Art. 10.
A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneita' di cui ai precedenti articoli e' rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'art. 2 della presente legge.
A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneita' di cui ai precedenti articoli e' rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'art. 2 della presente legge.