Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cuba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha “fatto divieto al sig. -OMISSIS-, in premessa generalizzato, di detenere armi e munizioni”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto n.-OMISSIS-con il quale la Prefettura di Caltanissetta gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.
In fatto il ricorrente deduce di essere dedito da sempre, oltre che all’attività venatoria, anche al tiro presso poligoni e di avere sempre regolarmente chiesto e ottenuto il relativo porto di armi, di volta in volta sempre rinnovato.
In data 5 febbraio 2021, il figlio dell’odierno ricorrente, mentre si trovava momentaneamente a casa del padre, veniva soccorso da personale del 118 di Caltanissetta che immediatamente lo trasportava d’urgenza in ospedale per abuso di sostanze stupefacenti.
Il 3 giugno 2021, poi, il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, alla luce anche del predetto fatto, proponeva l’adozione di un provvedimento interdittivo alla detenzione di armi.
Il successivo 4 giugno, la Questura di Caltanissetta comunicava l’avvio del procedimento amministrativo tendente alla revoca della licenza del porto di fucile.
Con nota del 8 giugno 2021, anche la resistente Prefettura di Caltanissetta comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., al fine di vietargli la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti.
Con memoria difensiva del 18 giugno 2021, il ricorrente spiegava che il figlio NT non abita presso la casa paterna da tempo, bensì vive con la propria compagna in altro luogo, di guisa che la sua presenza il 5 febbraio presso l’abitazione del padre era del tutto occasionale.
Seguivano altre due memorie del 12 e 13 dicembre 2022 con le quali l’istante chiedeva l’archiviazione del procedimento avviato depositando anche una sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dell’aprile 2023 per una condanna per reato di lesione personale art. 582 c.p. comminata nel 2013.
Il ricorrente evidenzia come la stessa Questura di Caltanissetta, con nota del 7 luglio 2023, aveva chiesto alla tenenza dei Carabinieri di San Cataldo di valutare la restituzione delle armi al sig. -OMISSIS- a seguito dell’intervenuta riabilitazione.
Per contro, con nota dell’8 agosto 2023, il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, riteneva che la riabilitazione del sig. -OMISSIS- da tutte le condanne penali non mutasse il quadro della vicenda, e dava parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di archiviazione del procedimento incardinato ex art. 39 T.U.L.P.S.
Con nota prefettizia dell’11 settembre 2023, venivano comunicati all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di archiviazione del procedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., a cui seguiva un’ulteriore memoria endoprocedimentale del ricorrente.
In ultimo, la Prefettura di Caltanissetta emetteva il provvedimento gravato in accoglimento della proposta di divieto di detenzione armi pervenuta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta.
Il ricorso è assistito da un’unica complessiva censura con la quale il ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della legge 241 del 1990 e degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.
Infatti, l’amministrazione nel provvedimento finale si sarebbe limitata soltanto a ribadire le ragioni già esplicitate nelle comunicazioni di avvio di procedimento ex art 7 e l. 241/1990 e 39 T.U.L.P.S a loro volta acriticamente mutuate dal dettato normativo, senza però valutare e motivare in ordine alle specifiche censure mosse con le memorie, dal ricorrente nel corso del procedimento, in particolare con riferimento alla memoria del 18 giugno 2021.
Il ricorrente lamenta anche che la Prefettura non ha ritenuto utile procedere all’audizione dell’istante a integrazione della istruttoria documentale.
In ordine all’asserito difetto di motivazione, parte ricorrente si duole del fatto che nel provvedimento non si rinverrebbe alcuna valutazione circa la condotta del sig. -OMISSIS- non solo dalla sentenza di riabilitazione del 2023, ma dall’unico reato potenzialmente ostativo al rilascio/rinnovo del porto d’armi che è quello commesso nel 1986 (e dal quale è stato pure riabilitato il 6 marzo 1996).
Inoltre, la motivazione sarebbe anche carente poiché nulla dice circa i successivi, e sempre accordati, rinnovi che si sono susseguiti dal 1986 fino al 2021.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Caltanissetta patrocinato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari stante l’assenza del prescritto periculum in mora .
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, con provvedimento n.-OMISSIS- la Prefettura di Caltanissetta ha fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento gravato, che rinvia per relationem al rapporto informativo del 3 giugno 2021 della Legione Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, fa riferimento ad un intervento effettuato dal personale del 118 di Caltanissetta presso l’abitazione del ricorrente per prestare le cure necessarie al figlio che, per abuso di sostanze stupefacenti, è stato poi trasportato in ospedale con codice rosso. In quella sede, si legge nel rapporto informativo, l’odierno ricorrente ha aggredito il personale sanitario, “non lasciandolo lavorare serenamente” .
Pertanto, la Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, avuta contezza che il Sig. -OMISSIS- era titolare di autorizzazione di Polizia e risultava possessore di armi, provvedeva al ritiro cautelare delle stesse.
Seguiva un’accurata indagine tramite il sistema Informativo del Casellario, dal quale sono emersi diversi pregiudizi penali gravanti sul ricorrente, negli anni 1984, 1986, 2009, 2010 e 2013 tra i quali una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. (lesioni personali dolose), con applicazione della pena (sospesa) di anni 1 di reclusione.
2. Il ricorso è infondato.
3. In ordine alle censure più squisitamente procedimentali, (violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis L. 241/1990 nonché degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.) il Collegio richiama il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui non sussiste un onere di analitica confutazione delle osservazioni presentate dal privato in seno al procedimento, purché l’Amministrazione ne abbia tenuto conto. Infatti, dal provvedimento impugnato emerge con chiarezza che l’Amministrazione ha valutato le osservazioni dell’istante, controdeducendo alle stessa sulla scorta degli accertamenti compiuti dagli operanti in sede di verifica.
Il decreto impugnato, inoltre, è adeguatamente motivato, tenuto conto della natura cautelare e preventiva del provvedimento, essendo sufficiente ad inferire un giudizio di non completa affidabilità nella detenzione delle armi anche con riguardo alle passate condanne in capo all’istante.
È parimenti privo di pregio l’assunto secondo cui il provvedimento gravato risulterebbe viziato da difetto di istruttoria in ragione dell’omessa audizione personale dell’interessato, peraltro nemmeno normativamente prevista, poiché la statuizione di divieto è stata comunque emanata in esito ad un ampio contraddittorio procedimentale di natura cartolare, comunque idoneo a garantire le difese del ricorrente.
4. Quanto alle censure sostanziali, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa è da tempo consolidata nell’affermare che la detenzione di armi non costituisce un diritto soggettivo del privato, bensì un interesse legittimo, strettamente condizionato al positivo esercizio del potere discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza in funzione della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’affidamento a non abusare delle armi rappresenta, pertanto, il presupposto indefettibile per il rilascio e la conservazione delle autorizzazioni in materia e la relativa valutazione appartiene all’Amministrazione ed è connotata da ampia discrezionalità, la quale può legittimamente fondarsi anche su fatti non conclusi con una condanna penale, purché rivelatori di un deficit di autocontrollo o di un’attitudine a porre in pericolo l’incolumità altrui.
In particolare, questo Tribunale ha affermato che i provvedimenti interdittivi ex artt. 39 e 43 del TULPS hanno natura cautelare e preventiva: non è necessario un abuso accertato, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento a non abusarne, sulla base di una valutazione prognostica fondata su circostanze concrete (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 18 giugno 2025, n. 1327).
Analogamente, si è precisato che la regola generale è il divieto di porto e che l’autorizzazione rappresenta una deroga, ammissibile solo a fronte della completa sicurezza circa il buon uso, potendo l’Amministrazione valorizzare anche fatti privi di rilievo penale ma sintomatici di un deficit di affidabilità (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 1404).
La giurisprudenza recente del Consiglio di Stato ha espresso principi conformi (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 4531).
Nel caso di specie, come detto, il provvedimento impugnato si fonda: sulla vicinanza del ricorrente a persona controindicata e dedita all’uso di sostanze stupefacenti (intervento effettuato dal personale del 118 di Caltanissetta presso l’abitazione del ricorrente per prestare le cure necessarie al figlio – che, per abuso di sostanze stupefacenti, è stato poi trasportato in ospedale con codice rosso); su un riferito contegno aggressivo posto in essere dal ricorrente in occasione dell’intervento del 118 e, soprattutto, su precedenti penali specifici tra cui una sentenza del 2013 del Tribunale di Caltanissetta di applicazione della pena su richiesta per il reato p. e p. dell’art. 582 c.p. (lesioni personali dolose).
Come evidenziato dalla Difesa erariale in relazione a quest’ultimo precedente, trattasi di una fattispecie di reato grave, che implica l’esercizio di violenza nei confronti delle persone e che, nella valutazione del tutto ragionevole del legislatore, assume una connotazione di particolare gravità nel settore delle autorizzazioni di polizia.
Inoltre, tra i precedenti richiamati nella nota informativa a cui rinvia il provvedimento gravato, si fa riferimento anche ai seguenti fatti:
- 27 marzo 1984, il Questore di Caltanissetta ha emesso provvedimento di “Diffida” nei confronti del ricorrente;
- 25 novembre 1986, sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta per violazione delle norme su controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in concorso, art. 110 c.p., art. 23 L. 18.04.1975 n. 110, commesso il 27.08.1983 con recidiva specifica e infraquinquennale, riabilitazione ottenuta il 6 marzo 1996.
La nota informativa dà anche conto di un precedente specifico del 2020 che riguarda il figlio del ricorrente, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Caltanissetta per porto di armi abusivo ex art. 4 L. 18.04.1975 n. 110.
Invece, quanto all’argomento dell’intervenuta riabilitazione per la condanna in parola nell’aprile 2023, esso non appare dirimente stante che non esiste un automatismo in base al quale, in caso di riabilitazione, debba essere concessa la licenza di polizia permanendo, infatti, la facoltà per l’Amministrazione, nell’esercizio ampiamente discrezionale delle proprie attribuzioni relative alla salvaguardia della sicurezza pubblica, di valutare tutti quei fatti o circostanze che possano far ritenere il soggetto comunque inaffidabile.
In ultimo, pur dovendosi dare atto che le condanne su cui si fonda in parte il provvedimento impugnato sono antecedenti a precedenti provvedimenti di rinnovo della licenza, l’amministrazione può rivalutare, alla luce di nuovi accadimenti ed all’esito di un nuovo procedimento, le proprie precedenti determinazioni in considerazione dell’applicabilità dei generali poteri di autotutela e della natura ampiamente discrezionale della valutazione dell’affidabilità in tema di armi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato, che ha ingiunto il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, risulta sorretto da adeguata motivazione, non abnorme o irragionevole, conforme ai principi giurisprudenziali consolidati e perciò immune dai vizi dedotti.
5. Ne consegue l’infondatezza del ricorso e il suo rigetto, con salvezza dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
6. Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso, con salvezza dell’atto impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le presone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | CO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.