Articolo 40 bis della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 40Articolo 41
Versione
10 ottobre 1993
Art. 40-bis. ((Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.))
Entrata in vigore il 10 ottobre 1993