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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 459/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MASI FRANCESCO per la parte ricorrente e dell'Avv. ROMITI MICHAELA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. TE lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 459 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Cardillo (CF ; pec: C.F._2
fax: 0817640797) e Fran Email_1 C.F._3 ; pec: e con gli stessi elettivamente domiciliato in
[...] Email_2 via S. reste Cardillo & Associati, come da procura in atti. RICORRENTE CONTRO
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 d.lgs. 80/1998 e modificato dall'art. 19, comma 17, d.lgs. 387/1998, della dott.ssa Michaela Romiti (c.f. ) in servizio presso la Direzione generale per gli affari C.F._4 giuridici e legali, come da incarico in atti, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e gli avvisi ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al REGINDE: Email_3 RESISTENTE OGGETTO: procedura selettiva progressione in carriere, attribuzione punteggio. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.3.2025 - dipendente del convenuto, Parte_1 CP_1 inquadrato nella categoria assistente g l CCNL per il pers dirigenziale del sino al 26.06.2024 - ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice Controparte_1 del udizio proposto innanzi al Tribunale di Roma, definito con ordinanza di incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale emessa in data 04.03.2025, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata progressione economica relativa agli anni 2019 e 2020. In questa sede, argomentate le proprie ragioni alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva succedutesi nel tempo, ha concluso chiedendo “
1- In via preliminare accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti i danni patrimoniali subiti a seguito dell'illegittima condotta assunta dalla P.A. convenuta e consistente nella mancata attivazione della procedura per il riconoscimento delle progressioni economiche per l'anno 2020 e conseguentemente condannare la stessa al pagamento in favore dei ricorrenti della somma, che verrà quantificata con separato giudizio, pari alle maggiorazioni retributive previste dalla terza fascia sin dal 01.01.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2 - Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno causato dalla perdita di chance subita dall'illegittima condotta della P.A. convenuta e, tenuto conto della sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e la concreta sussistenza della probabilità pari a circa il 90% di ottenere nell'anno 2023 l'attribuzione della 4 fascia, condannare parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo risarcitorio della somma pari alla retribuzione commisurata alla 3 fascia retributiva per gli anni dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022 ed alla 4 fascia dal 01.01.2024 ad oggi- da quantificarsi con separato giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 - Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”. L'Amministrazione della giustizia si è costituita negando l'esistenza dell'obbligo di destinare le risorse disponibili ad uno specifico scopo piuttosto che ad altri;
che ad essa non poteva essere contestata l'omessa indizione della procedura di progressione economica per l'anno 2020, dipendendo essa dall'accordo tra le parti;
che il ritardo nel rispetto agli obblighi di contrattazione non era da imputabile all'amministrazione ma all'esiguità del Fondo 2020 e ad una concomitanza di fattori (dall'emergenza epidemiologica, rinnovo dei vertici politici e alla necessità di riprogrammazione di gran parte degli impegni presi, necessità di supporto agli uffici nelle attività giudiziarie da realizzare da remoto, nuovo piano assunzionale); che non è ravvisabile un diritto alla progressione di carriera sicché non poteva dirsi in alcun modo lesa la posizione del ricorrente;
che anche in ottica di perdita di chance, le possibilità di un candidato, pure in possesso dei requisiti richiesti, di conseguire la progressione, dipende da una serie di fattori contingenti che non consentono affatto di stabilire, aprioristicamente, chi possa ottenerla;
che il ricorrente non ha quindi dimostrato che, se avesse partecipato ad analoga procedura di progressione economica nell'anno 2020, sarebbe risultato vincitore;
che conseguentemente indimostrato deve ritenersi il diritto al risarcimento del danno. Contestata la cumulabilità di interessi rivalutazione monetaria, ha quindi concluso chiedendo “rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
statuire sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” La causa, istruita con prove documentali, è stata definita in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
******* La controversia impone una preliminare ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia di progressioni economiche del personale dell'amministrazione. Al riguardo occorre prendere le mosse dal D. Lgs. 165/2001 il quale all'art. 2 dispone che
“L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi …”; e all'art 40 prevede che “… Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa … La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono … Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”. In attuazione di tali disposizioni il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 sottoscritto in data 14 settembre 2007 ha disciplinato le procedure ed i criteri per lo sviluppo economico all'interno delle aree stabilendo all'art. 18 che “1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 17 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all'interno area. 2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa 1° gennaio, per tutti i lavoratori ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa
o professionale, selezionati in base a criteri del presente articolo. 3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun CP_2 anno precedente. 4. Il numero dei dipendenti che acqu fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni”. Tali disposizioni prevedevano quindi che le progressioni fossero assicurate sulla base di una programmazione che tenesse conto delle professionalità richiesto e delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale non dirigenziale del Controparte_1
sottoscritto il 29 luglio 2010 aveva quindi previsto che (art. 2 co. 3) “con cadenza annuale
[...] viduate e verificate le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione … in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa di per la definizione dei criteri e delle procedure di CP_1 utilizzazione del stesso”; che inoltre (art. eparati accordi a cadenza annuale, si procede a CP_2 individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale …” e che (art. 31) “in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3, sono individuate e verificate con cadenza annuale le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione ed in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa a livello di Amministrazione a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso …”. L'accordo del 26.04.2017 aveva individuato le risorse del Fondo da destinare alle progressioni economiche e con l'accordo del 13.09.2017 le parti avevano assunto l'impegno di “proseguire nel compimento di ulteriori progressioni economiche nell'anno 2018 attraverso la prevista programmazione da definire nell'ambito della cd. quota fissa del FUA 2017 e delle risorse aggiuntive che saranno disponibili nell'anno di competenza”; con il medesimo accordo erano stati individuati come soggetti interessati alla progressione tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza. In data 21.12.2017 era stato sottoscritto l'accordo sull'utilizzazione del Fondo unico di amministrazione relativo all'anno 2016 ed erano state individuate le risorse che, nell'ambito della quota avente carattere di certezza e stabilità, potevano essere destinate agli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017. L'art. 6 aveva quindi determinato in 9.021 (per un onere pari ad € 16.497.143,83) i posti destinati all'amministrazione giudiziaria per la procedura selettiva di cui al medesimo accordo;
il aveva quindi pubblicato il 29 dicembre 2017 le procedure CP_1 riservate al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione per le progressioni economiche anno 2017; nel corso dell'anno 2018 - relativamente ai fondi stanziati per l'anno 2017- si erano tenute le previste progressioni economiche, a cui il ricorrente non aveva potuto partecipare non essendovene i presupposti. In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL il quale all'art. 76 aveva trasformato il Fondo Unico Amministrazione (FUA) in Fondo Risorse Decentrate (FRD). L'art. 77, al comma 1, aveva inoltre disposto che “le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa … tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza …; al comma 2 esso prevede che
“Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti indirizzi: a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'o-rario di lavoro, alla reperibilità; d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilità territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità; i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lett. c)”. Le parti hanno rammentato che nel corso dell'anno 2019 erano state avviate e concluse altre procedure per la progressione economica con l'utilizzazione del Fondo stanziato per l'anno 2017, ma anche ad esse il ricorrente non aveva potuto partecipare per mancanza dei presupposti. Con l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019 era stata destinata per gli sviluppi economici la somma di circa 13mln e nell'accordo del 05.12.2019 sull'utilizzazione del FRD per l'anno 2018, era stata destinato alle progressioni economiche da avviare nel corso dell'anno 2019 la somma di € 5mln (cinque milioni). Il ricorrente lamenta invece che relativamente agli anni 2019 e 2020 non erano mai stati sottoscritti accordi con le OOSS di categoria per l'individuazione delle risorse, delle procedure e dei criteri di utilizzo del FRD per le progressioni economiche da effettuarsi nell'anno 2020 e 2021; che in particolare non erano stati avviati i relativi tavoli negoziali previsti con cadenza annuale dall'art. 18 CCNL 2006/2009 e dal CCNL 2010 e non erano state avviate le procedure per la progressione;
la condotta del – ha rammentato - era stata dichiarata antisindacale dal CP_1
Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto del 24.06.2022; l'Amministrazione, così facendo aveva reso indisponibile ai lavoratori in forza al 01.01.2017 la fruizione dei Fondi destinati alla progressione economica per gli anni 2019 (con decorrenza dal 01.01.2020) e 2020 (con decorrenza dal 01.01.2021). Solo con l'accordo del 22.03.2023 era stato infatti stanziato il FDR relativo all'anno 2021 nella misura di € 18.126.519,70 e ciò era stato fatto utilizzando per le progressioni economiche da indirsi per gli anni 2022 e 2023 i fondi disponibili per gli anni 2019 e 2020; l'accordo aveva anche stabilito i criteri di valutazione per la selezione del personale da destinare alla progressione, sicché con avviso del 21.09.2023, è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore con la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato. Il ricorrente aveva partecipato a tale procedura conseguendo una posizione utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (terza fascia) a far data dal 01.01.2023 (come da graduatorie pubblicate il 24.06.2024). Infine, con accordo del 19.12.2023 era stato stanziato il FDR relativo all'anno 2022.
****** Il ricorrente di fatto rivendica il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata progressione economica, assumendo sostanzialmente l'obbligo dell'amministrazione di avviare annualmente le relative procedure. A sostegno del proprio assunto richiama la pronuncia del Tribunale di Roma che con decreto ex art. 28 S.L. del 24.06.2022 (RG 22921/2021), aveva dichiarato la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione per avere di fatto omesso di avviare le procedure relative all'anno 2019 e 2020 rendendo indisponibile ai lavoratori la fruizione dei Fondi destinati alla progressione economica per gli anni 2019 (con decorrenza dal 01.01.2020) e 2020 (con decorrenza dal 01.01.2021) [nel decreto si legge: “il definitiva, nonostante quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva non sono state avviate le procedure selettive 2019 (con risorse FRD 2018) per le progressioni economiche dei lavoratori né i propedeutici accordi integrativi, né sono state rispettate le previsioni negoziali che stabiliscono la cadenza annuale degli accordi negoziali sia per determinare lo stanziamento delle risorse sia per individuare attraverso la contrattazione integrativa gli elementi necessari per le procedure selettive. Inoltre, … non sono stati conclusi accordi integrativi per individuare e disciplinare le procedure nonché i criteri di utilizzo del FRD – fondo risorse decentrate ex FUA relativamente all'anno 2019 ai fini delle progressioni economiche dell'anno 2020. Né sono state intraprese le relative trattative previste ogni anno dall'art. 18 del C.C.N.L. 2006/2009, dall'art. 77 del C.C.N.L. 2016/2018 e dagli artt. 2, 21 e 31 del C.C.N.L. 2010. In definitiva il con la sua inerzia, non ha rispettato le disposizioni di legge che prevedevano la CP_1 stipula di contratti int cadenza annuale nelle materie indicate, né ha mantenuto gli impegni assunti con i contratti e gli accordi integrativi che si sono succeduti nel tempo”]. L'amministrazione resistente replica che le richiamate disposizioni non imponevano né l'avvio di procedure per le progressioni economiche, né la necessaria destinazione delle risorse a tale scopo. Ha infatti osservato che il CCNL 2007 aveva previsto che le progressioni fossero operate secondo i criteri e le procedure previste dall'art. 18 e dalla contrattazione integrativa, tenendo conto delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il successivo contratto del 2010 aveva stabilito che le disponibilità del fossero individuate annualmente, che con CP_2 la contrattazione integrativa si provvedesse a d criteri e le procedure di utilizzazione e con separati accordi annuali si provvedesse ad individuare le risorse da destinare agli sviluppi economici. Essendo l'individuazione delle disponibilità e la definizione delle quote da destinare alle progressioni condizioni imprescindibili per l'avvio delle procedure di selezione per la progressione, non era possibile in virtù di tali disposizioni, intravedere in capo all'ammi- nistrazione l'obbligo di effettuare annualmente le progressioni del personale. Ha aggiunto che un obbligo di tal genere non si poteva desume neanche dall'art. 76 del nuovo CCNL del 2018 il quale si era preoccupato di individuare le disponibilità destinate a confluire nel nuovo Fondo risorse decentrate, riservando anch'esso, alla contrattazione integrativa, il compito di distribuire le risorse tra le diverse finalità ivi contemplate, tra le quali le progressioni economiche del personale. Nel quadro appena delineato non sarebbe stato configurabile il diritto del ricorrente alla progressione economica sin dal 2020: la contrattazione imponeva all'Amministrazione di intavolare annualmente una contrattazione integrativa finalizzata a concordare le risorse da accantonare nel FRD, nonché i criteri e le procedure di utilizzo;
non imponeva di assicurare necessariamente le progressioni. In quest'ottica doveva essere letta anche la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il carattere antisindacale della condotta dell'Amministrazione della Giustizia, condotta ravvisata “non certo (nel)l'omessa indizione della procedura di progressione economica per l'anno 2020, in quanto la stessa, per quanto già detto risulta impossibile da contestare dipendendo esclusivamente dall'accordo tra le parti”, quanto piuttosto, a dire della resistente, nella “violazione delle clausole del contratto collettivo di settore, relative alle scadenze per negoziare a livello di contrattazione integrativa le risorse da accantonare nel FRD e i relativi criteri e procedure di utilizzo”. Il ritardo nella conclusione degli accordi doveva peraltro ritenersi incolpevole essendo stato determinato dai cambiamenti dettati dal-l'emergenza epidemiologica, dal rinnovo dei vertici politici e dalla necessità di riprogrammare gli impegni presi, dalla necessità di fornire supporto alle attività giudiziarie da realizzare da remoto, dalla necessità di avviare un nuovo piano assunzionale, ecc. La tesi dell'amministrazione sembra da condividere. Per ritenere fondata la domanda risarcitoria occorre che sia fornita prova che il ricorrente possa lamentare la lesione del suo diritto alla progressione economica;
il riconoscimento di tale situazione soggettiva implica l'accertamento di tutte le condizioni che avrebbero certamente consentito al lavoratore di conseguire l'avanzamento economico in tempi anteriori rispetto alla effettiva decorrenza del nuovo trattamento (1.1.2023). Tale prova non può dirsi fornita. Come visto le disposizioni contrattuali subordinavano l'avvio delle procedure per la progressione economica alla conclusione degli accordi volti a determinare le risorse da accantonare nel FRD e stabilire criteri e procedure di utilizzo. L'art. 76 del CCNL 2018 aveva chiarito che i suddetti accordi erano chiamati a distribuire i fondi disponibili tra i diversi fini previsti dal primo comma (tra i quali anche le progressioni economiche del personale). Se è vero che il mancato avvio delle trattative aveva impedito alle parti sociali di concordare sulla distribuzione, nessuna certezza può aversi in ordine all'esito delle trattative, né quanto alla sicura destinazione dei fondi alle progressioni economiche, né quanto alla consistenza di tali risorse in misura sufficiente ad assicurare al ricorrente di rientrare nel numero dei destinatari ed essere quindi destinatario del superiore trattamento economico. Il valore antisindacale dell'inerzia serbata dall'amministrazione non vale a dimostrare che l'avvio delle trattative e delle procedure di selezione per le progressioni economiche avrebbero garantito al ricorrente il raggiungimento del maggiore trattamento economico ed abbia quindi determinato il danno lamentato in questa sede. Considerazioni identiche valgono quanto al danno da perdita di chance ravvisata nella possibilità di conseguire in anticipo anche l'ulteriore successiva fascia stipendiale, essendo anche tale ipotesi di danno strettamente connessa al riconoscimento del diritto – in realtà inesistente – ad una progressione economica con decorrenza 1.1.2000. Occorre d'altra parte rammentare che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la Corte Cass. ha ritenuto priva di motivazione oltrechè viziata da extrapetizione la liquidazione del danno relativa alla perdita di chances lavorative subite da una infortunata in un sinistro stradale)” (Sez. 3, n. 6488 del 14/03/2017; Sez. 3, n. 1752 del 28/01/2005); nel caso in esame per sostenere il probabile raggiungimento della quarta fascia retributiva in epoca anteriore alla maturazione del biennio decorrente dal 1.1.2023, avrebbe dovuto fornire prova del proprio diritto al trattamento al trattamento della terza fascia già a decorrere dal 1.1.2020 o dal 1.1.2021; diritto che la cui esistenza per le ragioni già esposte non può ritenersi dimostrata. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto. Il comportamento inerte tenuto dall'amministrazione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 ;
[...]
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. TE lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 459/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MASI FRANCESCO per la parte ricorrente e dell'Avv. ROMITI MICHAELA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. TE lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 459 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Cardillo (CF ; pec: C.F._2
fax: 0817640797) e Fran Email_1 C.F._3 ; pec: e con gli stessi elettivamente domiciliato in
[...] Email_2 via S. reste Cardillo & Associati, come da procura in atti. RICORRENTE CONTRO
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 d.lgs. 80/1998 e modificato dall'art. 19, comma 17, d.lgs. 387/1998, della dott.ssa Michaela Romiti (c.f. ) in servizio presso la Direzione generale per gli affari C.F._4 giuridici e legali, come da incarico in atti, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e gli avvisi ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al REGINDE: Email_3 RESISTENTE OGGETTO: procedura selettiva progressione in carriere, attribuzione punteggio. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.3.2025 - dipendente del convenuto, Parte_1 CP_1 inquadrato nella categoria assistente g l CCNL per il pers dirigenziale del sino al 26.06.2024 - ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice Controparte_1 del udizio proposto innanzi al Tribunale di Roma, definito con ordinanza di incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale emessa in data 04.03.2025, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata progressione economica relativa agli anni 2019 e 2020. In questa sede, argomentate le proprie ragioni alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva succedutesi nel tempo, ha concluso chiedendo “
1- In via preliminare accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti i danni patrimoniali subiti a seguito dell'illegittima condotta assunta dalla P.A. convenuta e consistente nella mancata attivazione della procedura per il riconoscimento delle progressioni economiche per l'anno 2020 e conseguentemente condannare la stessa al pagamento in favore dei ricorrenti della somma, che verrà quantificata con separato giudizio, pari alle maggiorazioni retributive previste dalla terza fascia sin dal 01.01.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2 - Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno causato dalla perdita di chance subita dall'illegittima condotta della P.A. convenuta e, tenuto conto della sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e la concreta sussistenza della probabilità pari a circa il 90% di ottenere nell'anno 2023 l'attribuzione della 4 fascia, condannare parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo risarcitorio della somma pari alla retribuzione commisurata alla 3 fascia retributiva per gli anni dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022 ed alla 4 fascia dal 01.01.2024 ad oggi- da quantificarsi con separato giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 - Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”. L'Amministrazione della giustizia si è costituita negando l'esistenza dell'obbligo di destinare le risorse disponibili ad uno specifico scopo piuttosto che ad altri;
che ad essa non poteva essere contestata l'omessa indizione della procedura di progressione economica per l'anno 2020, dipendendo essa dall'accordo tra le parti;
che il ritardo nel rispetto agli obblighi di contrattazione non era da imputabile all'amministrazione ma all'esiguità del Fondo 2020 e ad una concomitanza di fattori (dall'emergenza epidemiologica, rinnovo dei vertici politici e alla necessità di riprogrammazione di gran parte degli impegni presi, necessità di supporto agli uffici nelle attività giudiziarie da realizzare da remoto, nuovo piano assunzionale); che non è ravvisabile un diritto alla progressione di carriera sicché non poteva dirsi in alcun modo lesa la posizione del ricorrente;
che anche in ottica di perdita di chance, le possibilità di un candidato, pure in possesso dei requisiti richiesti, di conseguire la progressione, dipende da una serie di fattori contingenti che non consentono affatto di stabilire, aprioristicamente, chi possa ottenerla;
che il ricorrente non ha quindi dimostrato che, se avesse partecipato ad analoga procedura di progressione economica nell'anno 2020, sarebbe risultato vincitore;
che conseguentemente indimostrato deve ritenersi il diritto al risarcimento del danno. Contestata la cumulabilità di interessi rivalutazione monetaria, ha quindi concluso chiedendo “rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
statuire sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” La causa, istruita con prove documentali, è stata definita in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
******* La controversia impone una preliminare ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia di progressioni economiche del personale dell'amministrazione. Al riguardo occorre prendere le mosse dal D. Lgs. 165/2001 il quale all'art. 2 dispone che
“L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi …”; e all'art 40 prevede che “… Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa … La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono … Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”. In attuazione di tali disposizioni il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 sottoscritto in data 14 settembre 2007 ha disciplinato le procedure ed i criteri per lo sviluppo economico all'interno delle aree stabilendo all'art. 18 che “1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 17 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all'interno area. 2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa 1° gennaio, per tutti i lavoratori ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa
o professionale, selezionati in base a criteri del presente articolo. 3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun CP_2 anno precedente. 4. Il numero dei dipendenti che acqu fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni”. Tali disposizioni prevedevano quindi che le progressioni fossero assicurate sulla base di una programmazione che tenesse conto delle professionalità richiesto e delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale non dirigenziale del Controparte_1
sottoscritto il 29 luglio 2010 aveva quindi previsto che (art. 2 co. 3) “con cadenza annuale
[...] viduate e verificate le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione … in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa di per la definizione dei criteri e delle procedure di CP_1 utilizzazione del stesso”; che inoltre (art. eparati accordi a cadenza annuale, si procede a CP_2 individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale …” e che (art. 31) “in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3, sono individuate e verificate con cadenza annuale le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione ed in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa a livello di Amministrazione a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso …”. L'accordo del 26.04.2017 aveva individuato le risorse del Fondo da destinare alle progressioni economiche e con l'accordo del 13.09.2017 le parti avevano assunto l'impegno di “proseguire nel compimento di ulteriori progressioni economiche nell'anno 2018 attraverso la prevista programmazione da definire nell'ambito della cd. quota fissa del FUA 2017 e delle risorse aggiuntive che saranno disponibili nell'anno di competenza”; con il medesimo accordo erano stati individuati come soggetti interessati alla progressione tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza. In data 21.12.2017 era stato sottoscritto l'accordo sull'utilizzazione del Fondo unico di amministrazione relativo all'anno 2016 ed erano state individuate le risorse che, nell'ambito della quota avente carattere di certezza e stabilità, potevano essere destinate agli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017. L'art. 6 aveva quindi determinato in 9.021 (per un onere pari ad € 16.497.143,83) i posti destinati all'amministrazione giudiziaria per la procedura selettiva di cui al medesimo accordo;
il aveva quindi pubblicato il 29 dicembre 2017 le procedure CP_1 riservate al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione per le progressioni economiche anno 2017; nel corso dell'anno 2018 - relativamente ai fondi stanziati per l'anno 2017- si erano tenute le previste progressioni economiche, a cui il ricorrente non aveva potuto partecipare non essendovene i presupposti. In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL il quale all'art. 76 aveva trasformato il Fondo Unico Amministrazione (FUA) in Fondo Risorse Decentrate (FRD). L'art. 77, al comma 1, aveva inoltre disposto che “le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa … tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza …; al comma 2 esso prevede che
“Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti indirizzi: a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'o-rario di lavoro, alla reperibilità; d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilità territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità; i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lett. c)”. Le parti hanno rammentato che nel corso dell'anno 2019 erano state avviate e concluse altre procedure per la progressione economica con l'utilizzazione del Fondo stanziato per l'anno 2017, ma anche ad esse il ricorrente non aveva potuto partecipare per mancanza dei presupposti. Con l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019 era stata destinata per gli sviluppi economici la somma di circa 13mln e nell'accordo del 05.12.2019 sull'utilizzazione del FRD per l'anno 2018, era stata destinato alle progressioni economiche da avviare nel corso dell'anno 2019 la somma di € 5mln (cinque milioni). Il ricorrente lamenta invece che relativamente agli anni 2019 e 2020 non erano mai stati sottoscritti accordi con le OOSS di categoria per l'individuazione delle risorse, delle procedure e dei criteri di utilizzo del FRD per le progressioni economiche da effettuarsi nell'anno 2020 e 2021; che in particolare non erano stati avviati i relativi tavoli negoziali previsti con cadenza annuale dall'art. 18 CCNL 2006/2009 e dal CCNL 2010 e non erano state avviate le procedure per la progressione;
la condotta del – ha rammentato - era stata dichiarata antisindacale dal CP_1
Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto del 24.06.2022; l'Amministrazione, così facendo aveva reso indisponibile ai lavoratori in forza al 01.01.2017 la fruizione dei Fondi destinati alla progressione economica per gli anni 2019 (con decorrenza dal 01.01.2020) e 2020 (con decorrenza dal 01.01.2021). Solo con l'accordo del 22.03.2023 era stato infatti stanziato il FDR relativo all'anno 2021 nella misura di € 18.126.519,70 e ciò era stato fatto utilizzando per le progressioni economiche da indirsi per gli anni 2022 e 2023 i fondi disponibili per gli anni 2019 e 2020; l'accordo aveva anche stabilito i criteri di valutazione per la selezione del personale da destinare alla progressione, sicché con avviso del 21.09.2023, è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore con la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato. Il ricorrente aveva partecipato a tale procedura conseguendo una posizione utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (terza fascia) a far data dal 01.01.2023 (come da graduatorie pubblicate il 24.06.2024). Infine, con accordo del 19.12.2023 era stato stanziato il FDR relativo all'anno 2022.
****** Il ricorrente di fatto rivendica il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata progressione economica, assumendo sostanzialmente l'obbligo dell'amministrazione di avviare annualmente le relative procedure. A sostegno del proprio assunto richiama la pronuncia del Tribunale di Roma che con decreto ex art. 28 S.L. del 24.06.2022 (RG 22921/2021), aveva dichiarato la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione per avere di fatto omesso di avviare le procedure relative all'anno 2019 e 2020 rendendo indisponibile ai lavoratori la fruizione dei Fondi destinati alla progressione economica per gli anni 2019 (con decorrenza dal 01.01.2020) e 2020 (con decorrenza dal 01.01.2021) [nel decreto si legge: “il definitiva, nonostante quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva non sono state avviate le procedure selettive 2019 (con risorse FRD 2018) per le progressioni economiche dei lavoratori né i propedeutici accordi integrativi, né sono state rispettate le previsioni negoziali che stabiliscono la cadenza annuale degli accordi negoziali sia per determinare lo stanziamento delle risorse sia per individuare attraverso la contrattazione integrativa gli elementi necessari per le procedure selettive. Inoltre, … non sono stati conclusi accordi integrativi per individuare e disciplinare le procedure nonché i criteri di utilizzo del FRD – fondo risorse decentrate ex FUA relativamente all'anno 2019 ai fini delle progressioni economiche dell'anno 2020. Né sono state intraprese le relative trattative previste ogni anno dall'art. 18 del C.C.N.L. 2006/2009, dall'art. 77 del C.C.N.L. 2016/2018 e dagli artt. 2, 21 e 31 del C.C.N.L. 2010. In definitiva il con la sua inerzia, non ha rispettato le disposizioni di legge che prevedevano la CP_1 stipula di contratti int cadenza annuale nelle materie indicate, né ha mantenuto gli impegni assunti con i contratti e gli accordi integrativi che si sono succeduti nel tempo”]. L'amministrazione resistente replica che le richiamate disposizioni non imponevano né l'avvio di procedure per le progressioni economiche, né la necessaria destinazione delle risorse a tale scopo. Ha infatti osservato che il CCNL 2007 aveva previsto che le progressioni fossero operate secondo i criteri e le procedure previste dall'art. 18 e dalla contrattazione integrativa, tenendo conto delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il successivo contratto del 2010 aveva stabilito che le disponibilità del fossero individuate annualmente, che con CP_2 la contrattazione integrativa si provvedesse a d criteri e le procedure di utilizzazione e con separati accordi annuali si provvedesse ad individuare le risorse da destinare agli sviluppi economici. Essendo l'individuazione delle disponibilità e la definizione delle quote da destinare alle progressioni condizioni imprescindibili per l'avvio delle procedure di selezione per la progressione, non era possibile in virtù di tali disposizioni, intravedere in capo all'ammi- nistrazione l'obbligo di effettuare annualmente le progressioni del personale. Ha aggiunto che un obbligo di tal genere non si poteva desume neanche dall'art. 76 del nuovo CCNL del 2018 il quale si era preoccupato di individuare le disponibilità destinate a confluire nel nuovo Fondo risorse decentrate, riservando anch'esso, alla contrattazione integrativa, il compito di distribuire le risorse tra le diverse finalità ivi contemplate, tra le quali le progressioni economiche del personale. Nel quadro appena delineato non sarebbe stato configurabile il diritto del ricorrente alla progressione economica sin dal 2020: la contrattazione imponeva all'Amministrazione di intavolare annualmente una contrattazione integrativa finalizzata a concordare le risorse da accantonare nel FRD, nonché i criteri e le procedure di utilizzo;
non imponeva di assicurare necessariamente le progressioni. In quest'ottica doveva essere letta anche la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il carattere antisindacale della condotta dell'Amministrazione della Giustizia, condotta ravvisata “non certo (nel)l'omessa indizione della procedura di progressione economica per l'anno 2020, in quanto la stessa, per quanto già detto risulta impossibile da contestare dipendendo esclusivamente dall'accordo tra le parti”, quanto piuttosto, a dire della resistente, nella “violazione delle clausole del contratto collettivo di settore, relative alle scadenze per negoziare a livello di contrattazione integrativa le risorse da accantonare nel FRD e i relativi criteri e procedure di utilizzo”. Il ritardo nella conclusione degli accordi doveva peraltro ritenersi incolpevole essendo stato determinato dai cambiamenti dettati dal-l'emergenza epidemiologica, dal rinnovo dei vertici politici e dalla necessità di riprogrammare gli impegni presi, dalla necessità di fornire supporto alle attività giudiziarie da realizzare da remoto, dalla necessità di avviare un nuovo piano assunzionale, ecc. La tesi dell'amministrazione sembra da condividere. Per ritenere fondata la domanda risarcitoria occorre che sia fornita prova che il ricorrente possa lamentare la lesione del suo diritto alla progressione economica;
il riconoscimento di tale situazione soggettiva implica l'accertamento di tutte le condizioni che avrebbero certamente consentito al lavoratore di conseguire l'avanzamento economico in tempi anteriori rispetto alla effettiva decorrenza del nuovo trattamento (1.1.2023). Tale prova non può dirsi fornita. Come visto le disposizioni contrattuali subordinavano l'avvio delle procedure per la progressione economica alla conclusione degli accordi volti a determinare le risorse da accantonare nel FRD e stabilire criteri e procedure di utilizzo. L'art. 76 del CCNL 2018 aveva chiarito che i suddetti accordi erano chiamati a distribuire i fondi disponibili tra i diversi fini previsti dal primo comma (tra i quali anche le progressioni economiche del personale). Se è vero che il mancato avvio delle trattative aveva impedito alle parti sociali di concordare sulla distribuzione, nessuna certezza può aversi in ordine all'esito delle trattative, né quanto alla sicura destinazione dei fondi alle progressioni economiche, né quanto alla consistenza di tali risorse in misura sufficiente ad assicurare al ricorrente di rientrare nel numero dei destinatari ed essere quindi destinatario del superiore trattamento economico. Il valore antisindacale dell'inerzia serbata dall'amministrazione non vale a dimostrare che l'avvio delle trattative e delle procedure di selezione per le progressioni economiche avrebbero garantito al ricorrente il raggiungimento del maggiore trattamento economico ed abbia quindi determinato il danno lamentato in questa sede. Considerazioni identiche valgono quanto al danno da perdita di chance ravvisata nella possibilità di conseguire in anticipo anche l'ulteriore successiva fascia stipendiale, essendo anche tale ipotesi di danno strettamente connessa al riconoscimento del diritto – in realtà inesistente – ad una progressione economica con decorrenza 1.1.2000. Occorre d'altra parte rammentare che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la Corte Cass. ha ritenuto priva di motivazione oltrechè viziata da extrapetizione la liquidazione del danno relativa alla perdita di chances lavorative subite da una infortunata in un sinistro stradale)” (Sez. 3, n. 6488 del 14/03/2017; Sez. 3, n. 1752 del 28/01/2005); nel caso in esame per sostenere il probabile raggiungimento della quarta fascia retributiva in epoca anteriore alla maturazione del biennio decorrente dal 1.1.2023, avrebbe dovuto fornire prova del proprio diritto al trattamento al trattamento della terza fascia già a decorrere dal 1.1.2020 o dal 1.1.2021; diritto che la cui esistenza per le ragioni già esposte non può ritenersi dimostrata. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto. Il comportamento inerte tenuto dall'amministrazione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 ;
[...]
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. TE lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO