Art. 2.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.