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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1814/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL RO OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9820/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305MD00336 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 17.4.2023 alla Direzione provinciale di Napoli I, Ricorrente_1, in proprio e quale socia della Società_1 S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF305MD00336/2023, notificato in data 27 febbraio 2023 relativo ai maggiori imponibili derivanti da omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui maggiori ricavi (corrispondenti ad un maggior reddito) determinati analiticamente in euro 433.962,00 per l'anno d'imposta 2016. La ricorrente è titolare di una quota del 50% della Società_1 S.r.l. pertanto nei confronti della stessa è stato accertato per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 che la stessa contesta sollevando le seguenti eccezioni: a) decadenza dall'accertamento; b) omessa comunicazione di avvio del procedimento;
c) intervenuta prescrizione d) difetto di motivazione;
e) illegittimità per omissione dell'invito di cui all'art. 5 ter comma 1 del d.lgs 218/1997 ; f) illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e spese e altri oneri.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale I Napoli contestando le eccezioni proposte da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.7.2023 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 9.2.2024 all'esito della quale il giudizio è stato sospeso con ordinanza n.3326/2024 in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 13168/23 relativa alla Società_1 srl in ragione della pregiudizialità rispetto alla posizione del socio.
Alla successiva udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza in data 13.11.2025 il collegio, ritenuta la necessità di acquisire agli atti la sentenza n. 1978/25 depositata il 4 marzo 2025 dalla CTR Campania e la relativa attestazione di giudicato, ha rinviato a nuovo ruolo il procedimento fissando all'odierna udienza la trattazione all'esito della quale il collegio ha emesso la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, all'esito di indagini finanziarie e fiscali nei confronti della Società_1 S.r.l. per l'anno 2016 è emersa l'omessa fatturazione di operazioni imponibili pari a euro 433.962,00 per IRES;
euro 433.962,00 per IRAP e euro 95.471,00 per IVA da parte della società Società_1 dalle quali sono scaturiti i seguenti Avvisi di accertamento:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
RA Ricorrente_1 , in proprio e quale socia al 50% della Società_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF305MD00336/2023, notificato in data 27 febbraio 2023 relativo ai maggiori imponibili derivanti da omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui maggiori ricavi (corrispondenti ad un maggior reddito) determinati analiticamente in euro 433.962,00 per l'anno d'imposta 2016. La ricorrente è titolare di una quota del 50% della Società_1 S.r.l. pertanto nei confronti della stessa è stato accertato per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 che la stessa contesta sollevando le seguenti eccezioni: a) decadenza dall'accertamento; b)omessa comunicazione di avvio del procedimento;
c) intervenuta prescrizioned) difetto di motivazione;
e) illegittimità per omissione dell'invito di cui all'art. 5 ter comma 1 del d.lgs 218/1997; f) illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e spese e altri oneri.
Alla ricorrente, nella qualità di socio al 50%, è stato imputato pro-quota per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 sul presupposto che, trattandosi di una Società a ristretta base azionaria, sia legittima e fondata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili ritenuti non contabilizzati sulla base del disposto dell'art. 39 c.1 lettera d) DPR 600/773, con conseguente accertamento ai sensi degli artt. 38 e
41 bis DPR 600/773 di Irpef (addizionale regionale e addizionale comunale) di una maggiore imposta pari ad euro 45.882,00 oltre sanzioni e interessi. Il ricorso è infondato, il presupposto in base al quale è legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili “in nero” accertati alla società di capitali a ristretta base azionaria, è ravvisabile nell'esiguità del numero dei compartecipi, nel vincolo di solidarietà tra loro, nella possibilità che ciascuno ha di conoscere gli affari societari, nel reciproco controllo.
Quanto all'eccepita decadenza l'avviso di accertamento oggetto di lite è tempestivo, notificato nei termini di cui all'art. 43 DPR 600/1973 così come prorogati dall'art. 67 del D.L. 18/2020, proroga della quale la ricorrente non ha tenuto conto.
Ed invero, premesso che ai sensi dell'art. 43, in caso di regolare presentazione della dichiarazione il termine ultimo per la notifica dell'atto coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi nel caso in esame il 31 dicembre 2022, a tale termine vanno aggiunti 85 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 che ha differito il relativo termine di n. 85 giorni. L'avviso di accertamento è stato notificato il 27.2.2023 nel rispetto dei termini di legge.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale. Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale. L'elemento rilevante è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell'articolo 12 – che avrebbe comportato una proroga biennale -, richiamato solo nel D. L. n. 18/2020, ma non anche nel testo definitivo del decreto convertito in legge che ha ristretto il rinvio ai soli commi 1 e 3 (quest'ultimo irrilevante per la fase di accertamento, in quanto riguardante la sola notifica delle cartelle di pagamento). La decisione di limitare il rinvio normativo ha sortito un effetto ben preciso: lo slittamento dei termini è stato circoscritto alla durata effettiva della sospensione emergenziale, ossia gli ottantacinque giorni, evitando così proroghe più ampie. Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento. La
Cassazione ha quindi avallato la lettura proposta dall'Amministrazione finanziaria secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge.
Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato atteso che non è previsto un obbligo di preventivo contraddittorio nel caso in esame trattandosi di avviso di accertamento che deriva dall'accertamento principale emesso nei confronti della società nel quale quest'ultima è stata coinvolta.
L'esito negativo del ricorso avverso l'accertamento principale nei confronti della Società_1 S.r.l., già definito con sentenza n. 13168/23 della CGT, confermata con sentenza n. 1978/25 della Corte di secondo grado depositata in data 4.3.2025, con la quale è stato definitivamente respinto il ricorso presentato nell'interesse della società rileva ai fini della decisione del presente ricorso.
L'originario accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione all'esito di una verifica eseguita nei confronti di una società terza i cui risultati producevano effetti anche per la “Società_1 SRL”, partecipata dalla ricorrente per il 50%. I successivi accertamenti eseguiti nei confronti della “Società_1 SRL” sono stati poi posti a fondamento dell'attività di accertamento eseguita nei confronti del socio in ragione degli effetti che ne sono derivati anche per il socio persona fisica. In assenza di prova contraria è stata applicata, lapresunzione di distribuzione al socio degli utili extra-contabili accertati pro-quota per l'esiguità dei soci, del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo della gestione sociale, del rapporto di parentela tra i due soci
(coniugi). La quota di partecipazione della ricorrente alla società è del 50%, pertanto, sono state calcolate le seguenti maggiori imposte: € 45.882,00 a titolo di Irpef;
€ 2.190,00 a titolo di addizionale regionale all'Irpef;
€ 1.156,00 a titolo di addizionale comunale all'Irpef.
Del tutto prive di fondamento anche le eccezioni di omessa motivazione e dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni.
In conclusione, essendo stati confermati, nell'ambito del giudizio definito con sentenza n.1978/25, utili non contabilizzati dalla società alla quale partecipa la ricorrente con una quota del 50%, trattandosi di società a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e nessuna prova viene fornita a riguardo dalla parte. Pertanto, non occorre una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota.
L'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è palesemente infondata poiché l'unico termine prescrizionale applicabile nel caso in questione – trattandosi di crediti di natura tributaria – è quello decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Ag. Associazione_1 Napoli 2 che si liquidano in €.9.000,00 oltre rimborso forfettario 15%.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL RO OV MA, Presidente
DE SIMONE MA VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9820/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305MD00336 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 17.4.2023 alla Direzione provinciale di Napoli I, Ricorrente_1, in proprio e quale socia della Società_1 S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF305MD00336/2023, notificato in data 27 febbraio 2023 relativo ai maggiori imponibili derivanti da omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui maggiori ricavi (corrispondenti ad un maggior reddito) determinati analiticamente in euro 433.962,00 per l'anno d'imposta 2016. La ricorrente è titolare di una quota del 50% della Società_1 S.r.l. pertanto nei confronti della stessa è stato accertato per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 che la stessa contesta sollevando le seguenti eccezioni: a) decadenza dall'accertamento; b) omessa comunicazione di avvio del procedimento;
c) intervenuta prescrizione d) difetto di motivazione;
e) illegittimità per omissione dell'invito di cui all'art. 5 ter comma 1 del d.lgs 218/1997 ; f) illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e spese e altri oneri.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale I Napoli contestando le eccezioni proposte da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.7.2023 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 9.2.2024 all'esito della quale il giudizio è stato sospeso con ordinanza n.3326/2024 in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 13168/23 relativa alla Società_1 srl in ragione della pregiudizialità rispetto alla posizione del socio.
Alla successiva udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza in data 13.11.2025 il collegio, ritenuta la necessità di acquisire agli atti la sentenza n. 1978/25 depositata il 4 marzo 2025 dalla CTR Campania e la relativa attestazione di giudicato, ha rinviato a nuovo ruolo il procedimento fissando all'odierna udienza la trattazione all'esito della quale il collegio ha emesso la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, all'esito di indagini finanziarie e fiscali nei confronti della Società_1 S.r.l. per l'anno 2016 è emersa l'omessa fatturazione di operazioni imponibili pari a euro 433.962,00 per IRES;
euro 433.962,00 per IRAP e euro 95.471,00 per IVA da parte della società Società_1 dalle quali sono scaturiti i seguenti Avvisi di accertamento:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF303MD01948/2022 PER L'ANNO 2016
RA Ricorrente_1 , in proprio e quale socia al 50% della Società_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF305MD00336/2023, notificato in data 27 febbraio 2023 relativo ai maggiori imponibili derivanti da omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui maggiori ricavi (corrispondenti ad un maggior reddito) determinati analiticamente in euro 433.962,00 per l'anno d'imposta 2016. La ricorrente è titolare di una quota del 50% della Società_1 S.r.l. pertanto nei confronti della stessa è stato accertato per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 che la stessa contesta sollevando le seguenti eccezioni: a) decadenza dall'accertamento; b)omessa comunicazione di avvio del procedimento;
c) intervenuta prescrizioned) difetto di motivazione;
e) illegittimità per omissione dell'invito di cui all'art. 5 ter comma 1 del d.lgs 218/1997; f) illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e spese e altri oneri.
Alla ricorrente, nella qualità di socio al 50%, è stato imputato pro-quota per l'anno 2016 un maggior reddito imponibile pari ad euro 107.882,95 sul presupposto che, trattandosi di una Società a ristretta base azionaria, sia legittima e fondata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili ritenuti non contabilizzati sulla base del disposto dell'art. 39 c.1 lettera d) DPR 600/773, con conseguente accertamento ai sensi degli artt. 38 e
41 bis DPR 600/773 di Irpef (addizionale regionale e addizionale comunale) di una maggiore imposta pari ad euro 45.882,00 oltre sanzioni e interessi. Il ricorso è infondato, il presupposto in base al quale è legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili “in nero” accertati alla società di capitali a ristretta base azionaria, è ravvisabile nell'esiguità del numero dei compartecipi, nel vincolo di solidarietà tra loro, nella possibilità che ciascuno ha di conoscere gli affari societari, nel reciproco controllo.
Quanto all'eccepita decadenza l'avviso di accertamento oggetto di lite è tempestivo, notificato nei termini di cui all'art. 43 DPR 600/1973 così come prorogati dall'art. 67 del D.L. 18/2020, proroga della quale la ricorrente non ha tenuto conto.
Ed invero, premesso che ai sensi dell'art. 43, in caso di regolare presentazione della dichiarazione il termine ultimo per la notifica dell'atto coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi nel caso in esame il 31 dicembre 2022, a tale termine vanno aggiunti 85 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 che ha differito il relativo termine di n. 85 giorni. L'avviso di accertamento è stato notificato il 27.2.2023 nel rispetto dei termini di legge.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale. Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale. L'elemento rilevante è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell'articolo 12 – che avrebbe comportato una proroga biennale -, richiamato solo nel D. L. n. 18/2020, ma non anche nel testo definitivo del decreto convertito in legge che ha ristretto il rinvio ai soli commi 1 e 3 (quest'ultimo irrilevante per la fase di accertamento, in quanto riguardante la sola notifica delle cartelle di pagamento). La decisione di limitare il rinvio normativo ha sortito un effetto ben preciso: lo slittamento dei termini è stato circoscritto alla durata effettiva della sospensione emergenziale, ossia gli ottantacinque giorni, evitando così proroghe più ampie. Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento. La
Cassazione ha quindi avallato la lettura proposta dall'Amministrazione finanziaria secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge.
Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato atteso che non è previsto un obbligo di preventivo contraddittorio nel caso in esame trattandosi di avviso di accertamento che deriva dall'accertamento principale emesso nei confronti della società nel quale quest'ultima è stata coinvolta.
L'esito negativo del ricorso avverso l'accertamento principale nei confronti della Società_1 S.r.l., già definito con sentenza n. 13168/23 della CGT, confermata con sentenza n. 1978/25 della Corte di secondo grado depositata in data 4.3.2025, con la quale è stato definitivamente respinto il ricorso presentato nell'interesse della società rileva ai fini della decisione del presente ricorso.
L'originario accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione all'esito di una verifica eseguita nei confronti di una società terza i cui risultati producevano effetti anche per la “Società_1 SRL”, partecipata dalla ricorrente per il 50%. I successivi accertamenti eseguiti nei confronti della “Società_1 SRL” sono stati poi posti a fondamento dell'attività di accertamento eseguita nei confronti del socio in ragione degli effetti che ne sono derivati anche per il socio persona fisica. In assenza di prova contraria è stata applicata, lapresunzione di distribuzione al socio degli utili extra-contabili accertati pro-quota per l'esiguità dei soci, del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo della gestione sociale, del rapporto di parentela tra i due soci
(coniugi). La quota di partecipazione della ricorrente alla società è del 50%, pertanto, sono state calcolate le seguenti maggiori imposte: € 45.882,00 a titolo di Irpef;
€ 2.190,00 a titolo di addizionale regionale all'Irpef;
€ 1.156,00 a titolo di addizionale comunale all'Irpef.
Del tutto prive di fondamento anche le eccezioni di omessa motivazione e dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni.
In conclusione, essendo stati confermati, nell'ambito del giudizio definito con sentenza n.1978/25, utili non contabilizzati dalla società alla quale partecipa la ricorrente con una quota del 50%, trattandosi di società a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e nessuna prova viene fornita a riguardo dalla parte. Pertanto, non occorre una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota.
L'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è palesemente infondata poiché l'unico termine prescrizionale applicabile nel caso in questione – trattandosi di crediti di natura tributaria – è quello decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Ag. Associazione_1 Napoli 2 che si liquidano in €.9.000,00 oltre rimborso forfettario 15%.