Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1514
Articolo 2Articolo 4
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20 gennaio 1952
Art. 3.
La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all' art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' prorogata fino al 31 marzo 1952.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952