CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2024, n. 26509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26509 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RI, nato in [...] il giorno 19/6/1981 rappresentato ed assistito dall'avv. Pierpaolo Santini - di fiducia avverso la sentenza in data 11/1/2024 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro IN, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avv. Laura Melis nell'interesse della parte civile IA RU che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 26509 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 25/06/2024 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2024 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato RI NT avverso la sentenza in data 22 novembre 2019 del Tribunale di Lucca con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 5, cod. pen.) ai danni di IA RU con condanna a pena ritenuta di giustizia. Il reato risulta contestato come consumato in data 19 febbraio 2015. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). Rileva parte ricorrente che i motivi di appello presentati erano certamente succinti ma specifici essendo negli stessi sostenuto che non ci si trovava in presenza di una truffa quanto di un mero inadempimento contrattuale. Chiede la difesa del ricorrente di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare che il reato in contestazione al NT era estinto per prescrizione già al momento della celebrazione del giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. La sentenza della Corte di appello di Firenze risulta pronunciata in data 11 gennaio 2024 e depositata in cancelleria in pari data. Emerge dall'intestazione della predetta sentenza che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti che non hanno formulato richiesta di trattazione orale, né l'imputato risulta avere manifestato mediante il suo difensore la volontà di comparire nei termini di legge. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per 2 l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499). Risulta dalla sentenza che si è proceduto con "motivazione contestuale" ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguenza che il termine per presentare il ricorso per cassazione ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. era di 15 giorni e veniva pertanto a scadere il 26 gennaio 2024. Il ricorso risulta sottoscritto in data 29 gennaio 2024 e (come da annotazione di cancelleria) risulta essere stato depositato telematicamente lo stesso giorno e, pertanto, è tardivo. 3. L'inammissibilità per tardività del riscorso rende superfluo l'esame del merito dello stesso. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Non si procede alla liquidazione delle spese a favore della parte civile per la presente fase non essendo stata avanzata la relativa richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro IN, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avv. Laura Melis nell'interesse della parte civile IA RU che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 26509 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 25/06/2024 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2024 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato RI NT avverso la sentenza in data 22 novembre 2019 del Tribunale di Lucca con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 5, cod. pen.) ai danni di IA RU con condanna a pena ritenuta di giustizia. Il reato risulta contestato come consumato in data 19 febbraio 2015. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). Rileva parte ricorrente che i motivi di appello presentati erano certamente succinti ma specifici essendo negli stessi sostenuto che non ci si trovava in presenza di una truffa quanto di un mero inadempimento contrattuale. Chiede la difesa del ricorrente di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare che il reato in contestazione al NT era estinto per prescrizione già al momento della celebrazione del giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. La sentenza della Corte di appello di Firenze risulta pronunciata in data 11 gennaio 2024 e depositata in cancelleria in pari data. Emerge dall'intestazione della predetta sentenza che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti che non hanno formulato richiesta di trattazione orale, né l'imputato risulta avere manifestato mediante il suo difensore la volontà di comparire nei termini di legge. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per 2 l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499). Risulta dalla sentenza che si è proceduto con "motivazione contestuale" ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguenza che il termine per presentare il ricorso per cassazione ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. era di 15 giorni e veniva pertanto a scadere il 26 gennaio 2024. Il ricorso risulta sottoscritto in data 29 gennaio 2024 e (come da annotazione di cancelleria) risulta essere stato depositato telematicamente lo stesso giorno e, pertanto, è tardivo. 3. L'inammissibilità per tardività del riscorso rende superfluo l'esame del merito dello stesso. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Non si procede alla liquidazione delle spese a favore della parte civile per la presente fase non essendo stata avanzata la relativa richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.