Art. 16. Successione aperta all'estero
Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano ed anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.
Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, attestante la loro regolarita' formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.
Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano ed anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.
Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, attestante la loro regolarita' formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.