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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8864 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14492 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/04/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] residente a Parte_1 C.F._1
VIA GIOVANNI PEDROTTI N. 1 a TRENTO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. BIASETTI
VI presso il cui studio in Bolzano Via Leonardo Da Vinci n. 10 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
( ), nata a IN GE (BT) in [...] Controparte_1 C.F._2
03/09/1961 residente in [...]N. 5 a PIOLTELLO rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONE HERMANN e dall'Avv. COMOLLI PATRIZIA presso il cui studio in Milano corso Buenos Aires n. 56 ha eletto domicilio telematico;
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento OGGETTO: Controparte_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate all'udienza del 19.11.2025° seguito di discussione orale)
I difensori chiedono congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo oggi raggiunto dalle parti
Premesso
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano Parte_1 Controparte_1 in data 11.09.1998 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998 -N 992- R.03- P I), con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e nato il [...] Per_1 Persona_2 entrambi studenti. Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 24.02.2021.
Nell'ambio del giudizio promosso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio promosso da nei confronti di le parti, comparse avanti il Giudice Parte_1 Controparte_3 delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni di divorzio:
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile da e Parte_1 [...]
in data 11.09.1998 a Milano CP_1
2. si obbliga a versare a titolo di una tantum divorzile ex artt. 5 e 6 L. divorzio in Parte_1 favore di la somma di € 30.000,00 (trentamila) entro la data del 10.12.2025 Controparte_1
3.le parti concordano che il contributo mensile versato da in favore di Parte_1 Controparte_1 in forza del decreto di omologa della separazione si intende cessato con il pagamento della mensilità di novembre 2025
4.le parti dichiarano di reciprocamente rinunciare ai rispettivi crediti ad oggi maturati a qualunque titolo compreso il mantenimento ordinario e straordinario dei figli
5.confermare l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1 figli nella misura concordata in sede di omologa della separazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi
6.spese di lite compensate
Il giudice delegato, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei, attesa l'assenza d'urgenza e la pronte definizione del giudizio, e dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che ha reso superflua ogni valutazione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, alle quali i difensori hanno comunque rinunciato, ha invitato i procuratorio delle parti alla discussione orale della causa I difensori hanno congiuntamente chiesto al tribunale di recepire gli accordi intercorsi tra i propri assistiti
Ritenuto
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 11.09.1998 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998 -N 992-R.03- P I). Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 24.02.2021. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia. Sull'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio Le intese raggiunte dalle parti rappresentano, nella situazione data come concordemente valutata dai coniugi, il miglior assetto economico possibile. Invero, quanto alla conferma del contributo paterno al mantenimento di e Per_1 Persona_2 risulta circostanza pacifica ed incontestata che i due ragazzi, ormai maggiorenni e conviventi con la madre, stanno proficuamente completando il ciclo di studi universitari e, per tanto, non sono ancora economicamente autosufficienti. Quanto alla dazione a titolo di una tantum divorzile concordata dai coniugi, rileva il Collegio che la stessa tenuto anche conto delle condizioni economiche concordate in sede di separazione e della situazione personale e reddituale delle parti, appare equa e congrua. Le spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile da e Parte_1 Controparte_1 in data 11.09.1998 a Milano (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998
-N 992-R.03- P I)
2. dà atto che si obbliga a versare a titolo di una tantum divorzile ex artt. 5 e 6 L. Parte_1 divorzio in favore di la somma di € 30.000,00 (trentamila) entro la data del 10.12.2025 Controparte_1
3.dà atto che le parti concordano che il contributo mensile versato da in favore di Parte_1
in forza del decreto di omologa della separazione si intende cessato con il pagamento Controparte_1 della mensilità di novembre 2025 4.dà atto che le parti dichiarano di reciprocamente rinunciare ai rispettivi crediti ad oggi maturati a qualunque titolo compreso il mantenimento ordinario e straordinario dei figli
5.conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1 figli nella misura concordata in sede di omologa della separazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi
6.spese di lite compensate
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/04/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] residente a Parte_1 C.F._1
VIA GIOVANNI PEDROTTI N. 1 a TRENTO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. BIASETTI
VI presso il cui studio in Bolzano Via Leonardo Da Vinci n. 10 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
( ), nata a IN GE (BT) in [...] Controparte_1 C.F._2
03/09/1961 residente in [...]N. 5 a PIOLTELLO rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONE HERMANN e dall'Avv. COMOLLI PATRIZIA presso il cui studio in Milano corso Buenos Aires n. 56 ha eletto domicilio telematico;
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento OGGETTO: Controparte_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate all'udienza del 19.11.2025° seguito di discussione orale)
I difensori chiedono congiuntamente che il Tribunale recepisca l'accordo oggi raggiunto dalle parti
Premesso
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano Parte_1 Controparte_1 in data 11.09.1998 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998 -N 992- R.03- P I), con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e nato il [...] Per_1 Persona_2 entrambi studenti. Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 24.02.2021.
Nell'ambio del giudizio promosso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio promosso da nei confronti di le parti, comparse avanti il Giudice Parte_1 Controparte_3 delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni di divorzio:
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile da e Parte_1 [...]
in data 11.09.1998 a Milano CP_1
2. si obbliga a versare a titolo di una tantum divorzile ex artt. 5 e 6 L. divorzio in Parte_1 favore di la somma di € 30.000,00 (trentamila) entro la data del 10.12.2025 Controparte_1
3.le parti concordano che il contributo mensile versato da in favore di Parte_1 Controparte_1 in forza del decreto di omologa della separazione si intende cessato con il pagamento della mensilità di novembre 2025
4.le parti dichiarano di reciprocamente rinunciare ai rispettivi crediti ad oggi maturati a qualunque titolo compreso il mantenimento ordinario e straordinario dei figli
5.confermare l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1 figli nella misura concordata in sede di omologa della separazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi
6.spese di lite compensate
Il giudice delegato, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei, attesa l'assenza d'urgenza e la pronte definizione del giudizio, e dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che ha reso superflua ogni valutazione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, alle quali i difensori hanno comunque rinunciato, ha invitato i procuratorio delle parti alla discussione orale della causa I difensori hanno congiuntamente chiesto al tribunale di recepire gli accordi intercorsi tra i propri assistiti
Ritenuto
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 11.09.1998 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998 -N 992-R.03- P I). Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 24.02.2021. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia. Sull'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio Le intese raggiunte dalle parti rappresentano, nella situazione data come concordemente valutata dai coniugi, il miglior assetto economico possibile. Invero, quanto alla conferma del contributo paterno al mantenimento di e Per_1 Persona_2 risulta circostanza pacifica ed incontestata che i due ragazzi, ormai maggiorenni e conviventi con la madre, stanno proficuamente completando il ciclo di studi universitari e, per tanto, non sono ancora economicamente autosufficienti. Quanto alla dazione a titolo di una tantum divorzile concordata dai coniugi, rileva il Collegio che la stessa tenuto anche conto delle condizioni economiche concordate in sede di separazione e della situazione personale e reddituale delle parti, appare equa e congrua. Le spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile da e Parte_1 Controparte_1 in data 11.09.1998 a Milano (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano- A.1998
-N 992-R.03- P I)
2. dà atto che si obbliga a versare a titolo di una tantum divorzile ex artt. 5 e 6 L. Parte_1 divorzio in favore di la somma di € 30.000,00 (trentamila) entro la data del 10.12.2025 Controparte_1
3.dà atto che le parti concordano che il contributo mensile versato da in favore di Parte_1
in forza del decreto di omologa della separazione si intende cessato con il pagamento Controparte_1 della mensilità di novembre 2025 4.dà atto che le parti dichiarano di reciprocamente rinunciare ai rispettivi crediti ad oggi maturati a qualunque titolo compreso il mantenimento ordinario e straordinario dei figli
5.conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1 figli nella misura concordata in sede di omologa della separazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi
6.spese di lite compensate
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato