Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 37879
CASS
Sentenza 5 maggio 2023

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In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 37879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37879
    Data del deposito : 5 maggio 2023

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