Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
TA LORETO Presidente relatore ID CO Consigliere CI D’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere OS NC Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria promosso da OL AR (c.f. [...]), nato a [...] il 29.06.1967, rappresentato e difeso dall’Avv. Simone Zancani (c.f.
[...]– pec: simonezancani.ve@pec.giuffre.it)
elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Venezia-Mestre, Via Pepe n. 20, giusta procura in atti;
contro
• PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per SENT. 77/2026
la Regione Veneto della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro-tempore.
avverso:
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.
300/2025, depositata in data 11.09.2025 e notificata il 26.09.2025.
VISTO l’atto di appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 23 aprile 2026, celebrata con l’assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, il relatore Pres.
TA RE, l’Avv. Simone Zancani per l’appellante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Arturo Iadecola.
AT
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile sollevata dal sig. OR sin dalle deduzioni difensive e dichiarata inammissibile la riproposizione in udienza dell’istanza di definizione agevolata, già rigettata con decreto n. 7/2025, ha condannato in solido e a titolo di dolo, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale, la Società KIAVIDORO Srl in fallimento, in persona del curatore dott. Casagrande Andrea, rimasta contumace, e il sig. AR OR al pagamento, in favore del Comune di Venezia, della somma di euro 13.680,05 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno erariale conseguente al mancato riversamento dell’imposta di soggiorno.
Dall’istruttoria preprocessuale, avviata a seguito di segnalazione del Comune di Venezia, era, in particolare, emerso che la Società, legalmente rappresentata dal sig. OR, quale gestore della struttura ricettiva “Hotel La Forcola” ubicata nel Sestriere di Cannaregio 2353, aveva omesso di riversare alla tesoreria comunale, pur a fronte della tempestiva notifica di atti di intimazione ad adempiere da parte dell’Amministrazione comunale, l’imposta di soggiorno dovuta per gli anni dal 2016 al 2020. Il Comune, pertanto, aveva avviato la procedura di esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito, che veniva in seguito interamente saldato solo per il 2016 e il 2017.
2. Il Procuratore regionale, pertanto, ha convenuto in giudizio la Società, in fallimento, e il suo legale rappresentante, ritenendo integrata una ipotesi di responsabilità erariale solidale, connotata da condotta dolosa e dalla indubbia permanenza della qualifica di agente contabile in capo al legale rappresentante e amministratore unico, comprovata dalla condanna per peculato subita in primo grado dallo OR (condanna poi riformata), condotta che aveva generato un danno da mancata entrata per l’omesso riversamento delle somme riscosse nel 2018, 2019 e 2020.
3. Con la sentenza gravata il Collegio di prime cure ha affermato la presenza del rapporto di servizio dei convenuti con il Comune di Venezia, ritenuto sussistente anche dopo l’entrata in vigore della modifica normativa introdotta con l’art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, nel merito, ha riconosciuto la responsabilità conseguente alla condotta di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, nonostante le intimazioni di pagamento e le costituzioni in mora trasmesse alla Società dall’amministrazione comunale.
Tale circostanza suffragherebbe la dimostrazione sia della qualità di agente contabile sia dell’elemento soggettivo del dolo anche in capo alla società, tenuta a rispondere in solido con il legale rappresentante, in forza del rapporto di immedesimazione organica e in assenza di prova in ordine all’espletamento di funzioni gestionali, anche in via di mero fatto, da parte di terzi.
4. Con atto di appello, ritualmente notificato il 25 novembre 2025 e depositato il successivo 10 dicembre 2025, la difesa del sig. AR OR ha chiesto in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice tributario, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha qualificato l’albergatore quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, non richiamando più la qualifica di agente contabile come avveniva prima della riforma. La difesa si è a lungo soffermata sulla novella intervenuta e sulla evidente applicazione retroattiva della qualifica di responsabile di imposta, per effetto dell’art.
5-quinquies del D.L. n. 146/2021, anche agli omessi versamenti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, non recuperati dall’amministrazione con la procedura esecutiva.
Ha quindi censurato la violazione dell’art. 130 c.g.c. e la ritenuta illegittima declaratoria del collegio di prime cure, di inammissibilità del ricorso al rito abbreviato. In subordine, nel merito, ha dedotto l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della condotta illecita ascritta al sig. OR e, da ultimo, ha chiesto che il giudizio venga definito con rito abbreviato.
5. Con atto in data 3 aprile 2026 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, preliminarmente affermando, in punto di giurisdizione, che pur essendo ben presenti gli sviluppi del giudice di legittimità con ordinanza n. 1527/2026, cui hanno aderito le Sezioni di appello della Corte dei conti con le sentenze n. 51 del 17 marzo 2026 della Sez. II e nn. 59 e 61 della Sez. I, sussisterebbero tuttora argomenti per confermare la qualità di agente contabile del gestore di struttura alberghiera.
Premesso, infatti, che nulla esclude che in capo all’albergatore possano coesistere le qualità di responsabile di imposta e di agente contabile, diversi essendo i presupposti e le obbligazioni che gravano sulle due figure, rileva il Procuratore che la novella del 2020 e la successiva disposizione interpretativa di cui all’art. 5-quinquies del D.L.
146/2021 non prendono affatto in considerazione la qualità di agente contabile dell’albergatore, né i lavori preparatori inducono a ravvisare la volontà di escludere detta qualità. Quest’ultima non abbisogna di una espressa previsione, poiché discende dalla definizione di agente contabile contenuta nelle norme generali di contabilità pubblica (art. 74 del r.d. n. 2440/1923; art. 178 del r.d. n. 827/1924; art. 93 del d.lgs. n.
267/2000).
In forza di tale normativa l’albergatore, pur qualificato responsabile di imposta, continua a rivestire allo stesso tempo la qualità di agente contabile, e, se e in quanto abbia riscosso l’imposta di soggiorno, deve adempiere l’obbligo di riversamento.
La ratio legis della novella sembrerebbe piuttosto quella di garantire la più agevole riscossione del tributo, cioè di rafforzare la posizione dell’erario comunale, vincolando il gestore al versamento dell’imposta anche quando il cliente non l’abbia versata. Il rafforzamento in parola sarebbe frustrato se venisse meno l’obbligo di riversamento dell’agente contabile.
Nel merito, il Procuratore generale ha ritenuto infondati gli ulteriori motivi di gravame, ribadendo la sussistenza del doloso arricchimento ed evidenziando l’irrilevanza della procedura concorsuale e l’intervenuta transazione della società con il fallimento, rispetto alla posizione dello OR quale responsabile in proprio e in assenza della impugnativa della società in persona del curatore fallimentare.
Ha quindi concluso per il rigetto dell’appello, con condanna alle spese di giudizio.
All’odierna pubblica udienza, il difensore dell’appellante e il rappresentante del Pubblico ministero hanno richiamato le rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
TO
L’appello è fondato.
Invero, malgrado le pregevoli argomentazioni esposte dal Procuratore generale, il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Sezione con sentenza n. 51 del 17 marzo 2026, con la quale si è dato atto che, in materia di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto pacificamente statuito con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19564 la quale, occupandosi dell’originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n.
23/2011, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di soggiorno, tra il gestore di struttura alberghiera e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali e tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio, implicano il “maneggio di denaro pubblico” che “genera ex se l'obbligo della resa del conto” (v. Corte Cost., 21.5.1975, n. 114 e Corte Cost.,
25.7.2001, n. 292 ), dal che veniva affermata l’appartenenza della materia alla giurisdizione contabile.
Rileva il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a oggetto l’omesso riversamento, in favore del Comune, dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, successivi all’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a seguito della novella attuata con l’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011), che individua il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Le Sezioni unite hanno, innanzitutto, rilevato come l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” a opera del comma 1-ter aggiunto all’art. 4 già citato, abbia fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile, rinviando ormai esplicitamente al ruolo del
“responsabile d’imposta”, definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Da tale inquadramento, ad avviso della Suprema Corte, deriva, innanzitutto, che il gestore di struttura alberghiera, quale responsabile d’imposta, è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria, che lo affianca all’effettivo contribuente in una relazione di solidarietà passiva “dipendente”, la quale partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo di imposta - nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva - e la sua responsabilità, a differenza dell’agente contabile, non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, bensì è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito e salvo il diritto di rivalsa.
La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che con l’entrata in vigore di tale novella possa permanere in capo all’albergatore la qualifica di agente contabile e l’obbligo di resa del conto, avendo infatti evidenziato che “Con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento d’imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro
(pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l’approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”.
Né - proseguono le Sezioni unite – avrebbe rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali emanati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 nelle more dell’approvazione del regolamento statale di attuazione dell’imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto già con precedente pronuncia (ord. n. 22891 del 19.08.2024) le Sezioni unite hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l’esame delle controversie aventi a oggetto l’opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, mentre compete alla giurisdizione ordinaria l’esame delle controversie aventi a oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi procedurali.
In definitiva, la Corte di cassazione ha affermata la giurisdizione del giudice tributario nella materia oggetto del presente giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Per le ragioni appena esposte, questa Sezione, nell’accogliere l’appello, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nella presente controversia, in favore del giudice tributario.
In considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, si dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara in relazione al presente giudizio il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, e dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
SENT. 77/2026 Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.
Il Presidente relatore
TA RE
Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il p. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 77/2026 27 APR. 2026 Il Funzionario Preposto CI CO