Articolo 9 della Legge 16 luglio 1974, n. 329
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 agosto 1974
Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata al Ministero della sanita', alle regioni, alle autorita' sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza".
Entrata in vigore il 27 agosto 1974
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