Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1814
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dall'accertamento

    L'avviso di accertamento è stato notificato nei termini di legge, tenendo conto della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020. Il termine ultimo era il 31 dicembre 2022, prorogato di 85 giorni, quindi la notifica del 27.2.2023 è tempestiva.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Non è previsto un obbligo di preventivo contraddittorio nel caso di avviso di accertamento che deriva da un accertamento principale emesso nei confronti della società in cui la ricorrente era coinvolta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Il termine prescrizionale applicabile ai crediti di natura tributaria è quello decennale, pertanto l'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Illegittimità per omissione dell'invito ex art. 5 ter comma 1 d.lgs 218/1997

    Non è previsto un obbligo di preventivo contraddittorio nel caso di avviso di accertamento che deriva da un accertamento principale emesso nei confronti della società in cui la ricorrente era coinvolta.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e spese

    L'eccezione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1814
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1814
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo