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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP SI, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1373/2024 R.G. mediante l'applicativo Microsoft Teams ai sensi degli artt. 127-bis
c.p.c. e 196-duodecies disp. att. c.p.c.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. LAURA BERNAUDO in sostituzione dell'avv. ANDREA RUOCCO e, per la parte convenuta, l'avv. RAIMONDO
TA in sostituzione degli avv.ti MATTEO TA e
CALOGERO LANZA.
I difensori, ai sensi dell'art. 196-duodecies, comma 2, disp. att. c.p.c., dichiarano la loro identità ed assicurano che nei luoghi da cui sono in collegamento non sono presenti soggetti non legittimati, né sono in atto collegamenti con altri soggetti.
L'avv. BERNAUDO precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. TA precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP SI, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il 16 marzo (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO in persona dei procuratori speciali in forza dei poteri Controparte_1 conferiti con verbale del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre 2024 (p. iva
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Matteo P.IVA_1
AR e RO NZ, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente per OGGETTO: carta di credito revolving.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21 dicembre 2024 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale e, premesso Controparte_1 di avere stipulato il 21 luglio 2003 un contratto di finanziamento per l'acquisto di autovettura con concessione di una linea di credito a mezzo di carta c.d. revolving, chiedeva di «a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.; b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.».
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 19 marzo 2025, veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che, esperita, aveva esito negativo e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – L'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace – sollevata dalla resistente – è infondata.
È ius receptum che “[q]ualora in giudizio vengono proposte varie domande, subordinate l'una al rigetto dell'altra, deve escludersi il cumulo, ai fini della determinazione della competenza, e
l'individuazione del giudice alla cui cognizione e devoluta la controversia deve avvenire con riguardo alla domanda di maggior valore” (Cass., n. 3076/1981; Cass., n. 90/1972).
Oltre all'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi, Parte_1 ha chiesto di dichiarare la invalidità dell'intero contratto di finanziamento
[...] revolving ed è noto che in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c., alla cui stregua «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che
è in contestazione», subisce una deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia comunque chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2850/2018, 2737/2012,
21529/2004 e 8958/1998). Poiché il finanziamento è stato concesso per l'importo di € 12.000, che è superiore alla soglia idonea a radicare la competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., è il
Tribunale a dover conoscere l'intera controversia (v., a contrario, anche l'ordinanza
Trib. Bologna del 26 marzo 2025 prodotta da . CP_1
3. – In premessa le domande di accertamento della nullità avanzate dal ricorrente vanno dichiarate ammissibili in quanto sorrette da un interesse rilevante ex art. 100
c.p.c.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “[l]a locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cass., n. 10703/2025).
Né l'inammissibilità può derivare dal “divieto di frazionamento” di un'unica pretesa sostanziale. Il frazionamento postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi sicché il Giudice successivamente adito, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne il carattere abusivo. Allo stato, infatti, il frazionamento è solamente potenziale e non può dunque essere accertato.
Peraltro, anche a voler accogliere la qualificazione del resistente, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito insieme a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine non integra gli estremi dell'abuso del processo.
Infatti, il divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito
– relativa al quantum debeatur – contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato, afferente all'an debeatur.
Ciò premesso, ha in primo luogo sostenuto che la clausola di Parte_1 determinazione degli interessi è nulla per indeterminatezza ex art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett.
n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), poiché “il contratto si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”.
La domanda di nullità è fondata.
Emerge per tabulas che parte ricorrente il 21 luglio 2003 ha concluso un contratto di credito al consumo con Linea s.p.a. – successivamente incorporata in CP_1
– tramite il fornitore del bene finanziato (il quale ha evidentemente agito in forza
[...] di convenzione stipulata con la società finanziatrice) e che contestualmente ha sottoscritto un contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della dante causa della resistente.
Le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) prevedono “TAN massimo 16,25%, TAEG massimo 22,61%…salvo eventuali variazioni che verranno idoneamente comunicate” (cfr. la parte in alto del documento contrattuale).
Ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultra-legale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultra-legale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto (quale, e.g., il successivo invio della carta di credito revolving con lettera in cui è indicato il tasso).
In forza delle previsioni appena richiamate i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (art. 124, comma 4,
T.U.B. ratione temporis applicabili).
Nella specie non è stata validamente convenuta per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali in cui il tasso di interesse poteva essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata né, invero, è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione.
La clausola così predisposta viola le previsioni di legge, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Dalla lettura delle condizioni ci si avvede che la misura degli interessi non è sufficientemente determinata: essa, infatti, non è pari al 16,25%, ma risulta semmai compresa in uno spettro che va dallo 0 % al 16,25%. In altre parole, il tasso applicato
è stato individuato dalla resistente all'interno di tale forbice edittale e il vizio genetico del contratto non può essere sanato in fase esecutiva peraltro unilateralmente.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art. 124, comma 5, T.U.B., il TAEG sostitutivo da applicarsi al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 21 luglio 2003 tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
L'accoglimento della prima domanda avanzata dal ricorrente comporta l'assorbimento delle restanti che sono state articolate solo in via subordinata.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000, ridotto del 25 % in ragione della semplicità della questione affrontata e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa con riferimento alla fase studio, introduttiva e decisionale e inclusa la fase di trattazione che va liquidata, essendo state depositate note ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza successiva all'invio in mediazione, secondo i minimi in ragione della bassa complessità dell'adempimento.
Non può disporsi la distrazione ex art. 93 c.p.c. giacché il difensore della parte vittoriosa l'ha sì richiesta, ma non ha contestualmente dichiarato di avere anticipato le spese che, infatti, non risultano pagate. Difetta pertanto uno dei due presupposti alla cui concorrenza è subordinata la pronuncia di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1373/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie la domanda principale proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta revolving stipulato con l 21 luglio 2003 Controparte_1 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 21 luglio 2003;
2) dichiara assorbite le altre domande proposte in via subordinata;
3) condanna rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,75 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre C.U. e diritti rapportati al valore effettivo della lite e oltre € 165,92 a titolo di esborsi per il procedimento di mediazione, senza disporre la distrazione in favore del difensore per le ragioni indicate in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
EP SI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP SI, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1373/2024 R.G. mediante l'applicativo Microsoft Teams ai sensi degli artt. 127-bis
c.p.c. e 196-duodecies disp. att. c.p.c.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. LAURA BERNAUDO in sostituzione dell'avv. ANDREA RUOCCO e, per la parte convenuta, l'avv. RAIMONDO
TA in sostituzione degli avv.ti MATTEO TA e
CALOGERO LANZA.
I difensori, ai sensi dell'art. 196-duodecies, comma 2, disp. att. c.p.c., dichiarano la loro identità ed assicurano che nei luoghi da cui sono in collegamento non sono presenti soggetti non legittimati, né sono in atto collegamenti con altri soggetti.
L'avv. BERNAUDO precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. TA precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP SI, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il 16 marzo (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO in persona dei procuratori speciali in forza dei poteri Controparte_1 conferiti con verbale del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre 2024 (p. iva
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Matteo P.IVA_1
AR e RO NZ, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente per OGGETTO: carta di credito revolving.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21 dicembre 2024 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale e, premesso Controparte_1 di avere stipulato il 21 luglio 2003 un contratto di finanziamento per l'acquisto di autovettura con concessione di una linea di credito a mezzo di carta c.d. revolving, chiedeva di «a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.; b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.».
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 19 marzo 2025, veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che, esperita, aveva esito negativo e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – L'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace – sollevata dalla resistente – è infondata.
È ius receptum che “[q]ualora in giudizio vengono proposte varie domande, subordinate l'una al rigetto dell'altra, deve escludersi il cumulo, ai fini della determinazione della competenza, e
l'individuazione del giudice alla cui cognizione e devoluta la controversia deve avvenire con riguardo alla domanda di maggior valore” (Cass., n. 3076/1981; Cass., n. 90/1972).
Oltre all'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi, Parte_1 ha chiesto di dichiarare la invalidità dell'intero contratto di finanziamento
[...] revolving ed è noto che in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c., alla cui stregua «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che
è in contestazione», subisce una deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia comunque chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2850/2018, 2737/2012,
21529/2004 e 8958/1998). Poiché il finanziamento è stato concesso per l'importo di € 12.000, che è superiore alla soglia idonea a radicare la competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., è il
Tribunale a dover conoscere l'intera controversia (v., a contrario, anche l'ordinanza
Trib. Bologna del 26 marzo 2025 prodotta da . CP_1
3. – In premessa le domande di accertamento della nullità avanzate dal ricorrente vanno dichiarate ammissibili in quanto sorrette da un interesse rilevante ex art. 100
c.p.c.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “[l]a locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cass., n. 10703/2025).
Né l'inammissibilità può derivare dal “divieto di frazionamento” di un'unica pretesa sostanziale. Il frazionamento postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi sicché il Giudice successivamente adito, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne il carattere abusivo. Allo stato, infatti, il frazionamento è solamente potenziale e non può dunque essere accertato.
Peraltro, anche a voler accogliere la qualificazione del resistente, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito insieme a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine non integra gli estremi dell'abuso del processo.
Infatti, il divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito
– relativa al quantum debeatur – contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato, afferente all'an debeatur.
Ciò premesso, ha in primo luogo sostenuto che la clausola di Parte_1 determinazione degli interessi è nulla per indeterminatezza ex art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett.
n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), poiché “il contratto si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”.
La domanda di nullità è fondata.
Emerge per tabulas che parte ricorrente il 21 luglio 2003 ha concluso un contratto di credito al consumo con Linea s.p.a. – successivamente incorporata in CP_1
– tramite il fornitore del bene finanziato (il quale ha evidentemente agito in forza
[...] di convenzione stipulata con la società finanziatrice) e che contestualmente ha sottoscritto un contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della dante causa della resistente.
Le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) prevedono “TAN massimo 16,25%, TAEG massimo 22,61%…salvo eventuali variazioni che verranno idoneamente comunicate” (cfr. la parte in alto del documento contrattuale).
Ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultra-legale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultra-legale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto (quale, e.g., il successivo invio della carta di credito revolving con lettera in cui è indicato il tasso).
In forza delle previsioni appena richiamate i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (art. 124, comma 4,
T.U.B. ratione temporis applicabili).
Nella specie non è stata validamente convenuta per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali in cui il tasso di interesse poteva essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata né, invero, è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione.
La clausola così predisposta viola le previsioni di legge, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Dalla lettura delle condizioni ci si avvede che la misura degli interessi non è sufficientemente determinata: essa, infatti, non è pari al 16,25%, ma risulta semmai compresa in uno spettro che va dallo 0 % al 16,25%. In altre parole, il tasso applicato
è stato individuato dalla resistente all'interno di tale forbice edittale e il vizio genetico del contratto non può essere sanato in fase esecutiva peraltro unilateralmente.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art. 124, comma 5, T.U.B., il TAEG sostitutivo da applicarsi al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 21 luglio 2003 tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
L'accoglimento della prima domanda avanzata dal ricorrente comporta l'assorbimento delle restanti che sono state articolate solo in via subordinata.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000, ridotto del 25 % in ragione della semplicità della questione affrontata e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa con riferimento alla fase studio, introduttiva e decisionale e inclusa la fase di trattazione che va liquidata, essendo state depositate note ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza successiva all'invio in mediazione, secondo i minimi in ragione della bassa complessità dell'adempimento.
Non può disporsi la distrazione ex art. 93 c.p.c. giacché il difensore della parte vittoriosa l'ha sì richiesta, ma non ha contestualmente dichiarato di avere anticipato le spese che, infatti, non risultano pagate. Difetta pertanto uno dei due presupposti alla cui concorrenza è subordinata la pronuncia di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1373/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie la domanda principale proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta revolving stipulato con l 21 luglio 2003 Controparte_1 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 21 luglio 2003;
2) dichiara assorbite le altre domande proposte in via subordinata;
3) condanna rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,75 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre C.U. e diritti rapportati al valore effettivo della lite e oltre € 165,92 a titolo di esborsi per il procedimento di mediazione, senza disporre la distrazione in favore del difensore per le ragioni indicate in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
EP SI