Sentenza 5 maggio 2023
Massime • 1
In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 37879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37879 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente : avv. Francesco Sabatino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di AC NI, in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p., posta in essere in danno di LI NI il 19/8/2018, consistita nel costringerlo dietro minacce di morte, a farsi consegnare una somma di denaro quale quota parte del provento derivante dall'appalto ottenuto dalla ditta Dusty s.r.I., incaricata della gestione dei rifiuti nel Comune di Vibo Valentia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37879 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/05/2023 1.1. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame perché ha ritenuto infondate le doglianze difensive, in questa sede rinnovate, circa la perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di fase ritenendo, in primis, di non potere retrodatare la misura cautelare alla data della prima ordinanza emessa nei confronti di AC per il delitto di associazione mafiosa e altri reati fine , per i quali è stato condannato alla pena di anni 20 di reclusione, poiché essa ha ad oggetto fatti commessi in epoca successiva rispetl:o agli addebiti cautelari mossi al ricorrente nella cd. operazione NA SC ( ordinanza del 19/12/2019); il TDL ha aggiunto che nel caso di specie non emergeva un rapporto di connessione qualificata tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda, posto che non è stata fornita la prova che la tentata estorsione sub iudice, fosse stata già oggetto di ipanificazione al momento della costituzione dell' associazione mafiosa. In ogni caso, non emergendo dall'ordinanza applicativa della prima misura la desumibilità degli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva, il Tribunale, non disponendo di poteri istruttori, ha disatteso l'eccezione, affermando che il termine di custodia cautelare ex art. 303, co. 4, c.p.p., al momento dell'adozione della seconda ordinanza, non era scaduto. In conclusione il Tribunale ha ritenuto: insussistente il requisito dell'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto alla consumazione delle condotte oggetto del primo provvedimento restrittivo;
non ravvisabile alcuna connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze, considerato che non è stata fornita la prova che la tentata estorsione oggetto del presente procedimento, fosse stata pianificata al momento della costituzione dell'associazione mafiosa;
non sussistente la desumibilità dei fatti della seconda ordinanza, al momento dell'emissione della prima. 2. Ricorre avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite del difensore, il quale eccepisce: 2.1. il vizio di violazione di legge processuale ( art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 297, co.3, c.p.p.), non avendo il Tribunale valutato, ai fini della retrodatazione della misura cautelare, che i fatti oggetto del presente procedimento erano contenuti nell'informativa del 21 agosto 2018 pertanto, l'Ufficio di Procura, alla data dell'11/3/2019 quando formulò l'integrazione della richiesta cautelare, aveva, già da 7 mesi, la disponibilità dell'intero compendio investigativo che avrebbe consentito di richiedere la misura massima anche per il reato fine di natura estorsiva. Ad avviso della difesa vi sarebbe stata, da parte dell'Ufficio di Procura, sin dal momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare, la conoscibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento della seconda ordinanza e quindi il Tribunale avrebbe dovuto procedere a retrodatare l'inizio della durata della custodia cautelare, per il reato sub iudice, al 19/12/2019 data della prima misura cautelare, risultando così scaduto il termine di fase di un anno. 2 2.2.Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge ( art 606 lett. b) c.p.p.) , il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente una forma di estorsione ambientale senza considerare adeguatamente il contegno della p.o. e, quanto all' aggravante dell'agevolazione mafiosa, avrebbe ritenuto sussistente detta circostanza ricavandola in via aul:omatica dal fatto che i soggetti coinvolti nella vicenda farebbero parte di un'associazione rnafiosa, senza indagare sulla componente volitiva della stessa da parte dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati. 1.1.Quanto al primo motivo si osserva che in giurisprudenza si è condivisibilmente ritenuto che esule dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare, per decorrenza dei termini di fase, in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza genetica ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 Rv. 277351). L'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impucinare, infatti, davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, poiché la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sè ma soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare. D'altronde nessuna norma prevede la preclusione o l'invalidità del titolo di coercizione personale nel caso in cui esso sia stato preceduto da altro provvedimento cautelare omologo, per lo stesso fatto o per fatti diversi. In tal caso, può sorgere solo una questione inerente al diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi a partire dal momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale (Cass., Sez. 6, n. 1761 del 2-2-1995, Rv. 201833). Tale questione va pertanto proposta al g.i.p., con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen., e successivamente, ove occorra, al tribunale, con appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento reiettivo del g.i.p. Nello stesso senso Sez. 1, n. 19905 del 4/3/2004, Rv. 228053, ha precisato che la questione inerente all'asserita violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare sopravvenuta alla prima ordinanza coercitiva, in caso di c.d. contestazione a catena, non riguardando vizi genetici del titolo di coercizione personale ma solo la decorrenza dei suoi effetti, non è deducibile in sede di riesame ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente. Poichè infatti il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del titolo custodiale e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, esule dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di 3 3t fase, in relazione all'asserita contestazione a catena (Sez.2, n. 41044/2005, Rv. 232697). Questa Corte ha precisato che in tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo sia già scaduto (Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015 , Rv. 2629:33). Ipotesi, quest'ultima, che non è dato riscontrare nel caso in esame. 1.2. Il provvedimento impugnato, poi, offre adeguata giustificazione in merito al rigetto dell'eccezione posto che difettava il presupposto della desumibilil:à dagli atti del primo procedimento, degli elementi per l'emissione della seconda ordinanza cautelare. Trattandosi di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti in ipotesi legati da connessione qualificata, il provvedimento impugnato ha evidenziato che mancava ol presupposto della invocata retrodatazione (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909;Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058). Sotto questo aspetto la difesa si limita ad indicare che la Procura era in possesso di un'informativa datata 21 agosto 2018 che avrebbe consentito l'adozione della misura relativa per i fatti di estorsione di cui alla seconda misura cautelare senza mettere a fuoco quali fossero gli elementi indiziari acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro relativi agli ultimi fatti-reato, né perché quegli elementi, o eventuali altri desumibili dalla prima ordinanza, fossero idonei a consentire al Pubblico Ministero un'unica iniziativa cautelare nei confronti del AC, per tutti i reati a lui contestati. Va a tal fine ribadito che, nelle situazioni cautelari riferibili a Fatti oggetto di diversi procedimenti pendenti dinanzi a diversa autorità giudiziaria tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali previsti dal secondo periodo del citato art. 297, comma 3, gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare (Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909). A tale riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 408 del 2005, ha riferito testualmente la desumibilità al "fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'eguaglianza e della ragionevolezza), dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari".Non è pertanto sufficiente che, entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del l'atto-reato oggetto della seconda ordinanza, essendo invece indispensabile che„ sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento, sussista un 4 quadro indiziario legittimante l'adozione delle misure cautelari successivamente applicate allo stesso indagato, essendo, quest'ultimo, soggetto all'onere di allegazione degli elementi dai quali desumere l'applicabilità della retrodatazione da lui invocata (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Atene,Rv. 208167). 2. Il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e segnatamente degli artt. 629 e 416 bis.l.c.p., per l'insussistenza dell' elemento costitutivo dell'estorsione e cioè la minaccia e dell'aggravante del metodo mafioso, è generico perchè basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, ha indicato con precisione gli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (pagg. 17 e 18) richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non seguendo al provvedimento la liberazione dell'indagato, vanno disposti gli adempimenti, a cura della Cancelleria, di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peli. Così deciso in Roma il 5 /5/2023 5