maiali nel terreno di IS;
si era anche richiamata la conversazione n.4433 del 14 ottobre 2016, rilevando come la stessa evidenziasse la piena conoscenza delle persone offese delle indagini ed anche del fatto che UI non avesse alcun interesse personale dei terreni, oltre ad essere tanto furbo da essersi accorto delle investigazioni a suo carico e del ruolo tenuto nelle indagini dai tre soci;
il difensore rileva poi che l'aggressione subita da IS e TI NS veniva descritta in sentenza in due modalità differenti e diametralmente opposte, la prima per assolvere il coimputato AR, la seconda per legare l'episodio alla vicenda dei terreni, sebben da nulla potesse desumersi tale correlazione;
anche per la vicenda del morso all'orecchio di LO non vi era alcuna certificazione medica e sarebbe stata notata da IS, senza che venisse individuata la conversazione o l'atto di indagine che confermassero tale ultima affermazione.
2.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91: l'affermazione della Corte di appello secondo cui le vittime erano terrorizzate dal fare mafioso di UI e specificava che tale atteggiamento aveva prodotto in capo alle stesse reticenza e poca collaborazione con le forze dell'ordine era smentita dagli atti e dalla sentenza impugnata, posto che LO e IS avevano agito quali agenti provocatori, non solo operando ed eseguendo atti di indagine solitamente propri della P.G. (registrazioni audio di colloqui), ma soprattutto mantenendo un continuo contatto con i Carabinieri;
la Corte di appello aveva anche dimenticato le chiare affermazioni di TI NS, che aveva definito gli atti intimidatori come provenienti da "quattro maniacioti che come ti vedono si nascondono", e l'assoluzione di UI dal reato associativo;
del tutto apodittica era poi l'affermazione di condotte chiare attribuibili a UI ed idonee ad esercitare una coartazione psicologica con modalità di tipo mafioso (si faceva richiamo alla conversazione registrata da IS, che veniva allegata).
2.3 Il difensore lamenta l'erronea applicazione anche dell'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo cod.pen., visto che l'unica azione posta in essere con la presenza di più persone era quella relativa all'aggressione subita da IS e TI, che non era finalizzata al compimento della presunta attività estorsiva: leggendo le captazioni (che si allegavano) si comprendeva che UI era sceso 4 Schmom dall'autovettura per andare in soccorso di IS (come affermato dallo stesso IS).
2.4 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 71 del D.Lgs. 159/11 in quanto ritenuta erroneamente contestabile e sussistente anche in caso di delitto tentato: lo specifico riferimento della norma alle singole disposizioni incriminatrici, senza citazione delle corrispondenti fattispecie tentate, rivelava l'intenzione del legislatore di ricomprendere solo i reati consumati, e non quelli tentati.
3. Propone ricorso l'Avv. Stefania Raina nell'interesse di UI NN.
3.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva completamente ignorato i motivi di appello, affidandosi ad un uso distorto della prova logica, che aveva consentito la valorizzazione di congetture ai fini della dimostrazione della responsabilità di UI;
alla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, la difesa aveva dissentito perché non sussisteva il movente di indurre le persona offese a rinunciare all'acquisto dei terreni, visto che per l'acquisto di proprietà private non rilevava il Protocollo di Legalità cd. CI (che nasceva per contrastare le infiltrazioni mafiose nelle procedure di concessione dei privati dei terreni del Parco dei Nebrodi, sottoscritto tra i Comuni ed il Prefetto di Messina, che aveva richiesto la necessità di certificazione antimafia per tutte le aziende che chiedevano di gestire i terreni) e che la moglie di UI era stata attinta da provvedimento interdittivo da parte della Prefettura di Messina di revoca della certificazione antimafia, per cui il ricorrente non era, né direttamente né per interposta persona, interessato all'acquisto dei terreni oggetto di preliminare di vendita da altri soggetti. Il difensore osserva che con riguardo al primo degli atti intimidatori (uccisione dei maiali di IS) ed al secondo (furto dei capi di bestiame di IS) non si rinvenivano elementi a carico di UI, come pure per il mazzo di fiori con il bigliettino intimidatorio ricevuto da LO;
per quest'ultimo fatto, TI OR LU e CA RT, sicuramente ignari di essere intercettati, avevano commentato in una intercettazione che sicuramente i fiori li avevano messi i tre soci per far arrestare qualcuno;
quanto all'episodio del pestaggio di IS e TI NS, attraverso l'intercettazione ambientale si comprendeva come l'intervento di UI era stato rivolto a far sì che gli aggressori non se la prendessero con IS e che il motivo dell'aggressione non erano i terreni, ma la realizzazione di una strada e il ritrovamento di una piantagione di marijuana in seguito ad una "soffiata", circostanze alle quali UI era estraneo. Schnoon 5 Il difensore osserva che la trascrizione della conversazione fatta da IS RO in data 16 novembre provava inequivocabilmente che UI pretendeva soltanto che gli fossero restituiti dai tre soci i soldi provento di affari leciti, senza alcun interesse per i terreni;
la sentenza non motivava neppure sulle dichiarazioni delle persone offese, che difettavano sua dal punto di vista della attendibilità intrinseca che estrinseca.
3.2 Insussistente era, a parere della difesa, l'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, perché era mancata l'efficacia intimidatoria come conseguenza della manifestazione di appartenenza ad un più vasto contesto criminale qualificabile sia per modulo organizzativo che per le finalità perseguite;
rileva il difensore che UI era stato assolto dal capo A), in cui gli veniva contestata la partecipazione all'associazione.
4. L'Avv. Stefania Rania propone ricorso anche nell'interesse di IS CU LO.
4.1 Il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva considerato i motivi di appello, che avevano dimostrato che alcuni fatti -il ricorrente avrebbe avuto la funzione di coadiuvare UI NN e AP ST nelle condotte finalizzate a coartare la volontà di libera contrattazione delle persone offese- avevano una valenza del tutto neutra ed alternativa ed erano certamente incapaci di dimostrare un collegamento diretto alle responsabilità imputate al ricorrente. Il difensore osserva che per l'acquisto di proprietà private non rilevava il Protocollo di Legalità cd. CI (che nasceva per contrastare le infiltrazioni mafiose nelle procedure di concessione dei privati dei terreni del Parco dei Nebrodi, sottoscritto tra i Comuni ed il Prefetto di Messina, che aveva richiesto la necessità di certificazione antimafia per tutte le aziende che chiedevano di gestire i terreni) e che la moglie di IS CU era stata attinta da provvedimento interdittivo da parte della Prefettura di Messina di revoca della certificazione antimafia, per cui il ricorrente non era, né direttamente né per interposta persona, interessato all'acquisto dei terreni oggetto di preliminare di vendita da altri soggetti;
il ricorrente non aveva partecipato ai quattro episodi degli atti intimidatori e il suo ruolo non era concretamente percepibile, visto che le persone offese lo evocavano non come una persona verso la quale nutrivano timore.
4.2 Insussistente era, a parere della difesa, l'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, perché era mancata l'efficacia intimidatoria come conseguenza della manifestazione di appartenenza ad un più vasto contesto criminale qualificabile 6 Shum sia per modulo organizzativo che per le finalità perseguite;
anche su tale punto la sentenza impugnata non motivava, e le prove addotte a carico di IS CU erano chiaramente indiziarie.
5. Propongono ricorso i difensori di TI OR IN.
5.1 Il difensori osservano come il decidente avesse fondato il proprio convincimento su un risultato di prova dissimile da quello reale: senza ripercorrere quanto già rilevato circa la mancanza di elementi in atti che potessero coinvolgere TI OR IN tanto con riguardo al primo degli atti intimidatori (uccisione dei maiali di IS) quanto al secondo (furto dei capi di bestiame di IS), appariva opportuno evidenziare che dall'esame delle conversazioni intercettate si evinceva che il movente del litigio avvenuto il 30 novembre 2016 era del tutto svincolato dalla questione dei terreni (tanto che lo stesso giudice di primo grado aveva notato che il tenore delle telefonate strideva con la tempistica dell'aggressione) e quindi non poteva assurgere ad elemento di prova di colpevolezza del ricorrente per la contestata condotta;
dalla lettura dell'intercettazione ambientale del 30.11.2016 ore 18.36 si intuiva che TI OR LU rinfacciava a TI NS di essere responsabile dell'arresto del cognato e lo scontro fisico era avvenuto tra di loro, non essendo provato che il ricorrente avesse partecipato all'aggressione. Parimenti travisata ed assertiva, a parere della difesa, era la deduzione della Corte di appello circa il ritenuto collegamento tra TI OR IN e UI, visto che l'unico episodio in cui il ricorrente si trovava insieme a UI era quello del 30 novembre 2016 e che TI OR IN agiva per un interesse proprio, non ricollegabile in alcun modo a UI. Ulteriore motivo di doglianza riguardava l'interpretazione distorta degli elementi probatori in atti compiuta dalla Corte di appello con riguardo ai fatti di cui al capo C), in particolare sulla ritenuta parzialità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CA PU per timore: a prescindere dal fatto che CA PU aveva più volte precisato di non essersi mai sentito minacciato, dagli atti del procedimento emergeva tutt'altro rispetto a quanto dedotto dal giudice di appello;
non appariva poi sconfessata dagli atti la tesi secondo cui TI OR IN aveva lecitamente raggiunto l'accordo con CA PU al fine di subentrare nei compromessi, restituendo allo stesso la caparra già versata;
dal tenore delle conversazioni del 14 ottobre 2016 si evinceva unicamente che IS RO e TI NS PE erano a conoscenza dell'interessamento di TI OR ai terreni di CA PU, non certo che (come ritenuto dalla Corte di appello) il predetto fosse sottoposto ad estorsione;
7 Sh on per quanto sopra argomentato, i difensori deducono il vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen., oltre che di motivazione, avendo la Corte di appello avallato acriticamente la decisione del giudice di primo grado, ora non motivando in alcun modo i propri assunti, ora operando una valutazione assai sommaria ed unilaterale delle risultanze dibattimentali;
deducevano inoltre la violazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc.pen., non essendo stata raggiunta la prova ogni oltre ragionevole dubbio della colpevolezza di TI OR IN.
5.2 I difensori lamentano la errata interpretazione dell'art. 416 bis 1 cod.pen., avendo la Corte di appello, relativamente al reato di cui al capo B), ritenuto configurabile la circostanza aggravante de qua sotto il profilo del metodo mafioso, con argomentazione del tutto assertiva e disancorata dalle emergenze processuali, in quanto il ricorrente: 1) non aveva mai "speso" un nome che evocasse un gruppo criminale;
2) non aveva millantato vicinanza con esponenti di organizzazioni criminali;
3) non aveva utilizzato espressioni minacciose in danno delle persone offese;
4) non aveva assistito a condotte minatorie evocative di tale metodo, né implicite, né esplicite;
5) non aveva comunicato con gli altri asseriti correi in merito a dette condotte estorsive;
6) non era mai stato considerato dalle vittime come soggetto di spessore, come si evinceva dalle intercettazioni dell'8.8.2016 e del 14.10.2016; inoltre, vi era stato un unico contatto telefonico tra TI OR IN e UI in periodo assai antecedente ai fatti in contestazione e, anche a voler ritenere che la vicenda si fosse svolta in un contesto di contiguità mafiosa, non si poteva attribuire automaticamente alle minacce profferite un carattere obiettivo di impiego del metodo mafioso, né si poteva riscontrare un atteggiamento di oggettiva sudditanza psicologica. I difensori deducono il vizio di motivazione anche nella parte in cui i giudici di appello avevano omesso di specificare gli elementi da cui avrebbero rilevato l'effetto intimidatorio suscitato dalla presenza di un sodalizio mafioso e quindi la maggiore efficacia del potere di coartazione in danno delle vittime del reato;
la ricostruzione operata dal giudice estensore attribuiva alla mera presenza di UI la configurabilità dell'aggravante, sebbene TI non avesse compulsato lo stesso al fine di coartare le vittime (anzi, dagli elementi di prova era emerso che era stato UI ad "aizzare" TI). I difensori osservano che lo stesso giudice estensore aveva evidenziato che nessuna esteriorizzazione era attribuibile al ricorrente, che non aveva nemmeno partecipato ad ipotetiche richieste estorsive profferite da altri, ma aveva www. attribuito valenza alla "caratura criminale" di UI, benchè la mera qualifica soggettiva dell'agente o il mero collegamento con la criminalità organizzata non fosse sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante, essendo necessario l'effettivo utilizzo del metodo mafioso;
non era poi stato spiegato da quale dato oggettivo emergesse la conoscenza in capo a TI della caratura criminale di UI e da quale elemento probatorio risultasse che TI OR IN avesse chiesto a UI di intervenire in suo favore nelle trattative con le persone offese;
ricordano, i difensori, che le circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 59 cod.pen., possono essere applicate soltanto se conosciute o conoscibili del reo.
5.3 I difensori eccepiscono l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen., in quanto non risultava provata la sincronica presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della asserita minaccia e, dunque, il maggior effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercitava sulla vittima.
5.4 I difensori lamentano che la sentenza impugnata appariva viziata anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, contenendo la motivazione mere formule stilistiche, desumendo la congruità della pena inflitta al ricorrente unicamente dal titolo di reato contestato, senza tenere conto della pressocchè incensuratezza del ricorrente, della sua corretta condotta processuale e della assenza di carichi pendenti;
era poi pur vero che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non era necessario che fossero esaminati tutti i parametri dell'art. 133 cod.pen., essendo sufficiente specificare a quale si fosse fatto riferimento, ma era altrettanto vero che i parametri dovevano essere riferiti al caso di specie e che nessun pregio poteva avere un percorso argomentativo basato su clausole di stile riferite a tutti gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare opportuno inquadrare la vicenda ed esprimere alcune considerazioni in merito ai ricorsi proposti. Come enunciato nelle sentenze di merito, il territorio del Parco dei Nebrodi era interessato da contratti di affitto stipulati in favore di aziende contigue o riferibili a gruppi criminali che, in tal modo, riuscivano ad accedere ai contributi dell'Agea e della Comunità Europea;
era stato pertanto stipulato un protocollo di legalità in base al quale era necessario il possesso della certificazione antimafia per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione dei terreni del parco, con la conseguenza che le aziende che non avevano tale requisito avevano spostato le proprie attenzioni sul mercato privato;
in tale contesto erano maturate le I hon condotte estorsive ai danni di IS RO, TI NS PE e LO PE (capo B) e CA PU GA (capo C), che avevano stipulato contratti preliminari per l'acquisto dei terreni e che quindi, secondo le sentenze di merito, avevano subito gravi intimidazioni per recedere dai preliminari. Passando ai motivi di ricorso avverso le sentenze di condanna, si deve rilevare che le stesse, relativamente al reato di cui al capo B) si basano non solo sulle dichiarazioni delle persone offese, ma anche sui riscontri risultanti dalle intercettazioni delle conversazioni tra gli stessi e dai servizi di osservazione e, soprattutto, sugli atti di intimidazione subiti, consistiti nella uccisione e decapitazione di quattro suini di proprietà di IS RO, con il sangue dei quali erano state tracciate tre croci e due lettere G sulla porta del garage di IS (logicamente i giudici di merito hanno affermato che le croci si riferivano al numero dei soci-persone offese del reato di cui al capo B e le due lettere G ai nomi di battesimo di LO PE e TI NS PE), nel furto di alcuni capi di bestiame ai danni di IS RO, nell'aggressione ai danni di TI NS PE e IS RO, nel mazzo di fiori ricevuto da LO PE con un biglietto in cui era scritto "LO arrivasti siggiti" (interpretato come un avviso a sbrigarsi a fare quello che era da fare), nel morso subìto dallo stesso LO ad opera di UI;
tutti questi elementi sono stati logicamente interpretati come un tentativo di costringere le persone offese a recedere dai contratti, considerata la contiguità temporale tra le minacce e gli atti di intimidazione, e l'interesse manifestato dai ricorrenti all'acquisto dei terreni.
1.1. Ciò premesso, il ricorso di TI OR LU, relativo soltanto alla contestata aggravante di cui all'art. 7 1.203/91 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), deve ritenersi inammissibile: infatti, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la stessa per i rapporti del ricorrente con il coimputato UI, soggetto legato da una storica appartenenza a sodalizi mafiosi, presente al "pestaggio" subito da TI NS e IS RO, che aveva quindi determinato nelle vittime quella particolare coartazione determinata dall'utilizzo del metodo mafioso;
a tale riguardo, si deve considerare che "ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune" (Sez.5, 10 wn Sentenza n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 01); tale è sicuramente il caso in esame, in cui le persone offese si erano trovate al cospetto di un gruppo di persone, tra cui TI OR LU, che agivano con le tipiche modalità proprie di una associazione criminale, tanto che le persone offese per risolvere la questione relativa ai terreni avevano ritenuto di doversi rivolgere al capoclan TU IA nella convinzione della matrice mafiosa della tentata estorsione (si veda, a tale proposito, la motivazione contenuta alle pagine 106 e seguenti della sentenza di primo grado). Quanto alla compatibilità tra l'aggravante ed il delitto tentato, si deve rilevare che in tema di tentata estorsione aggravata ex art. 7 cit., l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta, essendo poi necessario che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo;
pertanto, nessun dubbio sussiste che l'aggravante in parola possa sussistere anche in ipotesi di reato tentato, nel quale si verificano tutti gli elementi sopra richiamati (minaccia e convinzione della persona offesa di trovarsi al cospetto di un gruppo criminale), dipendendo la mancata consumazione del reato soltanto dalla resistenza opposta dal soggetto passivo del reato.
2. Il ricorso proposto dall' l'Avv. Michele Pansera nell'interesse di UI NN è inammissibile.
2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito;
la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. 11 ན་ཀདང་ན Nel caso in esame, nel primo motivo di ricorso si enfatizza la conversazione del 17 novembre 2016, per giustificare l'esistenza di un credito di UI nei confronti di LO, chiedendo una interpretazione contraria a quella del giudice di appello, che ha evidenziato come del credito parli soltanto UI, senza alcuna conferma da parte di IS, ma soprattutto senza considerare la conversazione del 16 novembre 2016, nel corso della quale i giudici di merito osservano che il tono delle minacce è completamente sganciato dal preteso credito ("E i terreni di là ve ne dovete andare!"), e che comunque UI agisce anche nell'interesse di altre persone estranee all'asserito credito (PA ST LO, TI OR LU e TI OR IN) con minacce rivolte anche a persone estranee all'asserito credito (IS RO e TI NS PE), il chè è sufficiente per ritenere manifestamente infondato il motivo di ricorso. Analogamente, le rimanenti censire sono tutte relative al merito della decisione: la presenza di UI alla aggressione ai danni di TI NS PE e IS RO, è stata ritenuta correttamente collegata alla tentata estorsione, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa TI NS PE (riportate a pag. 15 della sentenza di primo grado: "Durante l'aggressione ricordo che UI disse che non dovevano andare più in quei terreni, che dovevano perdere tutto"), delle affermazioni di TI OR LU intercettate il 23/12/2016, che precisava a CA RT che la colpa di TI NS PE era stata quella di assecondare le richieste relative ai terreni per poi tirarsi indietro (pag.69 sentenza primo grado); quanto alla tesi secondo cui la presenza di UI sarebbe stata soltanto tesa a difendere IS RO, la Corte di appello osserva logicamente che "UI perseguiva coerentemente la strategia che fino a quel momento aveva seguito, e cioè tenere in qualche misura aperto il dialogo con il IS, con il quale aveva un rapporto di pregressa conoscenza, contando sul fatto che alla fine avrebbe ceduto ed avrebbe convinto gli altri soci a cedere, a loro volta, alle richieste estorsive" (pag.26 sentenza di appello); il morso di UI all'orecchio di LO è stato visto da IS RO, che ne parla nella conversazione intercettata con TI NS PE, e notata da un militare verbalizzante (pag.62 e 63 della sentenza di primo grado e pag. 26 della sentenza di appello) 2.2 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. valgono le considerazioni già espresse a proposito del motivo di ricorso proposto da TI OR LU: UI è il soggetto noto per la sua affiliazione al clan di TU IA, tanto che le persone offese hanno la convinzione che sia stato mandato proprio dal capo clan, e a quest'ultimo si rivolge la persona offesa 12 OM LO per risolvere la questione, che IA conosceva in quanto informato dallo stesso UI (pag. 107 e 108 sentenza di primo grado).
2.3 La manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen. deriva dalla già constatata finalità dell'aggressione posta in essere ai danni di TI NS PE e IS RO, commessa da UI, TI OR IN e TI OR LU.
2.4 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, deve essere ricordata la differenza tra tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato: nel primo caso quando le circostanze sono state interamente realizzate, perché riguardano elementi preesistenti o concomitanti alla esecuzione del reato, nel secondo le circostanze non sono state realizzate perché attinenti a una fase successiva, ma rientrano pur tuttavia nella previsione-volizione dell'agente. Ciò premesso, si deve ritenere che l'aggravante di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 159/2011 (che prevede un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione) rientri nella prima delle due figure sopra richiamata, trattandosi di elementoche preesiste alla esecuzione del reato;
a tale proposito, appare opportuno riportare la motivazione della sentenza di questa Corte n. 22039 del 11/12/2018, D'Arrigo, Rv. 275823 01: "la difesa sostiene che la norma ove è prevista la circostanza aggravante in parola, nell'elencare i delitti cui essa è ricollegabile, non richiama espressamente anche le ipotesi del tentativo per i medesimi delitti. La suddetta linea interpretativa, se pur affermata dalla dottrina e in talune pronunce di legittimità, non può essere seguita. Se è vero, infatti, che l'autonomia del tentativo rispetto al reato consumato costituisce un principio oramai consolidato in dottrina ed in giurisprudenza, e che il delitto tentato costituisce già un reato perfetto, presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti per l'esistenza di un reato, con l'estrinsecazione di una condotta che ha già manifestato compiutamente tutta la propria carica di disvalore, ciò non significa, tuttavia, che quando la legge penale richiama, per determinati effetti, la fattispecie "principale", senza alcun riferimento alle figure della consumazione e/o del tentativo, la disposizione attenga sempre e soltanto al reato consumato. Seguendo la prospettiva già tracciata dalla sez. quinta di questa Corte (sentenza n. n. 809 del 17/02/2000, rv 216457-01, ribadita da Cass. Sez. 6 n. 36640 del 10.7.2014, Rizzo, rv 260334-01), è opportuno, invece, ricercare di volta in volta l'intenzione del 13 Susun legislatore, identificando la "ratio" della disposizione, onde stabilire se nella specifica disposizione normativa possa dirsi ricompresa o meno l'ipotesi del tentativo. Come già affermato nella sentenza n. 36640/2014 (cit.), che questo collegio ritiene di condividere, va ribadito che "...nel caso in esame, per vero, tale operazione interpretativa risulta assai agevole, poiché l'inasprimento di pena previsto dalla su menzionata disposizione trova la sua ragione giustificativa nell'avvertita necessità di contrastare in maniera più decisa ed efficace, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, il comportamento di coloro che, colpiti da un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, non indugiano a commettere reati di particolare natura (tra i quali quello di estorsione). Siffatta carica di disvalore è riscontrabile, indiscutibilmente, anche nel tentativo di tali delitti, tenuto conto del fatto che consumazione e tentativo riflettono rispettivamente la lesione effettiva e la lesione potenziale dello stesso bene oggetto di tutela, onde la "ratio" della norma induce a ritenere che l'aggravante riguardi anche il tentativo, restando in tal modo salvaguardato il principio di legalità penale. Tale soluzione, del resto, risulta pienamente conforme al principio generale di diritto per il quale ineriscono al tentativo tutte le circostanze che, come quella di cui si discute, attenendo ad una particolare qualificazione dell'agente, riguardano elementi preesistenti o concomitanti all'esecuzione del reato." Il principio ispiratore che conduce in subiecta materia ad un'interpretazione ancorata alla ricerca della effettiva volontà del legislatore, così distaccandosi da una meccanicistica interpretazione letterale della disposizione, è stato ancora ribadito dalla recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 40985 del 19.4.2018, Di Maro e altro rv 273752) ove è stato affrontato e risolto nello stesso senso (mutatis mutandis) l'analogo e parallelo problema relativo all'estensibilità del sequestro preventivo previsto dall'art. 12 sexies d.l.
8.6.1992 n. 306 ai reati presupposto (al di là dall'aspetto letterale della disposizione) anche nella forma del tentativo, purché 00 (in questo specifico caso) sia aggravati ex art. 7 dl 13.5.1991 n. 152. Va pertanto confermata l'interpretazione della norma che esalta la volontà del legislatore il quale, nel corso del tempo, ha sempre più allargato l'applicazione dell'art. 7 I. 575/65 (oggi art. 71 del Tu I. 159/2011) sino a ricomprendere anche ipotesi contravvenzionali e delitti contro la pubblica amministrazione."; alla luce delle suddette argomentazioni, il motivo è pertanto da ritenere manifestamente infondato.
3. Il ricorso proposto dall'Avv. Stefania Rania nell'interesse di UI NN è inammissibile 14 sibimu 3.1 Si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584 Il ricorso, redatto per la maggior parte del contenuto con la tecnica del copia-incolla, non si confronta in alcun modo con le motivazioni della Corte di appello sia sotto il profilo della responsabilità di UI sia sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91 (ora 416 bis 1 cod.pen.), risolvendosi nel resto in generiche considerazioni sugli artt. 192 e 533 cod. proc.pen., con conseguente inammissibilità dello stesso.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di IS CU LO è inammissibile.
4.1 Il motivo di ricorso relativo alla responsabilità di IS CU LO non si confronta con le sentenze di merito, che hanno ritenuto sussistente il suo interesse dell'acquisto dei terreni in base alla conversazione intercettata l'1/11/2016 in cui il figlio del ricorrente, parlando con la madre, faceva riferimento ad un terreno acquistato da IL "che aveva fottuto al papà", al fatto che aveva svolto attività di intermediazione per far incontrare UI e LO il 4 agosto 2016, dopo l'episodio dello sgozzamento dei maiali, alla considerazione che avevano di lui le persone offese quali persona di fiducia di UI, all'avere accompagnato PI ST LO nell'occasione in cui 15 5.1m- questi si era recato da IS RO per avere una copia dei contratti preliminari, all'incontro organizzato dal ricorrente tra UI e LO nel corso del quale il primo aveva minacciato il secondo, al rimprovero fatto dal ricorrente a LO per aver sporto denuncia per lo sgozzamento dei maiali (pag.30 e 31 della sentenza di appello), tutti fatti riferiti dalle persone offese e riscontrati dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione.
4.2 Altrettanto generico è il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), non essendovi alcun confronto con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pag.32 e 33 della sentenza impugnata.
5. Il ricorso di TI OR IN è inammissibile.
5.1 Il ricorrente contesta la responsabilità per il reato di cui al capo B), proponendo un motivo analogo a quello del ricorrente UI, secondo il quale la causale del pestaggio ai danni di TI NS PE sarebbe da ricercare nel fatto che quest'ultimo aveva denunciato il cognato di TI OR LU e che lo scontro fisico era stato soltanto tra TI NS PE e TI OR LU: a tale proposito si deve rilevare che TI NS PE ha affermato (si vedano dichiarazioni riportate a pag. 15 della sentenza di primo grado) che "UI mi colpì con un pugno al viso ed a seguire incitava gli altri a colpirmi con calci e pugni. Ricordo che TI OR NI colpì anche con due schiaffi IS al fine di tenerlo lontano da me e dai miei aggressori. Durante l'aggressione ricorso che UI disse che non dovevano andare più in quei terreni e che dovevano perdere tutto"; tali affermazioni coincidono perfettamente con il racconto dell'accaduto che ha fatto IS RO sia al maresciallo CI che a LO, compresi i pugni dati dal ricorrente a IS (pag.54 e 55 sentenza di primo grado); pertanto risultano dimostrati sia la partecipazione del ricorrente alla aggressione che il motivo della stessa, con conseguente manifesta infondatezza del motivo. Altrettanto manifestamente infondata è la censura sulla mancanza di comunanza di interesse tra il ricorrente e UI, alla luce della motivazione contenuta a pag.36 della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che se anche il ricorrente agiva per un interesse proprio, si è mosso in sinergia con i coimputati, come risulta non solo dalla partecipazione all'aggressione ai danni di IS RO e TI NS PE, ma anche dall'incontro avvenuto tra TI OR LU, TI OR IN e LO, nel corso del quale entrambi pressavano LO per risolvere la questione dei terreni, come riferito dallo stesso LO e confermato dal fatto che i telefoni cellulari dei tre Sim 16 agganciavano la stessa cella (pag.18 e 19 sentenza di primo grado) quando poi si svolgeva l'incontro a casa di LO, dai plurimi contatti tra il ricorrente e LO per organizzare l'incontro (pag.45 sentenza di primo grado) e dal riferimento ai "maniacioti" (i due TI OR sono di Maniace) come soggetti di cui UI si era servito per spaventare le persone offese (pag. 26 sentenza di primo grado). Quanto al reato di cui al capo C) (tentata estorsione aggravata ai danni di CA PU, nel corso dell'incontro tra LO e i due TI OR era stato preteso anche che LO contattasse CA PU per ottenere un incontro comune nel corso del quale tutti avrebbero dovuto rinunciare ai contratti preliminari già conclusi, incontro che avveniva poi a casa di LO, al quale era presente CA PU, e nel corso dello stesso veniva intimato, con atteggiamento minaccioso, la suddetta rinuncia (pag.18 e 19 sentenza di primo grado); il fatto che l'atteggiamento minaccioso fosse stato tenuto nell'occasione dal solo TI OR LU è irrilevante, vista la presenza del ricorrente all'incontro, che lui stesso aveva organizzato;
così come irrilevante è il fatto che CA PU non abbia riferito di minacce esplicite, visto il tenore delle sue dichiarazioni riportate a pag. 95 della sentenza di primo grado (...almeno tre volte sono stato avvicinato da tre persone che non conosco, ma che so essere di Maniace...a tale incontro erano presenti sempre i tre giovani Maniacioti, i quali mi intimavano di abbandonare tali terreni (quelli di Contrada Curtò-Santa Lucia) perdendo la caparra, perché se li dovevano prendere loro") e che la condotta estorsiva ai suoi danni era stato oggetto delle conversazioni riportate alle pagine 98 e 99 della sentenza di primo grado tra IS RO e TI NS PE (sulle quali il motivo di ricorso propone una inammissibile diversa valutazione); i giudici di merito hanno anche motivato sulla "reticenza" di CA PU GA a fornire informazioni, non facendo i nomi dei soggetti con i quali aveva parlato, indicati come i "maniacioti", malgrado TI OR IN lo avesse contattato telefonicamente più volte dopo la conclusione del compromesso (pag.97 sentenza primo grado); coerentemente con le risultanze istruttorie, pertanto, la Corte di appello ha considerato le dichiarazioni di CA PU palesemente parziali. E' opportuno poi ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, 17 5.6mm. " eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204): la sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra la versione alternativa dei fatti proposta dal ricorrente, che è risultata contraddetta dalle risultanze processuali.
5.2 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91, la sentenza impugnata ha operato un richiamo alla motivazione per il coimputato TI OR LU, nei confronti del quale si era osservato che la presenza accanto al ricorrente di una figura legata da una storica appartenenza a sodalizi mafiosi (UI) aveva determinato quella particolare coartazione psicologica propria dell'utilizzo del metodo mafioso;
a ciò si deve aggiungere che già la sentenza di primo grado aveva messo in luce l'atteggiamento poco collaborativo delle persone offese, preoccupate di eventuali ritorsioni ancora peggiori degli "episodi sopra richiamati" (pag.108 sentenza primo grado), con ciò riferendosi alla uccisione dei maiali con utilizzo del sangue per disegnare tre croci e due G, al furto del bestiame patito da IS RO, al mazzo di fiori con biglietto minatorio ed al morso subito da LO ed al pestaggio subito da TI NS PE, tutti indicativi del cd. metodo mafioso, essendo atti tipicamente (soprattutto il primo) collegati nell'immaginario collettivo ad organizzazioni mafiose.
5.3 Relativamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen., si richiamano le considerazioni relative all'identico motivo di ricorso proposto dall'Avv. Michele Pansera nell'interesse di UI NN 5.4 Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, la Corte di appello ha esposto congrua 18 Shim motivazione a pag.38 della sentenza impugnata, evidenziando la considerevole durata nel tempo delle pressioni estorsive cui sono state esposte le vittime e le gravi modalità esecutive delle condotte minatorie, con particolare riferimento all'aggressione fisica, di cui anche il ricorrente è stato protagonista;
deve pertanto ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
gli imputati devono inoltre, in virtù del principio della soccombenza, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili LO PE e IS RO che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge;
da Associazione Antiracket e Antisura di Troina, che liquida in complessivi € 3.510,00 oltre accessori di legge;
da Associazione Anriracket ed Antiusura Etnea, che liquida in complessivi € 3.5100,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Caterina TI Rando;
da TI NS PE, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di IA con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente PE Coscioni Geppino Rago Minese GrownСмолян DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GEN. 2022 CANCELLIERE 19 Claudia Pianelli,