CASS
Sentenza 24 novembre 2022
Sentenza 24 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 44686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44686 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA UR PR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RR D'NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 12 settembre 2022 a mezzo pec dall'Avv. Andrea AO GU, nell'interesse del ricorrente, con la quale replicando alle conclusioni formulate dal P.M. ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale de La Penale Sent. Sez. 2 Num. 44686 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/09/2022 Spezia in data 18 aprile 2019 nei confronti di BO MA MI, in relazione al reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.; la citazione in grado di appello dell'imputato era avvenuta a mezzo invio raccomandato presso il luogo di residenza, come da documento attestante la compiuta giacenza del plico alla data del 20 marzo 2020, mentre l'imputato si trovava in stato di detenzione dal 5 agosto 2019 (come risultava dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione delle pene in data 29 gennaio 2021); inoltre, alla data fissata per il dibattimento in appello, il 20 ottobre 2020, il giudizio era stato differito all'udienza del 15 dicembre 2020, dando avviso all'imputato del differimento a mezzo notifica via PEC al difensore di ufficio dell'imputato; da ciò risultava che il giudizio si era svolto in assenza dell'imputato senza che questi ne avesse avuto conoscenza. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti risulta che prima dell'emissione del decreto di citazione in grado di appello, la Corte d'appello aveva inviato all'imputato - sul presupposto del decesso del difensore di fiducia e del venir meno dell'efficacia della precedente elezione di domicilio presso quel difensore - invito a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni. L'atto in questione veniva inviato per la notifica presso il luogo di residenza dell'imputato a mezzo del servizio postale;
il relativo plico veniva restituito senza che fosse stato ritirato dall'interessato. Il decreto di citazione a giudizio veniva emesso il 16 luglio 2020 e notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di ufficio. Il mancato ritiro del plico raccomandato non dà prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della sollecitazione a dichiarare o eleggere il domicilio e delle conseguenze derivanti dalla mancata scelta operata (circostanza che trova conferma nella documentazione allegata al ricorso da cui risulta che l'imputato, dal 16 luglio 2019 sino al 29 agosto 2020 era detenuto in espiazione di pena presso 2 una comunità terapeutica ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 309/90). In tale situazione di fatto, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è affetta da nullità, come previsto dall'art. 171, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La causa di nullità, che travolge il giudizio di secondo grado e comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rinnovazione del relativo giudizio non impedisce, però, di rilevare che, per effetto del decorso del tempo, il reato contestato è estinto per prescrizione. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. Unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0) Considerata, infatti, l'espressa esclusione della recidiva ad opera del giudice di primo grado (pag. 3 della sentenza del Tribunale), il termine massimo di prescrizione del reato (commesso il 19 settembre 2013), ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen. (considerata la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di appello per la durata di giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella I. 24 aprile 2020, n. 28), è maturato il 23 maggio 2021. 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/9/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RR D'NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 12 settembre 2022 a mezzo pec dall'Avv. Andrea AO GU, nell'interesse del ricorrente, con la quale replicando alle conclusioni formulate dal P.M. ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale de La Penale Sent. Sez. 2 Num. 44686 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/09/2022 Spezia in data 18 aprile 2019 nei confronti di BO MA MI, in relazione al reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.; la citazione in grado di appello dell'imputato era avvenuta a mezzo invio raccomandato presso il luogo di residenza, come da documento attestante la compiuta giacenza del plico alla data del 20 marzo 2020, mentre l'imputato si trovava in stato di detenzione dal 5 agosto 2019 (come risultava dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione delle pene in data 29 gennaio 2021); inoltre, alla data fissata per il dibattimento in appello, il 20 ottobre 2020, il giudizio era stato differito all'udienza del 15 dicembre 2020, dando avviso all'imputato del differimento a mezzo notifica via PEC al difensore di ufficio dell'imputato; da ciò risultava che il giudizio si era svolto in assenza dell'imputato senza che questi ne avesse avuto conoscenza. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti risulta che prima dell'emissione del decreto di citazione in grado di appello, la Corte d'appello aveva inviato all'imputato - sul presupposto del decesso del difensore di fiducia e del venir meno dell'efficacia della precedente elezione di domicilio presso quel difensore - invito a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni. L'atto in questione veniva inviato per la notifica presso il luogo di residenza dell'imputato a mezzo del servizio postale;
il relativo plico veniva restituito senza che fosse stato ritirato dall'interessato. Il decreto di citazione a giudizio veniva emesso il 16 luglio 2020 e notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di ufficio. Il mancato ritiro del plico raccomandato non dà prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della sollecitazione a dichiarare o eleggere il domicilio e delle conseguenze derivanti dalla mancata scelta operata (circostanza che trova conferma nella documentazione allegata al ricorso da cui risulta che l'imputato, dal 16 luglio 2019 sino al 29 agosto 2020 era detenuto in espiazione di pena presso 2 una comunità terapeutica ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 309/90). In tale situazione di fatto, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è affetta da nullità, come previsto dall'art. 171, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La causa di nullità, che travolge il giudizio di secondo grado e comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rinnovazione del relativo giudizio non impedisce, però, di rilevare che, per effetto del decorso del tempo, il reato contestato è estinto per prescrizione. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. Unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0) Considerata, infatti, l'espressa esclusione della recidiva ad opera del giudice di primo grado (pag. 3 della sentenza del Tribunale), il termine massimo di prescrizione del reato (commesso il 19 settembre 2013), ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen. (considerata la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di appello per la durata di giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella I. 24 aprile 2020, n. 28), è maturato il 23 maggio 2021. 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/9/2022