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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CR Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 626/23
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Baglieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'Avv. Concetta Guerrieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
e nei confronti di: P.IVA_ in persona del legale rappresentante p.t.), sedente in Roma (c.f. Controparte_1
711 000), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Igino La Rocca (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
in persona del legale rappresentante p.t.), sedente in Siracusa (P. IVA ), CP_2 PartitaIVA_2 contumace, Appellati
In fatto e in diritto
Con sentenza non definitiva del 23.05.2024, questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva del signor , riformando sul punto la decisione del Giudice di prime cure e rimettendo la Parte_1 causa sul ruolo in relazione alle sue doglianze riguardanti il merito.
Questa Corte, inoltre, ha rilevato la necessità di accertare, nei luoghi oggetto di causa, l'eventuale esistenza di un condominio edilizio, verificando in particolare se vi sia un edificio composto da più unità immobiliari di proprietà esclusiva delle parti e se alcune porzioni debbano qualificarsi come parti comuni all'uso dei condomini ai sensi dell'art.1117 c.c., in ragione delle loro caratteristiche strutturali e funzionali.
In tale prospettiva, con separata ordinanza, questa Corte ha disposto lo svolgimento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio, incaricando il CTU di procedere agli accertamenti tecnici necessari per chiarire la conformazione dei luoghi di causa e la loro effettiva destinazione, così da stabilire se gli spazi interessati rientrino o meno tra le parti comuni dell'edificio.
Espletata la Consulenza, la Corte ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 15 dicembre
2025 autorizzando il deposito di note conclusive e ha quindi posto la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, deve dirsi che all'esito della CTU, le cui conclusioni si palesano condivisibili, è stato acclarato che l'immobile ove sono stati allocati dalla parte appellata i contatori, si può definire comune alle parti in causa e costituente un c.d. “piccolo condominio”, per tale intendendo un edificio con almeno due appartamenti e due proprietari diversi che condividono parti comuni, come scale, cortili, androni o terrazzi.
Nella specie il perito ha infatti accertato:
− che agli appartamenti dei Sigg.Di e si accede tramite un portone di legno ( foto n.5 Pt_1 Pt_2 della relazione), al di sopra del quale e' stato posto un lampioncino, collocati entrambi sulla facciata di cui l'appellante rivendica la proprieta' esclusiva;
− All'interno del portone c'e un piccolo ingresso su cui insiste una scala in muratura che porta all'appartamento del Sig. (posto al primo piano fuori terra) e proseguendo la rampa porta Pt_2
all'appartamento del ,da cui si accede anche da piano terra. Parte_3 − Nell'ingresso , oltre alla suddetta scala sono collocati i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica del Sig. ed il contatore dell'acqua dell'appartamento del;
Pt_2 Parte_3
− sempre nell'ingresso c'e' un cancelletto (foto n.6 da) cui si accede all'appartamento del Parte_3 del piano terra.
Le conclusioni cui e' giunto il CTU sono del tutto coerenti e condivisibili in quanto derivano dalla constatazione di un dato oggettivo e, precisamente , dal fatto che “entrambi i contendenti hanno accesso ai propri appartamenti attraverso il medesimo portone “ (pagina n.5 della relazione peritale).
Il CTU , quindi, conclusivamente ha affermato che in base allo stato dei luoghi ,gli immobili degli odierni contendenti possono essere “inquadrati come un “condominio minimo”, in quanto posseggono tutti gli elementi strutturali scala di accesso, portico cortile, etc....che risultano essere parti comuni ai proprietari”.
Va precisato che il fatto che sull'immobile per cui è causa insistano due unità immobiliari non comporta il venir meno del medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilità della CP_3 disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione della assemblea e di validità delle relative delibere, la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. Nella nostra ipotesi dunque, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 c.c., le deliberazioni del condominio sono soggette alla regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale dagli artt. 1105 e
1106 c.c. (Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1978, n. 535).
Una volta verificata quindi l'esistenza di un condominio minimo nei termini sopra prospettati appare evidente come la controversia in esame vada risolta facendo applicazione delle norme in tema di comunione.
Ebbene, la possibilità di far apporre un contatore (della luce o dell'acqua) all'interno di una parte comune (ad esempio, nell'androne) deriva direttamente da quella norma di legge – art. 1102 c.c.
- secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso (fermo restando che le spese per la realizzazione di un'opera del genere sono a carico esclusivo del condomino che ne trae un vantaggio).
Vero è che particolari limiti potrebbero essere imposti dal regolamento, il quale comunque non può introdurre un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni ( cfr: Cass., sent. n.
27233/2013). Ma vero è anche che nella specie un regolamento manca, essendo contestata dall'appellante in radice finanche l'esistenza di un condominio. Di talchè non appare dubbio che l'unico limite alla apposizione del contatore da parte del sia costituito dal fatto che chi appone Pt_2 il contatore sia un condominio e che il contatore serva l'unità immobiliare sita nell'edificio, proprio come avviene nella fattispecie in esame. In questo senso è anche la giurisprudenza di merito (tra le tante: Trib. Nocera Inferiore, sent. del 18 maggio 2005) secondo cui costituisce uso legittimo della cosa comune da parte di un condomino l'utilizzazione delle mura perimetrali dell'edificio per installarvi il contatore del gas metano a servizio di un proprio appartamento.
Peraltro va detto che l'installazione di un contatore individuale in condominio non necessita nemmeno del consenso dell'assemblea (In questo senso il Tribunale di Milano - Trib. Milano, sent.
n. 4275 del 3 maggio 2019 - secondo cui l'installazione dei contatori privati, in condominio, è una pratica assolutamente libera per la quale non occorre alcuna autorizzazione assembleare).
Ne deriva che l'installazione di un contatore privato in condominio è illegale solo se il rilevatore serve un'unità immobiliare posta al di fuori dell'edificio, anche se l'opera viene realizzata da un soggetto che è (anche condomino). A tali conclusioni è recentemente giunta la Corte di
Cassazione (Cass., sent. n. 38087 del 29 dicembre 2022).
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino, perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condòmini.
Ma nella specie - come detto - tale ipotesi è da escludere. La parte appellata è certamente condomino del piccolo condominio instaurato con l'appellante (atteso che al suo appartamento e a quello dell'appellante si accede dal medesimo accesso) e inoltre il contatore sia della luce che dell'acqua
è a servizio del suo appartamento.
Se ne deve dedurre quindi che l'apposizione è legittima.
Va del pari ritenuta legittima l'apposizione del lampioncino sulla facciata che è certamente da ritenere comune.
Non solo infatti non si ravvede in tale allocazione un abuso della posizione di un condomino a vantaggio di un altro né una lesione del prospetto neanche sotto un profilo estetico (trattandosi di manufatto di minime dimensioni e comunque in linea con lo stile architettonico dello stabile per come si evince dalle foto in atti) ma si deve altresì mettere in rilievo che il lampione fa beneficiare l'ingresso di una illuminazione che agevola la fruizione die luoghi e quindi anche il . Pt_1
In definitiva quindi deve certamente dichiararsi che la domanda dell'odierno appellante, volta alla rimozione dei manufatti oggetto di giudizio, va rigettata.
Quanto alle spese di lite va detto che l'appellante aveva lamentato che il primo giudice avesse erroneamente acclarato la sua carenza di legittimazione attiva, doglianza ritenuta fondata da questa
Corte, che con sentenza non definitiva ha accolto tale censura e ha accolto per tale motivo l'appello. Ne consegue che – dovendosi invece rigettare l'appello in ordine alle altre doglianze – le spese di lite di questo grado tra il e il debbano essere compensate per un terzo, ponendo gli Pt_1 Pt_2 altri due terzi a carico dell'appellante (da liquidare in base allo scaglione da 5.201,00 a 26.000.
Ciò vale anche per il primo grado, di talchè il deve essere condannato a pagare in favore del Pt_1 procuratore di (che si è dichiarato distrattario) due terzi delle spese di lite in quella sede Parte_2 liquidate (€. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge) dato il tenore generale della decisione.
Quanto invece alle spese di lite afferenti la posizione di in qualità di terzo chiamato Controparte_4 la sua costituzione in giudizio – sia pure legata a motivi afferenti l'integrazione del contraddittorio -
è comunque dipesa dalla parte che ha dato infondatamente causa al giudizio, ossia l'appellante (cfr: in tal senso l'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione che conferma che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto).
Ne deriva che il è altresì tenuto alla refusione delle spese di questo grado lite anche verso Pt_1
applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del Controparte_4
13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), e tenendo conto del valore della causa (indeterminabile basso)
e delle fasi espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellante data la sua sostanziale soccombenza.
PQM
La corte definitivamente decidendo: rigetta la domanda dell'appellante volta alla rimozione dei manufatti per cui è causa, apposti da Pt_2
;
[...]
Compensa le spese di lite tra e per un terzo. Parte_1 Parte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado nei confronti del Parte_1 procuratore di , avv.to Gurrieri Concetta, che liquida in E.
3.385 per compensi, oltre Parte_2 spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge e del secondo grado che liquida sempre nei confronti del procuratore di , avv.to Gurrieri Concetta, in E. 3873,00 per compensi, Parte_2 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_5 in E. 4.996,00 di cui E. 1029,00 per fase di studio, E. 709,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per fase istruttoria, E. 1735,00 per fase decisionale).
Pone le spese di CTU a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 18 dicembre '25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. NI CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CR Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 626/23
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Baglieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'Avv. Concetta Guerrieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
e nei confronti di: P.IVA_ in persona del legale rappresentante p.t.), sedente in Roma (c.f. Controparte_1
711 000), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Igino La Rocca (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
in persona del legale rappresentante p.t.), sedente in Siracusa (P. IVA ), CP_2 PartitaIVA_2 contumace, Appellati
In fatto e in diritto
Con sentenza non definitiva del 23.05.2024, questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva del signor , riformando sul punto la decisione del Giudice di prime cure e rimettendo la Parte_1 causa sul ruolo in relazione alle sue doglianze riguardanti il merito.
Questa Corte, inoltre, ha rilevato la necessità di accertare, nei luoghi oggetto di causa, l'eventuale esistenza di un condominio edilizio, verificando in particolare se vi sia un edificio composto da più unità immobiliari di proprietà esclusiva delle parti e se alcune porzioni debbano qualificarsi come parti comuni all'uso dei condomini ai sensi dell'art.1117 c.c., in ragione delle loro caratteristiche strutturali e funzionali.
In tale prospettiva, con separata ordinanza, questa Corte ha disposto lo svolgimento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio, incaricando il CTU di procedere agli accertamenti tecnici necessari per chiarire la conformazione dei luoghi di causa e la loro effettiva destinazione, così da stabilire se gli spazi interessati rientrino o meno tra le parti comuni dell'edificio.
Espletata la Consulenza, la Corte ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 15 dicembre
2025 autorizzando il deposito di note conclusive e ha quindi posto la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, deve dirsi che all'esito della CTU, le cui conclusioni si palesano condivisibili, è stato acclarato che l'immobile ove sono stati allocati dalla parte appellata i contatori, si può definire comune alle parti in causa e costituente un c.d. “piccolo condominio”, per tale intendendo un edificio con almeno due appartamenti e due proprietari diversi che condividono parti comuni, come scale, cortili, androni o terrazzi.
Nella specie il perito ha infatti accertato:
− che agli appartamenti dei Sigg.Di e si accede tramite un portone di legno ( foto n.5 Pt_1 Pt_2 della relazione), al di sopra del quale e' stato posto un lampioncino, collocati entrambi sulla facciata di cui l'appellante rivendica la proprieta' esclusiva;
− All'interno del portone c'e un piccolo ingresso su cui insiste una scala in muratura che porta all'appartamento del Sig. (posto al primo piano fuori terra) e proseguendo la rampa porta Pt_2
all'appartamento del ,da cui si accede anche da piano terra. Parte_3 − Nell'ingresso , oltre alla suddetta scala sono collocati i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica del Sig. ed il contatore dell'acqua dell'appartamento del;
Pt_2 Parte_3
− sempre nell'ingresso c'e' un cancelletto (foto n.6 da) cui si accede all'appartamento del Parte_3 del piano terra.
Le conclusioni cui e' giunto il CTU sono del tutto coerenti e condivisibili in quanto derivano dalla constatazione di un dato oggettivo e, precisamente , dal fatto che “entrambi i contendenti hanno accesso ai propri appartamenti attraverso il medesimo portone “ (pagina n.5 della relazione peritale).
Il CTU , quindi, conclusivamente ha affermato che in base allo stato dei luoghi ,gli immobili degli odierni contendenti possono essere “inquadrati come un “condominio minimo”, in quanto posseggono tutti gli elementi strutturali scala di accesso, portico cortile, etc....che risultano essere parti comuni ai proprietari”.
Va precisato che il fatto che sull'immobile per cui è causa insistano due unità immobiliari non comporta il venir meno del medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilità della CP_3 disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione della assemblea e di validità delle relative delibere, la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. Nella nostra ipotesi dunque, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 c.c., le deliberazioni del condominio sono soggette alla regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale dagli artt. 1105 e
1106 c.c. (Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1978, n. 535).
Una volta verificata quindi l'esistenza di un condominio minimo nei termini sopra prospettati appare evidente come la controversia in esame vada risolta facendo applicazione delle norme in tema di comunione.
Ebbene, la possibilità di far apporre un contatore (della luce o dell'acqua) all'interno di una parte comune (ad esempio, nell'androne) deriva direttamente da quella norma di legge – art. 1102 c.c.
- secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso (fermo restando che le spese per la realizzazione di un'opera del genere sono a carico esclusivo del condomino che ne trae un vantaggio).
Vero è che particolari limiti potrebbero essere imposti dal regolamento, il quale comunque non può introdurre un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni ( cfr: Cass., sent. n.
27233/2013). Ma vero è anche che nella specie un regolamento manca, essendo contestata dall'appellante in radice finanche l'esistenza di un condominio. Di talchè non appare dubbio che l'unico limite alla apposizione del contatore da parte del sia costituito dal fatto che chi appone Pt_2 il contatore sia un condominio e che il contatore serva l'unità immobiliare sita nell'edificio, proprio come avviene nella fattispecie in esame. In questo senso è anche la giurisprudenza di merito (tra le tante: Trib. Nocera Inferiore, sent. del 18 maggio 2005) secondo cui costituisce uso legittimo della cosa comune da parte di un condomino l'utilizzazione delle mura perimetrali dell'edificio per installarvi il contatore del gas metano a servizio di un proprio appartamento.
Peraltro va detto che l'installazione di un contatore individuale in condominio non necessita nemmeno del consenso dell'assemblea (In questo senso il Tribunale di Milano - Trib. Milano, sent.
n. 4275 del 3 maggio 2019 - secondo cui l'installazione dei contatori privati, in condominio, è una pratica assolutamente libera per la quale non occorre alcuna autorizzazione assembleare).
Ne deriva che l'installazione di un contatore privato in condominio è illegale solo se il rilevatore serve un'unità immobiliare posta al di fuori dell'edificio, anche se l'opera viene realizzata da un soggetto che è (anche condomino). A tali conclusioni è recentemente giunta la Corte di
Cassazione (Cass., sent. n. 38087 del 29 dicembre 2022).
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino, perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condòmini.
Ma nella specie - come detto - tale ipotesi è da escludere. La parte appellata è certamente condomino del piccolo condominio instaurato con l'appellante (atteso che al suo appartamento e a quello dell'appellante si accede dal medesimo accesso) e inoltre il contatore sia della luce che dell'acqua
è a servizio del suo appartamento.
Se ne deve dedurre quindi che l'apposizione è legittima.
Va del pari ritenuta legittima l'apposizione del lampioncino sulla facciata che è certamente da ritenere comune.
Non solo infatti non si ravvede in tale allocazione un abuso della posizione di un condomino a vantaggio di un altro né una lesione del prospetto neanche sotto un profilo estetico (trattandosi di manufatto di minime dimensioni e comunque in linea con lo stile architettonico dello stabile per come si evince dalle foto in atti) ma si deve altresì mettere in rilievo che il lampione fa beneficiare l'ingresso di una illuminazione che agevola la fruizione die luoghi e quindi anche il . Pt_1
In definitiva quindi deve certamente dichiararsi che la domanda dell'odierno appellante, volta alla rimozione dei manufatti oggetto di giudizio, va rigettata.
Quanto alle spese di lite va detto che l'appellante aveva lamentato che il primo giudice avesse erroneamente acclarato la sua carenza di legittimazione attiva, doglianza ritenuta fondata da questa
Corte, che con sentenza non definitiva ha accolto tale censura e ha accolto per tale motivo l'appello. Ne consegue che – dovendosi invece rigettare l'appello in ordine alle altre doglianze – le spese di lite di questo grado tra il e il debbano essere compensate per un terzo, ponendo gli Pt_1 Pt_2 altri due terzi a carico dell'appellante (da liquidare in base allo scaglione da 5.201,00 a 26.000.
Ciò vale anche per il primo grado, di talchè il deve essere condannato a pagare in favore del Pt_1 procuratore di (che si è dichiarato distrattario) due terzi delle spese di lite in quella sede Parte_2 liquidate (€. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge) dato il tenore generale della decisione.
Quanto invece alle spese di lite afferenti la posizione di in qualità di terzo chiamato Controparte_4 la sua costituzione in giudizio – sia pure legata a motivi afferenti l'integrazione del contraddittorio -
è comunque dipesa dalla parte che ha dato infondatamente causa al giudizio, ossia l'appellante (cfr: in tal senso l'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione che conferma che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto).
Ne deriva che il è altresì tenuto alla refusione delle spese di questo grado lite anche verso Pt_1
applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del Controparte_4
13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), e tenendo conto del valore della causa (indeterminabile basso)
e delle fasi espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellante data la sua sostanziale soccombenza.
PQM
La corte definitivamente decidendo: rigetta la domanda dell'appellante volta alla rimozione dei manufatti per cui è causa, apposti da Pt_2
;
[...]
Compensa le spese di lite tra e per un terzo. Parte_1 Parte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado nei confronti del Parte_1 procuratore di , avv.to Gurrieri Concetta, che liquida in E.
3.385 per compensi, oltre Parte_2 spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge e del secondo grado che liquida sempre nei confronti del procuratore di , avv.to Gurrieri Concetta, in E. 3873,00 per compensi, Parte_2 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_5 in E. 4.996,00 di cui E. 1029,00 per fase di studio, E. 709,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per fase istruttoria, E. 1735,00 per fase decisionale).
Pone le spese di CTU a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 18 dicembre '25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. NI CR