Art. 3.
La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all' art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' prorogata fino al 31 marzo 1952.
La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all' art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' prorogata fino al 31 marzo 1952.