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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
DI ILARIA, RE
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120035414035000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130003482767000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031411778000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031959670000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140008669221000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 02820259003378524000 relativa a 5 cartelle di pagamento, per Irpef Iva Irap, per complessivi Euro 181.749,75 notificata in data 13/06/25, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la tempestività del ricorso, non avendo controparte prodotto copia della notifica dell'atto impugnato e ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, da cui ha dedotto emergere la correttezza, la ritualità e la tempestività della procedura esattiva e ha fatto valere la sospensione dettata dalla normativa
COVID19.
Con memorie illustrative l'istante ha dedotto di aver già depositato in sede di ricorso i file eml attestanti la tempestività dello stesso e contestando la regolarità delle notifiche, in particolare sostenendo che in caso di consegna a familiare convivente è necessario l'invio di raccomandata informativa, le notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con consegna a persona dichiaratasi convivente, circostanza smentita dalla certificazione anagrafica, da cui risulta invece che Ricorrente_1 è in altro nucleo familiare. Quanto alla sospensione COVID, ha dedotto che si applica solo se il termine ultimo per la notifica della cartella scade nel 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Invero, la cartella di pagamento n. 02820120035414035000, inerente imposta IRAP anno 2009 e credito per bonus famiglie ex D.L. 185/2008, anno 2009,risulta notificata in data 13.05.2013 con consegna a moglie convivente;
anche la cartella di pagamento n. 02820130003482767000, inerente imposta IRPEF ed IVA anno 2009, risulta notificata in data 20.09.2013, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con consegnata a familiare convivente;
la cartella di pagamento n. 02820130031411778000, inerente a ritenuta addizionale imposta IRPEF anno 2010, risulta notificata in data 25.01.2014 con consegna a moglie convivente;
la cartella di pagamento n. 02820140008669221000, inerente imposta IRAP anno 2010, risulta notificata in data 24.03.2014, con consegna a sorella dichiaratasi convivente.
Ebbene, infondata è la contestazione della validità di tali notifiche effettuate a familiare convivente, atteso che non è necessario l'invio di successiva raccomandata informativa se si tratta di notifica effettuata, come nel caso di specie, ai sensi del codice di rito dall'Ufficiale Giudiziario e non a mezzo posta. Invero, quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2013, n.20651).
Inoltre, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. III,
14/12/2024, n. 32575).
Pertanto, l'eccezione relativa all'inesistenza del rapporto di convivenza non può essere superata, nel caso di specie, attesa la produzione del solo certificato di residenza.
Risulta prodotta, poi, la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria, notificata con raccomandata a/r n.
672143206200, come indicato nella stessa, ricevuta da familiare convivente in data 21.11.2014, relativa – tra le altre – a tutte le cartelle di pagamento su riportate.
Ebbene, da tale data all'atto della notifica dell'atto che qui ci occupa, avvenuta il 13.6.2025 non è trascorso il termine decennale di prescrizione delle imposte e relativi accessori, su riportate, considerando la sospensione dettata dalla disciplina COVID.
Invero, l'art. 68 DL 18/2020 ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 (comma 1) e al comma 4 ha richiamato l'art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che regola la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, prevedendo che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Pertanto, attesa l'operatività nel caso di specie di detta sospensione, i termini di decadenza e sospensione sono slittato alla scadenza del termine di cui all'art. 68 cit., per cui l'atto impugnato è del tutto tempestivo;
tale norma non si applica solo ai termini in scadenza nel 2020, atteso che il comma 1 dell'art. 12 citato è chiaro, nel prevedere una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione.
Infine, auanto alla cartella di pagamento n. 02820130031959670000, inerente imposta IVA anno 2010, essa risulta notificata in data 31.01.2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non vi è prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, per cui deve dichiararsene la nullità, con la conseguente fondatezza del ricorso, per intervenuta prescrizione.
Attesa la fondatezza solo parziale del ricorso, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820130031959670. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
DI ILARIA, RE
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003378524000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120035414035000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130003482767000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031411778000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031959670000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140008669221000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 02820259003378524000 relativa a 5 cartelle di pagamento, per Irpef Iva Irap, per complessivi Euro 181.749,75 notificata in data 13/06/25, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la tempestività del ricorso, non avendo controparte prodotto copia della notifica dell'atto impugnato e ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, da cui ha dedotto emergere la correttezza, la ritualità e la tempestività della procedura esattiva e ha fatto valere la sospensione dettata dalla normativa
COVID19.
Con memorie illustrative l'istante ha dedotto di aver già depositato in sede di ricorso i file eml attestanti la tempestività dello stesso e contestando la regolarità delle notifiche, in particolare sostenendo che in caso di consegna a familiare convivente è necessario l'invio di raccomandata informativa, le notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con consegna a persona dichiaratasi convivente, circostanza smentita dalla certificazione anagrafica, da cui risulta invece che Ricorrente_1 è in altro nucleo familiare. Quanto alla sospensione COVID, ha dedotto che si applica solo se il termine ultimo per la notifica della cartella scade nel 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Invero, la cartella di pagamento n. 02820120035414035000, inerente imposta IRAP anno 2009 e credito per bonus famiglie ex D.L. 185/2008, anno 2009,risulta notificata in data 13.05.2013 con consegna a moglie convivente;
anche la cartella di pagamento n. 02820130003482767000, inerente imposta IRPEF ed IVA anno 2009, risulta notificata in data 20.09.2013, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con consegnata a familiare convivente;
la cartella di pagamento n. 02820130031411778000, inerente a ritenuta addizionale imposta IRPEF anno 2010, risulta notificata in data 25.01.2014 con consegna a moglie convivente;
la cartella di pagamento n. 02820140008669221000, inerente imposta IRAP anno 2010, risulta notificata in data 24.03.2014, con consegna a sorella dichiaratasi convivente.
Ebbene, infondata è la contestazione della validità di tali notifiche effettuate a familiare convivente, atteso che non è necessario l'invio di successiva raccomandata informativa se si tratta di notifica effettuata, come nel caso di specie, ai sensi del codice di rito dall'Ufficiale Giudiziario e non a mezzo posta. Invero, quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2013, n.20651).
Inoltre, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. III,
14/12/2024, n. 32575).
Pertanto, l'eccezione relativa all'inesistenza del rapporto di convivenza non può essere superata, nel caso di specie, attesa la produzione del solo certificato di residenza.
Risulta prodotta, poi, la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria, notificata con raccomandata a/r n.
672143206200, come indicato nella stessa, ricevuta da familiare convivente in data 21.11.2014, relativa – tra le altre – a tutte le cartelle di pagamento su riportate.
Ebbene, da tale data all'atto della notifica dell'atto che qui ci occupa, avvenuta il 13.6.2025 non è trascorso il termine decennale di prescrizione delle imposte e relativi accessori, su riportate, considerando la sospensione dettata dalla disciplina COVID.
Invero, l'art. 68 DL 18/2020 ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 (comma 1) e al comma 4 ha richiamato l'art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che regola la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, prevedendo che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Pertanto, attesa l'operatività nel caso di specie di detta sospensione, i termini di decadenza e sospensione sono slittato alla scadenza del termine di cui all'art. 68 cit., per cui l'atto impugnato è del tutto tempestivo;
tale norma non si applica solo ai termini in scadenza nel 2020, atteso che il comma 1 dell'art. 12 citato è chiaro, nel prevedere una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione.
Infine, auanto alla cartella di pagamento n. 02820130031959670000, inerente imposta IVA anno 2010, essa risulta notificata in data 31.01.2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non vi è prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, per cui deve dichiararsene la nullità, con la conseguente fondatezza del ricorso, per intervenuta prescrizione.
Attesa la fondatezza solo parziale del ricorso, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820130031959670. Rigetta nel resto. Compensa le spese.