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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 14 maggio 2025 alle ore 10.59 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. ARIGO' LUCA;
Parte_1
per l'avv. FUSCO FRANCESCO sostituito dall'avv. DEBORAH MARINO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Arigò eccepisce l'inammissibilità del deposito effettuato da controparte in data 13.05.2025, in particolare di un articolo a firma dell'avv. Frignani, avente data anteriore rispetto al termine concesso per le note conclusive.
L'avv. Marino evidenzia che l'articolo è stato depositato in risposta ad un altro articolo depositato da con le note conclusive e che si tratta di interpretazioni di dottrina la cui valenza è relativa. Parte_1
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BETTIO GIULIA LUIGIA e l'avv. ARIGO' Parte_1 P.IVA_1
LUCA
APPELLANTE contro
(c.f. ), con l'avv. FUSCO FRANCESCO e l'avv. FRIGNANI Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICO ALESSANDRO
APPELLATA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, concessionaria per il Comune di Parte_1
VE (SO) dei servizi di gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. 125/2023, con la quale il Giudice di Pace di Sondrio, su ricorso di aveva annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1095476 del Controparte_1
19.07.2022, num. prot. gen. 2/2022, con cui aveva intimato all'appellata il pagamento Parte_1 del canone ex art. 1, c. 816, L. 160/2019 per l'annualità 2022, con riferimento a due cartelli pubblicitari installati lungo la S.P. 38, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare, parte appellante esponeva che: pagina 2 di 8 - ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019, soggetti attivi del nuovo canone (e cioè legittimati a riscuoterlo) erano soltanto i comuni, le province e le città metropolitane (gli "enti")
e non anche l' (che è una società per azioni); CP_2
- l' era ancora pienamente legittimata a richiedere per le strade di sua competenza il CP_2
pagamento del canone di cui all'art. 27 C.d.S., senza che potesse lamentare alcuna CP_1
duplicazione con il canone di cui alla L. 160/2019, considerato che, per espressa previsione di legge, entrambi i canoni erano destinati a coesistere per le strade di proprietà dell' (strade CP_2
statali);
- il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari risultava sempre di competenza dei comuni,
a prescindere dall'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, comma 816, L. 160/2019, sostituendo l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al
D. Lgs. 507/1993 (ICP), nulla avrebbe mutato quanto al soggetto legittimato alla riscossione, da individuarsi esclusivamente nell'ente comunale;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti pubblicitari su strade provinciali, situate sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, erano soggette sia al canone per l'occupazione del suolo pubblico, dovuto alla provincia/città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto solo al comune, così come già avveniva in regime di ICP;
- la legittimazione dei comuni a pretendere il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche su strade provinciali, si ricavava anche dall'art. 1, c. 817, L. cit., in quanto tale norma prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
- il presupposto del canone preteso dalla non era l'autorizzazione all'occupazione Parte_1
dell'area pubblica, bensì "la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva";
- l'invocato principio dell'unicità del canone non poteva che operare in favore del CP_3
L'appellante chiedeva quindi che, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n.
125/2023, le domande proposte dalla venissero respinte e, per l'effetto, che fosse Controparte_1
confermata la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado, siccome infondato l'appello, in quanto basato su di un'interpretazione dell'art. 1, 816 e ss.
L. 160/2019 in contrasto con la lettera delle norme, che avevano previsto l'istituzione di un'unica prestazione patrimoniale imposta, in sostituzione di tutte le precedenti, di titolarità dell'ente comunale solo ove gli impianti pubblicitari insistessero su strade comunali o su strade non comunali poste all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
All'esito dell'udienza celebrata in data 19.06.2024, veniva fissata successiva udienza in data
14.05.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini per note conclusive sino al 05.05.2025.
***
L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Occorre, in via preliminare, spendere alcune considerazioni in ordine al quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, c. 816 L. 160/2019 ha istituito la prestazione patrimoniale impositiva in discorso, stabilendo che: “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il c. 819 dell'art. 1, L. 160/2019, individua i presupposti del canone in: “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
pagina 4 di 8 Nessuna delle predette disposizioni individua espressamente l'ente titolare del potere impositivo.
Invero, facendo applicazione del criterio di interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'articolo
12 delle Preleggi, è possibile osservare che, da una parte, che l'art. 1, c. 816, L. cit., stabilisce che il canone in discorso è istituito dai “comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, denominati nel proseguo del testo normativo “enti”, dall'altra parte che il “canone” è inteso dal legislatore come prestazione patrimoniale unitaria, essendo sempre declinato al singolare, seppur si componga di due componenti distinte, l'una dipendente dall'occupazione di suolo pubblico e l'altra dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la determinazione delle quali è operata con le modalità stabilite, rispettivamente, dai commi 824 e 825.
Ebbene, il Tribunale di Sondrio ritiene che l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implichi necessariamente l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari (mitigate dal principio di assorbimento, di cui si dirà in seguito), e che detto soggetto possa essere astrattamente individuato sia nel comune, sia nella provincia, sia nella città metropolitana (cfr. Tribunale di Como, sentenza n.
167/2025).
Infatti, condividendo i principi espressi dalla sentenza del Tribunale di Como sopra citata,
“l'individuazione, tra quelli summenzionati, dell'ente concretamente titolare del potere impositivo non può che essere eseguita tenendo conto del dato normativo che emerge dalla lettura sistematica dei commi 821 e 835 dell'art. 1 L. 160/2019. Il comma 835, che stabilisce che: “il versamento del canone
è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, deve essere letto insieme al comma 821, ove è stabilito che: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
…”. Pertanto, è chiaro che, laddove il comma 835 prescrive che il canone vada versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, si riferisce al rilascio della “concessione per l'occupazione di suolo pubblico” e della “autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari”, di cui al precedente comma 821. Ne consegue che è artificiosa la lettura del comma 835 propugnata dall'appellante, per cui il canone andrebbe versato contestualmente “alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, piuttosto che, invece, correttamente, “al rilascio …dell'autorizzazione …alla diffusione dei messaggi
pagina 5 di 8 pubblicitari”. Se, quindi, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari e unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere
l'ente che rilascia detta autorizzazione, tale ente non può essere individuato che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico, v. infra). La conclusione raggiunta appare del resto coerente con il comma 822, art. 1,
L. 160/2019 che prescrive che “gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata […]”. Difatti, poiché la norma collega la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari al mancato pagamento del canone e affida la rimozione suddetta
“agli enti”, non può che concludersi che è l'ente che non ha ricevuto il pagamento del canone a dover eseguire la rimozione dell'occupazione del proprio suolo pubblico. Il che corrobora l'interpretazione per cui è l'ente il cui suolo pubblico è occupato che impone e riscuote il canone anche per la diffusione di mezzi pubblicitari e, quindi, se il suolo pubblico occupato è una strada provinciale, l'ente titolare è la provincia. Diversamente, non si comprende come, e a tutela di quale interesse, il potrebbe CP_3
intervenire alla rimozione delle occupazioni su strada di proprietà di ente diverso. Quanto sopra è, del resto, coerente anche con la disposizione di cui al comma 818, per cui nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000.
Difatti, detti tratti di strada (nei centri abitati con oltre 10.000 abitanti) sono a tutti gli effetti comunali, e ciò già a norma dell'art. 2, c. 7, Codice della Starda, per cui le strade nei centri abitati sono sempre considerate comunali, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. La conclusione suddetta, peraltro, non appare smentita nemmeno dalle disposizioni di cui ai commi 817, 818, 820 dell'art. 1, L. 160/2019. Il comma 817, art. 1 L. 160/2019, laddove stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, non riguarda, infatti, i rapporti tra i privati e gli enti, ma tra gli enti stessi, individuando il perimetro entro il quale la modulazione del canone deve avvenire, anche tenuto conto dell'aumento delle tariffe contemplato dal medesimo testo normativo, al comma 826. Difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in
pagina 6 di 8 applicazione del possibile aumento tariffario. Il comma 818, già citato, si limita a stabilire, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Strada quanto alla proprietà delle strade, che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, ma nulla dice circa i tratti di strada provinciali situati – come nel caso che ci occupa
– al di fuori dei centri abitati (o all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), né, soprattutto, stabilisce che, per i messaggi pubblicitari diffusi con occupazione di suolo su strade provinciali fuori dai centri abitati, sia il comune a poter imporre e riscuotere il canone. Il comma 820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico. Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Infine, la conclusione raggiunta non è nemmeno smentita dal c. 819 dell'art. 1, L. 160/2019, che si limita ad individuare i presupposti impositivi della componente “'pubblicitaria” del canone nella diffusione “di messaggi pubblicitari, anche abusiva”, specificando che ciò può avvenire: a) mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti: b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
c) all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato. La norma, difatti, si limita a individuare le modalità con le quali il messaggio pubblicitario deve essere diffuso per poter essere soggetto al canone e in nessun punto stabilisce, si ribadisce, che sia sempre e solo il comune il titolare del potere impositivo e di riscossione del canone, salve le ipotesi – diverse da quella che ci occupa – in cui il messaggio sia veicolato su beni privati o su veicoli e, quindi, non su suolo pubblico, ove potrà essere applicata la componente del canone relativa alla sola diffusione pubblicitaria e solo dal comune, quale luogo nel cui territorio è visibile il messaggio, oppure, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 825, secondo periodo), dal comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e dal comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.”
pagina 7 di 8 Infine, si ritiene di non condividere le argomentazioni spese a sostegno della tesi dell'appellante dalla giurisprudenza dalla stessa citata, in quanto essenzialmente fondate su un'interpretazione storica delle norme che, tuttavia, pare obliterare la portata innovativa della L. 160/2019 proprio in punto di sostituzione di un unico canone ai canoni, tributi e imposte precedenti. Nemmeno possono avere alcuna valenza interpretativa, ove in contrasto con il dato normativo, regolamenti o circolari degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, in quanto fonti normative o di autoregolamentazione di rango subordinato a quello della legge.
In conclusione, pertanto, poiché, nel caso in esame, la diffusione di messaggio pubblicitario è avvenuta su strada provinciale, al di fuori del centro abitato, deve escludersi che il fosse Parte_2
titolare del potere impositivo del canone ex art. 1, c. 816, L. 160/2019.
L'appello deve quindi essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La documentata presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti sulle questioni controverse costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono comunque i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. Parte_1
125/2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
Sondrio, 14 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 14 maggio 2025 alle ore 10.59 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. ARIGO' LUCA;
Parte_1
per l'avv. FUSCO FRANCESCO sostituito dall'avv. DEBORAH MARINO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Arigò eccepisce l'inammissibilità del deposito effettuato da controparte in data 13.05.2025, in particolare di un articolo a firma dell'avv. Frignani, avente data anteriore rispetto al termine concesso per le note conclusive.
L'avv. Marino evidenzia che l'articolo è stato depositato in risposta ad un altro articolo depositato da con le note conclusive e che si tratta di interpretazioni di dottrina la cui valenza è relativa. Parte_1
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BETTIO GIULIA LUIGIA e l'avv. ARIGO' Parte_1 P.IVA_1
LUCA
APPELLANTE contro
(c.f. ), con l'avv. FUSCO FRANCESCO e l'avv. FRIGNANI Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICO ALESSANDRO
APPELLATA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, concessionaria per il Comune di Parte_1
VE (SO) dei servizi di gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. 125/2023, con la quale il Giudice di Pace di Sondrio, su ricorso di aveva annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1095476 del Controparte_1
19.07.2022, num. prot. gen. 2/2022, con cui aveva intimato all'appellata il pagamento Parte_1 del canone ex art. 1, c. 816, L. 160/2019 per l'annualità 2022, con riferimento a due cartelli pubblicitari installati lungo la S.P. 38, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare, parte appellante esponeva che: pagina 2 di 8 - ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019, soggetti attivi del nuovo canone (e cioè legittimati a riscuoterlo) erano soltanto i comuni, le province e le città metropolitane (gli "enti")
e non anche l' (che è una società per azioni); CP_2
- l' era ancora pienamente legittimata a richiedere per le strade di sua competenza il CP_2
pagamento del canone di cui all'art. 27 C.d.S., senza che potesse lamentare alcuna CP_1
duplicazione con il canone di cui alla L. 160/2019, considerato che, per espressa previsione di legge, entrambi i canoni erano destinati a coesistere per le strade di proprietà dell' (strade CP_2
statali);
- il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari risultava sempre di competenza dei comuni,
a prescindere dall'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, comma 816, L. 160/2019, sostituendo l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al
D. Lgs. 507/1993 (ICP), nulla avrebbe mutato quanto al soggetto legittimato alla riscossione, da individuarsi esclusivamente nell'ente comunale;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti pubblicitari su strade provinciali, situate sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, erano soggette sia al canone per l'occupazione del suolo pubblico, dovuto alla provincia/città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto solo al comune, così come già avveniva in regime di ICP;
- la legittimazione dei comuni a pretendere il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche su strade provinciali, si ricavava anche dall'art. 1, c. 817, L. cit., in quanto tale norma prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
- il presupposto del canone preteso dalla non era l'autorizzazione all'occupazione Parte_1
dell'area pubblica, bensì "la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva";
- l'invocato principio dell'unicità del canone non poteva che operare in favore del CP_3
L'appellante chiedeva quindi che, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n.
125/2023, le domande proposte dalla venissero respinte e, per l'effetto, che fosse Controparte_1
confermata la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado, siccome infondato l'appello, in quanto basato su di un'interpretazione dell'art. 1, 816 e ss.
L. 160/2019 in contrasto con la lettera delle norme, che avevano previsto l'istituzione di un'unica prestazione patrimoniale imposta, in sostituzione di tutte le precedenti, di titolarità dell'ente comunale solo ove gli impianti pubblicitari insistessero su strade comunali o su strade non comunali poste all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
All'esito dell'udienza celebrata in data 19.06.2024, veniva fissata successiva udienza in data
14.05.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini per note conclusive sino al 05.05.2025.
***
L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Occorre, in via preliminare, spendere alcune considerazioni in ordine al quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, c. 816 L. 160/2019 ha istituito la prestazione patrimoniale impositiva in discorso, stabilendo che: “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il c. 819 dell'art. 1, L. 160/2019, individua i presupposti del canone in: “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
pagina 4 di 8 Nessuna delle predette disposizioni individua espressamente l'ente titolare del potere impositivo.
Invero, facendo applicazione del criterio di interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'articolo
12 delle Preleggi, è possibile osservare che, da una parte, che l'art. 1, c. 816, L. cit., stabilisce che il canone in discorso è istituito dai “comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, denominati nel proseguo del testo normativo “enti”, dall'altra parte che il “canone” è inteso dal legislatore come prestazione patrimoniale unitaria, essendo sempre declinato al singolare, seppur si componga di due componenti distinte, l'una dipendente dall'occupazione di suolo pubblico e l'altra dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la determinazione delle quali è operata con le modalità stabilite, rispettivamente, dai commi 824 e 825.
Ebbene, il Tribunale di Sondrio ritiene che l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implichi necessariamente l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari (mitigate dal principio di assorbimento, di cui si dirà in seguito), e che detto soggetto possa essere astrattamente individuato sia nel comune, sia nella provincia, sia nella città metropolitana (cfr. Tribunale di Como, sentenza n.
167/2025).
Infatti, condividendo i principi espressi dalla sentenza del Tribunale di Como sopra citata,
“l'individuazione, tra quelli summenzionati, dell'ente concretamente titolare del potere impositivo non può che essere eseguita tenendo conto del dato normativo che emerge dalla lettura sistematica dei commi 821 e 835 dell'art. 1 L. 160/2019. Il comma 835, che stabilisce che: “il versamento del canone
è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, deve essere letto insieme al comma 821, ove è stabilito che: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
…”. Pertanto, è chiaro che, laddove il comma 835 prescrive che il canone vada versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, si riferisce al rilascio della “concessione per l'occupazione di suolo pubblico” e della “autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari”, di cui al precedente comma 821. Ne consegue che è artificiosa la lettura del comma 835 propugnata dall'appellante, per cui il canone andrebbe versato contestualmente “alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, piuttosto che, invece, correttamente, “al rilascio …dell'autorizzazione …alla diffusione dei messaggi
pagina 5 di 8 pubblicitari”. Se, quindi, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari e unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere
l'ente che rilascia detta autorizzazione, tale ente non può essere individuato che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico, v. infra). La conclusione raggiunta appare del resto coerente con il comma 822, art. 1,
L. 160/2019 che prescrive che “gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata […]”. Difatti, poiché la norma collega la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari al mancato pagamento del canone e affida la rimozione suddetta
“agli enti”, non può che concludersi che è l'ente che non ha ricevuto il pagamento del canone a dover eseguire la rimozione dell'occupazione del proprio suolo pubblico. Il che corrobora l'interpretazione per cui è l'ente il cui suolo pubblico è occupato che impone e riscuote il canone anche per la diffusione di mezzi pubblicitari e, quindi, se il suolo pubblico occupato è una strada provinciale, l'ente titolare è la provincia. Diversamente, non si comprende come, e a tutela di quale interesse, il potrebbe CP_3
intervenire alla rimozione delle occupazioni su strada di proprietà di ente diverso. Quanto sopra è, del resto, coerente anche con la disposizione di cui al comma 818, per cui nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000.
Difatti, detti tratti di strada (nei centri abitati con oltre 10.000 abitanti) sono a tutti gli effetti comunali, e ciò già a norma dell'art. 2, c. 7, Codice della Starda, per cui le strade nei centri abitati sono sempre considerate comunali, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. La conclusione suddetta, peraltro, non appare smentita nemmeno dalle disposizioni di cui ai commi 817, 818, 820 dell'art. 1, L. 160/2019. Il comma 817, art. 1 L. 160/2019, laddove stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, non riguarda, infatti, i rapporti tra i privati e gli enti, ma tra gli enti stessi, individuando il perimetro entro il quale la modulazione del canone deve avvenire, anche tenuto conto dell'aumento delle tariffe contemplato dal medesimo testo normativo, al comma 826. Difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in
pagina 6 di 8 applicazione del possibile aumento tariffario. Il comma 818, già citato, si limita a stabilire, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Strada quanto alla proprietà delle strade, che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, ma nulla dice circa i tratti di strada provinciali situati – come nel caso che ci occupa
– al di fuori dei centri abitati (o all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), né, soprattutto, stabilisce che, per i messaggi pubblicitari diffusi con occupazione di suolo su strade provinciali fuori dai centri abitati, sia il comune a poter imporre e riscuotere il canone. Il comma 820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico. Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Infine, la conclusione raggiunta non è nemmeno smentita dal c. 819 dell'art. 1, L. 160/2019, che si limita ad individuare i presupposti impositivi della componente “'pubblicitaria” del canone nella diffusione “di messaggi pubblicitari, anche abusiva”, specificando che ciò può avvenire: a) mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti: b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
c) all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato. La norma, difatti, si limita a individuare le modalità con le quali il messaggio pubblicitario deve essere diffuso per poter essere soggetto al canone e in nessun punto stabilisce, si ribadisce, che sia sempre e solo il comune il titolare del potere impositivo e di riscossione del canone, salve le ipotesi – diverse da quella che ci occupa – in cui il messaggio sia veicolato su beni privati o su veicoli e, quindi, non su suolo pubblico, ove potrà essere applicata la componente del canone relativa alla sola diffusione pubblicitaria e solo dal comune, quale luogo nel cui territorio è visibile il messaggio, oppure, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 825, secondo periodo), dal comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e dal comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.”
pagina 7 di 8 Infine, si ritiene di non condividere le argomentazioni spese a sostegno della tesi dell'appellante dalla giurisprudenza dalla stessa citata, in quanto essenzialmente fondate su un'interpretazione storica delle norme che, tuttavia, pare obliterare la portata innovativa della L. 160/2019 proprio in punto di sostituzione di un unico canone ai canoni, tributi e imposte precedenti. Nemmeno possono avere alcuna valenza interpretativa, ove in contrasto con il dato normativo, regolamenti o circolari degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, in quanto fonti normative o di autoregolamentazione di rango subordinato a quello della legge.
In conclusione, pertanto, poiché, nel caso in esame, la diffusione di messaggio pubblicitario è avvenuta su strada provinciale, al di fuori del centro abitato, deve escludersi che il fosse Parte_2
titolare del potere impositivo del canone ex art. 1, c. 816, L. 160/2019.
L'appello deve quindi essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La documentata presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti sulle questioni controverse costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono comunque i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. Parte_1
125/2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
Sondrio, 14 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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